L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(S.O. n. 244/L alla Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2006)

 “LEGGE FINANZIARIA 2007”

 Entrata in vigore: 1 gennaio 2007

Rassegna dei principali provvedimenti di carattere fiscale

a cura di Daniele De Federici, ragioniere commercialista in Milano

Nota del relatore

Frutto di un iter governativo e parlamentare particolarmente vivace e partecipato anche dall’opinione pubblica attraverso i media di informazione, la finanziaria per il 2007 ha finalmente visto la luce con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2006, presentandosi in un unico articolo formato da 1364 commi, senza indice.
Le disposizioni contenute nel documento, in vigore dal 1° gennaio 2007, interessano e riguardano cittadini, contribuenti, enti ed operatori economici.
Lo studio condotto dal relatore, attivo nella consulenza fiscale, societaria e d’impresa in qualità di professionista in esercizio, iscritto nell’albo dei Ragionieri Commercialisti di Milano, si è posto nello scopo di analizzare il documento di fonte legislativa e di estrarne e catalogarne il contenuto riferito ai provvedimenti di carattere fiscale, ritenuto di interesse della generalità degli assistiti dello Studio, ma anche dei Colleghi e di quanti altri potranno trovarne utilità.
Questa rassegna è formata dal testo delle disposizioni normative considerate, intitolate e catalogate secondo raggruppamenti di interesse maggiormente significativi, integrandole quando possibile con i commenti dati dalle diverse pubblicazioni emanate dall’Ente governativo disponibili alla data del 2 gennaio 2007 ai siti: www.finanze.gov.it
 , http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html  , in particolare alle pubblicazioni http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/finanziariaAZ.html  e http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/doc/lotta_evasione.pdf
Commenti e contributi al miglioramento di quest’opera sono benvenuti all’indirizzo e-mail daniele.defederici@maggidefederici.com
Dott.Rag. Daniele De Federici

 


Sommario per soggetti destinatari delle disposizioni

 

Generalità dei contribuenti

Anagrafe tributaria  - (commi 58,59,60)

Banche dati fiscali - (comma 56)

Compensazione delle imposte oltre 10.000 Euro - (commi 30,31)

Riordino dell’IRPEF - (commi 6,7)

Addizionale comunale all'IRPEF – nuovi criteri - (commi 143,144)

Trust e beneficiari – integrazioni alla disciplina fiscale (commi 74,75,76)

Ritenute su interessi di capitale – (commi 316,317)

Imposta di bollo – modalità di pagamento e arrotondamento (comma 80)

Imposta di scopo – istituzione – (commi da 145 a 151)

Tributi locali – Poteri di accertamento e rettifica attribuiti agli enti locali – (comma 161)

Tributi locali - poteri di accertamento e riscossione attribuiti alle province e dei comuni – (commi 179,180)

Modalità di comunicazione dei preavvisi telematici – (comma 62)

Assistenza fiscale - Modello 730 affidato anche a commercialisti e consulenti del lavoro – (comma 333)

Modelli delle dichiarazioni annuali – disponibilità entro il 15 febbraio (comma 67)

 

Famiglia

IRPEF e documentazione delle spese sanitarie – lo “scontrino parlante” – (commi 28,29)

Accertamento e dichiarazioni: gli assegni all’ex coniuge (comma 63)

Accertamento e dichiarazioni: le spese sanitarie rimborsate - (comma 64)

Successioni e donazioni - trasferimenti di azienda – (commi 78,79)

Successioni e donazioni – franchigia per fratelli e sorelle – (comma 77)

Codice della strada – esenzioni per trascrizioni e annotazioni (comma 218)

Tasse automobilistiche – sostituzione della tabella (commi 321,322,323)

Eredità giacenti – individuazione dei beni giacenti o vacanti – (commi 260, 261)

Risparmio energetico e incentivi frigoriferi e lampade – (commi da 353 a 356)

IVA e riscaldamento domestico – (comma 384)

Deduzioni per attività sportive e affitti per studenti, e oneri per le badanti – (comma 319)

Bonus TV – (comma 357)

Asili nido e detrazione d'imposta – (comma 400)

 

Attività commerciali, professionali e di lavoro autonomo

Studi di settore – adattamenti e perfezionamenti procedurali - (commi da 13 a 28)

Società di comodo – parametri di individuazione, scioglimento o trasformazione agevolata - (commi da 109 a 118)

Società di comodo e coefficienti di non operatività . (comma 326)

Compensazione delle imposte oltre 10.000 Euro - (commi 30,31)

Costi “black list” – (commi 301,302,303)

Modalità di comunicazione dei preavvisi telematici – (comma 62)

Imposta di bollo – modalità di pagamento e arrotondamento (comma 80)

Codice della strada – esenzioni per trascrizioni e annotazioni (comma 218)

Tasse automobilistiche – sostituzione della tabella (commi 321,322,323)

Detraibilità dell'imposta relativa a somministrazione alimenti e bevande, spese convegni e congressi – (commi 304,305)

Insegne commerciali e imposta di pubblicità – (comma 311)

Auto aziendali e fringe benefit – (comma 324)

Prestazioni di intermediazione e territorialità – (comma 325)

Corrispettivi e misuratori fiscali per trasmissione telematica – (commi 327,328)

Reddito di lavoro autonomo – deducibilità immobili strumentali – (commi 334,335)

IVA ed elenco clienti e fornitori – (comma 337)

Risparmio energetico e incentivi frigoriferi e lampade – (commi da 353 a 356)

IRAP e agricoltura – (comma 390)

Proprietà contadina e proroga agevolazioni – (comma 392)

Autotrasporto – agevolazioni e compensazioni – (commi 396,397)

Apparecchiature telefoniche aziendali e deducibilità delle quote di ammortamento – (commi da 401 a 403)

Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquota sale al 20% - (comma 768)

Contributi INPS  parasubordinati – aliquota sale al 23% - professionisti senza cassa sale al 16% - (commi da 770 a 772)

Contributi apprendisti artigiani e non artigiani – sale al 10% - (comma 773)

Parasubordinati e estensione indennità malattia, aspettativa e maternità – (commi da 788 a 791)

Paradisi fiscali – indeducibilità delle penali contrattuali – (comma 65)

Accertamento e controllo: tracciabilità dei pagamenti ai professionisti - (comma 69)

Reddito d’impresa e IRES – trattamento delle rimanenze finali - (comma 70)

Reddito d’impresa – deducibilità spese per opere pubbliche – (comma 71)

Reddito d’impresa – limiti alla deducibilità delle perdite – (commi 72,73)

Successioni e donazioni - trasferimenti di azienda – (commi 78,79)

 

Immobili e ICI

Compravendite immobiliari – (commi da 46 a 49)

Immobili e dichiarazione annuale – dati identificativi e ICI - (commi 101,102,103,104,105)

Immobili - Comunicazioni dati rifiuti all'Agenzia delle Entrate (commi 106,107,108)

ICI – deliberazione (comma 156)

Immobili e ICI – nuove disposizioni – (commi 173,174,175)

Immobili e catasto immobiliare – Attribuzione di funzioni ai Comuni – (commi da 194 a 200)

Immobili e Dl 223 (commi da 292 a 295)

Immobili – compravendite (commi 309,310)

Reverse charge – (comma 308)

IVA nei piani di edilizia abitativa convenzionata – (commi 330,331)

Catasto - Terreni agricoli e fabbricati rurali – (comma 339)

IVA e riscaldamento domestico – (comma 384)

Visure catastali e riutilizzo commerciale dei dati ipo-catastali – (commi 385,386)

Ristrutturazioni edilizie e detrazione del 36% prorogata per il 2007 – (commi 387,388)

Edilizia – (commi 306,307)

Risparmio energetico e detrazioni fiscali per gli edifici esistenti, pannelli fotovoltaici e nuove costruzioni – (commi da 344 a 352)

 

Sviluppo, ambiente e Mezzogiorno

Imprese del Mezzogiorno –agevolazioni per l'acquisto dei beni strumentali – (commi da 271 a 279)

Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali – (commi da 242 a 249)

Cuneo fiscale: le regole – (commi da 266 a 269)

Credito d'imposta per le attività di ricerca – (commi da 280 a 284)

Credito d'imposta per le produzioni musicali – (commi da 287 a 290)

Fondi per l'acquisto di nuovi PC – comma 298)

Deduzioni per giovani inventori – (comma 318)

Risparmio energetico e detrazioni fiscali per gli edifici esistenti, pannelli fotovoltaici e nuove costruzioni – (commi da 344 a 352)

Risparmio energetico e motori elettrici ad alta capacità – detrazioni d'imposta per l'acquisto – (commi da 358 a 361)

Risparmio ed efficienza energetica – l'IVA sui carburanti alimenterà un fondo speciale – (commi da 362 a 365)

Risparmio energetico e incentivi frigoriferi e lampade – (commi da 353 a 356)

 

Commercialisti e nuovi adempimenti

Sanzioni agli intermediari telematici – (comma 33)

Modalità di comunicazione dei preavvisi telematici – (comma 62)

Imposta di bollo – modalità di pagamento e arrotondamento (comma 80)

Immobili - Comunicazioni dati rifiuti all'Agenzia delle Entrate (commi 106,107,108)

Assistenza fiscale - Modello 730 affidato anche a commercialisti e consulenti del lavoro – (comma 333)

IVA ed elenco clienti e fornitori – (comma 337)

 

 

 

 

Indice naturale nell’ordine dei commi

 

Riordino dell’IRPEF - (commi 6,7) 6

Studi di settore – adattamenti e perfezionamenti procedurali - (commi da 13 a 28) 9

IRPEF e documentazione delle spese sanitarie – lo “scontrino parlante” – (commi 28,29) 14

Compensazione delle imposte oltre 10.000 Euro - (commi 30,31,32) 15

Sanzioni agli intermediari telematici – (comma 33) 16

Compravendite immobiliari – (commi da 46 a 49) 16

Banche dati fiscali - (commi 56,57) 18

Anagrafe tributaria  - (commi 58,59,60) 18

Modalità di comunicazione dei preavvisi telematici – (comma 62) 19

Accertamento e dichiarazioni: gli assegni all’ex coniuge - (comma 63) 20

Accertamento e dichiarazioni: le spese sanitarie rimborsate - (comma 64) 20

Paradisi fiscali – indeducibilità delle penali contrattuali – (commi 65,66) 20

Modelli delle dichiarazioni annuali – disponibilità entro il 15 febbraio (comma 67) 21

Accertamento e controllo: tracciabilità dei pagamenti ai professionisti - (comma 69) 21

Reddito d’impresa e IRES – trattamento delle rimanenze finali - (comma 70) 22

Reddito d’impresa – deducibilità spese per opere pubbliche – (comma 71) 22

Reddito d’impresa – limiti alla deducibilità delle perdite – (commi 72,73) 22

Trust e beneficiari – integrazioni alla disciplina fiscale (commi 74,75,76) 23

Successioni e donazioni – franchigia per fratelli e sorelle – (comma 77) 24

Successioni e donazioni - trasferimenti di azienda – (commi 78,79) 24

Imposta di bollo – modalità di pagamento e arrotondamento (comma 80) 25

Immobili e dichiarazione annuale – dati identificativi e ICI - (commi 101,102,103,104,105) 25

Immobili - Comunicazioni dati rifiuti all'Agenzia delle Entrate (commi 106,107,108) 27

Società di comodo – parametri di individuazione, scioglimento o trasformazione agevolata - (commi da 109 a 118) 27

Addizionale comunale all'IRPEF – nuovi criteri - (commi 143,144) 30

Imposta di scopo – istituzione – (commi da 145 a 151) 31

ICI – deliberazione (comma 156) 32

Tributi locali – Poteri di accertamento e rettifica attribuiti agli enti locali – (commi da 161 a 168) 32

Immobili e ICI – nuove disposizioni – (commi 173,174,175) 34

Tributi locali - poteri di accertamento e riscossione attribuiti alle province e dei comuni – (commi 179,180) 35

Immobili e catasto immobiliare – Attribuzione di funzioni ai Comuni – (commi da 194 a 200) 36

Codice della strada – esenzioni per trascrizioni e annotazioni (comma 218) 38

Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali – (commi da 242 a 249) 38

Eredità giacenti – individuazione dei beni giacenti o vacanti – (commi 260, 261) 40

Cuneo fiscale: le regole – (commi da 266 a 269) 40

Imprese del Mezzogiorno –agevolazioni per l'acquisto dei beni strumentali – (commi da 271 a 279) 43

Credito d'imposta per le attività di ricerca – (commi da 280 a 284) 45

Credito d'imposta per le produzioni musicali – (commi da 287 a 290) 46

Immobili e Dl 223 (commi da 292 a 295) 47

Fondi per l'acquisto di nuovi PC – (comma 298) 48

Spettacoli e teatro – (commi 299,300) 49

Costi “black list” – (commi 301,302,303) 49

Detraibilità dell'imposta relativa a somministrazione alimenti e bevande, spese convegni e congressi – (commi 304,305) 50

Edilizia – (commi 306,307) 50

Reverse charge – (comma 308) 51

Immobili – compravendite (commi 309,310) 51

Insegne commerciali e imposta di pubblicità – (comma 311) 52

Ritenute su interessi di capitale – (commi 316,317) 52

Deduzioni per giovani inventori – (comma 318) 53

Deduzioni per attività sportive e affitti per studenti, e oneri per le badanti – (comma 319) 53

Tasse automobilistiche – sostituzione della tabella (commi 321,322,323) 54

Auto aziendali e fringe benefit – (comma 324) 55

Prestazioni di intermediazione e territorialità – (comma 325) 55

Società di comodo e coefficienti di non operatività - (comma 326) 56

Corrispettivi e misuratori fiscali per trasmissione telematica – (commi 327,328) 56

IVA nei piani di edilizia abitativa convenzionata – (commi 330,331) 56

Assistenza fiscale - Modello 730 affidato anche a commercialisti e consulenti del lavoro – (comma 333) 57

Reddito di lavoro autonomo – deducibilità immobili strumentali – (commi 334,335) 58

IVA ed elenco clienti e fornitori – (comma 337) 59

Catasto - Terreni agricoli e fabbricati rurali – (comma 339) 59

Risparmio energetico e detrazioni fiscali per gli edifici esistenti, pannelli fotovoltaici e nuove costruzioni – (commi da 344 a 352) 60

Risparmio energetico e incentivi frigoriferi e lampade – (commi da 353 a 356) 63

Bonus TV – (comma 357) 64

Risparmio energetico e motori elettrici ad alta capacità – detrazioni d'imposta per l'acquisto – (commi da 358 a 361) 64

Risparmio ed efficienza energetica – l'IVA sui carburanti alimenterà un fondo speciale – (commi da 362 a 365) 65

IVA e riscaldamento domestico – (comma 384) 66

Visure catastali e riutilizzo commerciale dei dati ipo-catastali – (commi 385,386) 66

Ristrutturazioni edilizie e detrazione del 36% prorogata per il 2007 – (commi 387,388) 67

IRAP e agricoltura – (comma 390) 67

Proprietà contadina e proroga agevolazioni – (comma 392) 68

Autotrasporto – agevolazioni e compensazioni – (commi 396,397) 68

Asili nido e detrazione d'imposta – (comma 400) 68

Apparecchiature telefoniche aziendali e deducibilità delle quote di ammortamento – (commi da 401 a 403) 68

Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquota sale al 20% - (comma 768) 69

Contributi INPS  parasubordinati – aliquota sale al 23% - professionisti senza cassa sale al 16% - (commi da 770 a 772) 69

Contributi apprendisti artigiani e non artigiani – sale al 10% - (comma 773) 70

Parasubordinati e estensione indennità malattia, aspettativa e maternità – (commi da 788 a 791) 71

 

 



 

 

Riordino dell’IRPEF - (commi 6,7)

Ridisegnata la curva Irpef a decorrere dal 1°gennaio 2007: sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione. Cambiano anche le modalità di determinazione dell’imposta con l’introduzione di apposite detrazioni. Fino a 15mila euro aliquota del 23%, da 15mila a 28mila 27%, da 28mila a 55mila 38%, da 55mila a 75mila 41%, oltre 75mila si applica il 43 per cento. Le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite da un sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di redditi. Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli che hanno meno di 3 anni. Le detrazioni sono aumentate di 220 euro per figli portatori di handicap. La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita fra i genitori. Determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti non residenti.

 

Art. 1, comma 6

    6. Al testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole:

«, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi  degli  articoli

11 e 12,» sono soppresse;

    b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Art. 11. -  (Determinazione  dell'imposta).  -  1.  L'imposta  lorda  è

determinata  applicando  al  reddito  complessivo,  al  netto  degli   oneri

deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni  di

reddito:

    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

    e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

    2. Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono  soltanto

redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti  per  l'intero  anno,

redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e  il  reddito

dell'unità immobiliare adibita ad abitazione  principale  e  delle  relative

pertinenze, l'imposta non è dovuta.

    3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino  alla

concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,

15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

    4. Dall'imposta  netta  si  detrae  l'ammontare  dei  crediti  d'imposta

spettanti al contribuente a norma  dell'articolo  165.  Se  l'ammontare  dei

crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha

diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione  dell'imposta

relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in  sede

di dichiarazione dei redditi»;

    c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Art. 12. - (Detrazioni per carichi  di  famiglia).  -  1.  Dall'imposta

lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

    1)  800  euro,  diminuiti  del  prodotto  tra  110  euro   e   l'importo

corrispondente al rapporto fra reddito complessivo  e  15.000  euro,  se  il

reddito complessivo non supera 15.000 euro;

    2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma  non

a 40.000 euro;

    3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma  non

a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al  rapporto

tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  40.000

euro;

    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata  di  un

importo pari a:

    1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a

29.200 euro;

    2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a

34.700 euro;

    3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a

35.000 euro;

    4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a

35.100 euro;

    5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a

35.200 euro;

    c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali  riconosciuti,

i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900

euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette  detrazioni

sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni  figlio  portatore  di

handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i

contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di  200

euro per ciascun figlio a partire dal primo. La  detrazione  spetta  per  la

parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli,  l'importo  di

95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio  successivo

al primo. La detrazione è ripartita nella misura del  50  per  cento  tra  i

genitori non legalmente ed effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo

tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un  reddito  complessivo  di

ammontare più elevato. In caso di  separazione  legale  ed  effettiva  o  di

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore  affidatario.  Nel

caso di affidamento congiunto o condiviso  la  detrazione  è  ripartita,  in

mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i  genitori.  Ove  il

genitore affidatario ovvero, in  caso  di  affidamento  congiunto,  uno  dei

genitori  affidatari  non  possa  usufruire  in  tutto  o  in  parte   della

detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per  intero  al

secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto

a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un  importo  pari  all'intera

detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al  50  per  cento

della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro,

la detrazione compete  a  quest'ultimo  per  l'intero  importo.  Se  l'altro

genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente  non

è  coniugato  o,  se  coniugato,  si   è   successivamente   legalmente   ed

effettivamente separato, ovvero  se  vi  sono  figli  adottivi,  affidati  o

affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si

è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio

si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

    d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che  hanno  diritto  alla

detrazione, per ogni altra persona indicata  nell'articolo  433  del  codice

civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni  alimentari  non

risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione  spetta

per la parte corrispondente  al  rapporto  tra  l'importo  di  80.000  euro,

diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

    2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le  persone

alle quali si riferiscono  possiedano  un  reddito  complessivo,  computando

anche le  retribuzioni  corrisposte  da  enti  e  organismi  internazionali,

rappresentanze  diplomatiche  e  consolari   e   missioni,   nonché   quelle

corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e

dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a  2.840,51  euro,

al lordo degli oneri deducibili.

    3. Le detrazioni per carichi  di  famiglia  sono  rapportate  a  mese  e

competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le

condizioni richieste.

    4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è  uguale  a

uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al

comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la  detrazione  non

compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero,

minori di zero o uguali a uno, le  detrazioni  non  competono.  Negli  altri

casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre

decimali»;

    d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1.  Se  alla  formazione  del  reddito

complessivo concorrono uno o più  redditi  di  cui  agli  articoli  49,  con

esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50,  comma  1,

lettere a), b),  c),  c-bis),  d),  h-bis)  e  l),  spetta  una  de-trazione

dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

    a) 1.840  euro,  se  il  reddito  complessivo  non  supera  8.000  euro.

L'ammontare  della  detrazione  effettivamente  spettante  non  può   essere

inferiore a 690  euro.  Per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,

l'ammontare  della  detrazione  effettivamente  spettante  non  può   essere

inferiore a 1.380 euro;

    b)  1.338  euro,  aumentata  del  prodotto  tra  502  euro  e  l'importo

corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,   diminuito   del   reddito

complessivo,  e  7.000  euro,  se  l'ammontare  del  reddito  complessivo  è

superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

    c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a  15.000  euro  ma

non a 55.000 euro. La detrazione  spetta  per  la  parte  corrispondente  al

rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo,  e

l'importo di 40.000 euro.

    2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata

di un importo pari a:

    a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a  23.000

euro ma non a 24.000 euro;

    b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a  24.000

euro ma non a 25.000 euro;

    c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a  25.000

euro ma non a 26.000 euro;

    d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a  26.000

euro ma non a 27.700 euro;

    e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a  27.700

euro ma non a 28.000 euro.

    3. Se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono  uno  o  più

redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta  una

detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al  comma  1

del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

    a) 1.725  euro,  se  il  reddito  complessivo  non  supera  7.500  euro.

L'ammontare  della  detrazione  effettivamente  spettante  non  può   essere

inferiore a 690 euro;

    b)  1.255  euro,  aumentata  del  prodotto  tra  470  euro  e  l'importo

corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,   diminuito   del   reddito

complessivo,  e  7.500  euro,  se  l'ammontare  del  reddito  complessivo  è

superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

    c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a  15.000  euro  ma

non a 55.000 euro. La detrazione  spetta  per  la  parte  corrispondente  al

rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo,  e

l'importo di 40.000 euro.

    4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti  di  età  non

inferiore a 75 anni  concorrono  uno  o  più  redditi  di  pensione  di  cui

all'articolo 49, comma 2, lettera a),  spetta  una  detrazione  dall'imposta

lorda, in luogo  di  quella  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo,

rapportata al periodo di pensione nell'anno  e  non  cumulabile  con  quella

prevista al comma 1, pari a:

    a) 1.783  euro,  se  il  reddito  complessivo  non  supera  7.750  euro.

L'ammontare  della  detrazione  effettivamente  spettante  non  può   essere

inferiore a 713 euro;

    b)  1.297  euro,  aumentata  del  prodotto  tra  486  euro  e  l'importo

corrispondente  al  rapporto  tra  15.000  euro,   diminuito   del   reddito

complessivo,  e  7.250  euro,  se  l'ammontare  del  reddito  complessivo  è

superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

    c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a  15.000  euro  ma

non a 55.000 euro. La detrazione  spetta  per  la  parte  corrispondente  al

rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo,  e

l'importo di 40.000 euro.

    5. Se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono  uno  o  più

redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e  i),  53,

66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda,

non cumulabile con quelle previste ai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente

articolo, pari a:

    a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

    b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non

a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al  rapporto

tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo

di 50.200 euro.

    6. Se il risultato dei rapporti indicati  nei  commi  1,  3,  4  e  5  è

maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.»;

    e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di  cui  all'articolo

13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a),  b),  g),  h),

h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».                                                                         

 

Art. 1, comma 7

    7. All'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «,  al  netto

delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi  1  e  2,  del  medesimo

testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite  dalle  seguenti:

«ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13  del  citato

testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole:

«Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;

    b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni  di  cui

agli articoli 11 e 12,  commi  1  e  2,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»;

    c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni  di  cui  agli

articoli 11 e 12, commi 1 e  2,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle

detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».                                                                       

 

Studi di settore – adattamenti e perfezionamenti procedurali - (commi da 13 a 28)

Fonte del commento:  http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/doc/lotta_evasione.pdf

 

48. Finanziaria. Studi di settore. Revisione cadenza triennale

La norma permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di norma, con cadenza triennale (invece dei quattro attualmente previsti), in modo tale da potere adeguare lo studio di settore alla mutata realtà del settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso.

49. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi

La disposizione prevede che nella metodologia di elaborazione degli studi di settore vengano inseriti specifici indicatori di coerenza che concorrono alla stima dei ricavi

potenziali. Gli indicatori di coerenza sono dati che oggi servono solo come punto di riferimento per gli eventuali accertamenti. La norma ne prevede l’utilizzo, invece, anche per determinare il reddito imponibile di riferimento per i diversi settori.

50. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza, specifica per ogni singolo studio di settore

Viene inoltre prevista una nuova analisi della coerenza specifica per singolo studio di settore..

51. Finanziaria. Studi di settore. Aumento del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità dello studio.

La norma rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore.

In particolare, viene prevista l’elevazione del limite di applicabilità degli studi di settore (attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a 7,5 milioni di euro.

Resta ferma la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di differenziare, per ciascun studio di settore, lo stesso limite in funzione delle caratteristiche del settore, della numerosità dei contribuenti interessati o di altre caratteristiche specifiche. L’elevazione del limite è, tra l’altro, in linea con l’aggiornamento dei valori monetari relativi al periodo 1996-2005.

52. Finanziaria. Studi di settore. Abolizione di alcune cause di esclusione di inizio e cessazione di attività

Viene previsto che non siano esclusi dalla applicabilità degli studi di settore gli operatori che chiudano e riaprano la stressa attività nel volgere di sei mesi o coloro che avviino un’attività acquisendo un’impresa già esistente.

53. Finanziaria. Studi di settore. Accertamenti da studio di settore: norma interpretativa

Viene introdotta una disposizione normativa in base alla quale gli studi di settore assumono maggior rilevanza ai fini degli accertamenti.

54. Finanziaria. Studi di settore. Sanzione per dati non veritieri

La norma mira a contrastare l’inesatta indicazione dei dati strutturali richiesti nell’allegato agli studi di settore, accentuando le sanzioni.

Art. 1, comma 13

    13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito  il

seguente: «Art. 10-bis. - (Modalità  di  revisione  ed  aggiornamento  degli

studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo  62-  bis

del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive  modificazioni,  sono

soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla  data  di  entrata  in

vigore dello studio di  settore  ovvero  da  quella  dell'ultima  revisione,

sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma

7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche  conto  dei

dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di  contabilità  nazionale,

al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività  degli  stessi

rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli  studi

di settore è programmata con provvedi-mento del direttore dell'Agenzia delle

entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun  anno.  2.  Ai  fini

dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore  si  tiene  anche

conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti  da

ciascuno  studio,  rispetto  a  comportamenti  considerati  normali  per  il

relativo settore economico».                                                                           

 

Art. 1, comma 14

    14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di  settore  previsti

dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,

con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive

modificazioni, che tengono conto degli indicatori  di  coerenza  di  cui  al

comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.  146,  introdotto

dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre

2006, ai sensi dell'articolo  1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene  altresì  conto

di specifici indicatori di normalità economica, di significativa  rilevanza,

idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi  fondatamente

attribuibili al  contribuente  in  relazione  alle  caratteristiche  e  alle

condizioni di esercizio della  specifica  attività  svolta.  Ai  fini  della

relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10,

comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le

disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.                                                                          

 

Art. 1, comma 15

    15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è

abrogato.                                                                         

 

Art. 1, comma 16

    16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  e

successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. La disposizione del

comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

    a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  esclusi

quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e   successive

modificazioni, di ammontare  superiore  al  limite  stabilito  per  ciascuno

studio  di  settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.  Tale

limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

    b) che hanno iniziato o cessato l'attività  nel  periodo  d'imposta.  La

disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di  cessazione  e

inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei  mesi  dalla

data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce  mera  prosecuzione

di attività svolte da altri soggetti;

    c)  che  si  trovano  in  un  periodo   di   non   normale   svolgimento

dell'attività».                                                                          

 

Art. 1, comma 17

    17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma  4,

è inserito il seguente:

    «4-bis.  Le  rettifiche  sulla  base  di  presunzioni  semplici  di  cui

all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  54,

secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere  effettuate  nei  confronti  dei

contribuenti che dichiarino, anche per effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o

compensi  pari  o  superiori   al   livello   della   congruità,   ai   fini

dell'applicazione degli studi di settore  di  cui  all'articolo  62-bis  del

decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori  di  coerenza

risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma  2,

della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con

un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o

compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente  disposizione,

per attività, ricavi o compensi si intendono quelli  indicati  al  comma  4,

lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono  essere

evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere  le  risultanze

degli studi di settore in  quanto  inadeguate  a  stimare  correttamente  il

volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al  contribuente.  La

presente disposizione si applica a condizione che non  siano  irrogabili  le

sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 15

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  nonché  al  comma  2-bis

dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».                                                                         

 

Art. 1, comma 18

    18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e  4-bis  dell'articolo  10  della

legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate  e  introdotte  rispettivamente

dai commi 16 e 17 del presente  articolo,  hanno  effetto  a  decorrere  dal

periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad  esclusione  di

quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno

effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.                                                                         

 

Art. 1, comma 19

    19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito  d'impresa  o  di

lavoro autonomo, per i  quali  non  si  rendono  applicabili  gli  studi  di

settore, sono  individuati  specifici  indicatori  di  normalità  economica,

idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero  di

rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione

dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non  normale  svolgimento

dell'attività, può altresì essere richiesta  la  compilazione  del  modello,

allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui  si  applicano  gli

studi di settore.                                                                         

 

Art. 1, comma 20

    20. Per i soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  a),  del

testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  con

riferimento al primo periodo  d'imposta  di  esercizio  dell'attività,  sono

definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti

minimi di continuità della stessa,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  e

delle modalità di svolgimento della attività medesima.                                                                         

 

Art. 1, comma 21

    21. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da

adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui  al

comma  20,  anche  per  settori  economicamente  omogenei,  da  applicare  a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.                                                                          

 

Art. 1, comma 22

    22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica

attività di controllo nei confronti dei soggetti  che  risultano  incoerenti

per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.                                                                         

 

Art. 1, comma 23

    23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole:  «con  periodo  d'imposta  pari  a  dodici  mesi  e»  sono

soppresse;

    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare  dei

ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare  dei  ricavi  o

compensi determinabili sulla base degli studi stessi».                                                                         

 

Art. 1, comma 24

    24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo  10  della  legge  8

maggio 1998, n. 146,  come  modificate  dal  comma  23,  limitatamente  alla

lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso  al  1°

gennaio 2007.                                                                         

 

Art. 1, comma 25

    25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,

dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.  La  misura  della  sanzione

minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle  ipotesi

di omessa o infedele indicazione  dei  dati  previsti  nei  modelli  per  la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  studi  di

settore, nonché nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di

inapplicabilità  degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente

disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o

professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi  di

settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o  di  lavoro

autonomo dichiarato».                                                                         

 

Art. 1, comma 26

    26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,

dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis.  La  misura  della  sanzione

minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle  ipotesi

di omessa o infedele indicazione  dei  dati  previsti  nei  modelli  per  la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  studi  di

settore, nonché nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di

inapplicabilità  degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente

disposizione non si applica se la maggiore imposta  accertata  o  la  minore

imposta detraibile o rimborsabile, a  seguito  della  corretta  applicazione

degli studi  di  settore,  non  è  superiore  al  10  per  cento  di  quella

dichiarata».                                                                          

 

Art. 1, comma 27

    27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,

dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.  La  misura  della  sanzione

minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle  ipotesi

di omessa o infedele indicazione  dei  dati  previsti  nei  modelli  per  la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  studi  di

settore, nonché nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di

inapplicabilità  degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente

disposizione non si applica se il maggior imponibile,  accertato  a  seguito

della corretta applicazione degli studi di settore, non è  superiore  al  10

per cento di quello dichiarato».                                                                          

 

IRPEF e documentazione delle spese sanitarie – lo “scontrino parlante” – (commi 28,29)

44. Finanziaria. Spese mediche da detrarre. Questa norma prevede che per ottenere le detrazioni di spese mediche deve esserci uno scontrino o una fattura fiscale e deve essere chiaramente indicato il codice fiscale di chi spende e poi usufruisce della detrazione.

Scontrino parlante

Scontrino parlante per la deducibilità delle spese per medicinali, contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale

del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale dal destinatario del farmaco.

Art. 1, comma 28

    28. Al testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  dopo  il  primo  periodo  è

inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa  sanitaria  relativa

all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino

fiscale contenente la specificazione della natura, qualità  e  quantità  dei

beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;

    b) all'articolo 15, comma 1, lettera  c),  dopo  il  secondo  periodo  è

inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria  relativa

all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino

fiscale contenente la specificazione della natura, qualità  e  quantità  dei

beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario ».                                                                          

 

Art. 1, comma 29

    29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28  hanno

effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007,  nel  caso

in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne  conosca  il

codice fiscale o non abbia con sé la tessera  sanitaria,  l'indicazione  del

codice  fiscale  può  essere  riportata  a  mano  sullo  scontrino   fiscale

direttamente  dal  destinatario,  fatte  salve  le   disposizioni   di   cui

all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   e   successive

modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del  codice  fiscale  da

parte del farmacista.                                                                         

 

Compensazione delle imposte oltre 10.000 Euro - (commi 30,31,32)

 

Art. 1, comma 30

    30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle  compensazioni

previste dal decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  i  titolari  di

partita IVA, entro il quinto  giorno  precedente  quello  in  cui  intendono

effettuare l'operazione di compensazione  per  importi  superiori  a  10.000

euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica,  l'importo  e

la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La  mancata

comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro  il

terzo giorno successivo  a  quello  di  comunicazione,  vale  come  silenzio

assenso.                                                                         

 

Art. 1, comma 31

    31. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono

definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni

del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono  stabilite

le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.                                                                          

 

Art. 1, comma 32

    32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30  e  31,  per  un

importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma

5,  del  decreto-legge  29  novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307.  L'autorizzazione  di

spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di  183,8  milioni  di  euro  per

l'anno 2008.                                                                            

 


Sanzioni agli intermediari telematici – (comma 33)

Art. 1, comma 33

    33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera a),  nel  primo  periodo,  le  parole:  «da  lire

cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «da

euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti:  «La

violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi,

dei premi  e  dei  rimborsi  dovuti  in  base  alle  dichiarazioni,  di  cui

all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e in caso di  controllo  ai  sensi  degli  articoli  36-ter  e

seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di  liquidazione  dell'imposta

dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli  54  e

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.

633. La violazione è  punibile  a  condizione  che  non  trovi  applicazione

l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre

1973,  n.  602.  In  caso  di  ripetute  violazioni,  ovvero  di  violazioni

particolarmente  gravi,  è  disposta  a  carico  dei  predetti  soggetti  la

sospensione  dalla  facoltà  di  rilasciare  il  visto   di   conformità   e

l'asseverazione, per un periodo da uno a  tre  anni.  In  caso  di  ripetute

violazioni commesse successivamente al periodo di  sospensione,  è  disposta

l'inibizione  dalla  facoltà  di  rilasciare  il  visto  di   conformità   e

l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente  grave  il  mancato

pagamento della suddetta sanzione»;

    b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «da lire un milione

a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516  ad  euro

5.165»;

    c) dopo il comma  1,  è  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Nei  casi  di

violazioni commesse ai sensi dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  e

dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il  centro  di  assistenza

fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato  solidalmente

con il trasgressore stesso al pagamento di  una  somma  pari  alla  sanzione

irrogata»;

    d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e  dell'articolo

7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate  dalla  direzione

regionale dell'Agenzia delle entrate competente  in  ragione  del  domicilio

fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni  inviate  dagli

uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione  è  unico  per

ciascun anno solare di riferimento e, fino  al  compimento  dei  termini  di

decadenza, può  essere  integrato  o  modificato  dalla  medesima  direzione

regionale. I provvedimenti  ivi  previsti  sono  trasmessi  agli  ordini  di

appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione  per  l'eventuale

adozione di ulteriori provvedimenti»;

    e) al comma 3,  le  parole:  «da  lire  cinquecentomila  a  lire  cinque

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582».                                                                           

 

Compravendite immobiliari – (commi da 46 a 49)

47. Finanziaria. Obbligo di richiesta registrazione per agenti immobiliari. Gli agenti immobiliari devono registrare le scritture private tra i loro clienti quando queste contengano operazioni di affari.

La norma comporta una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR n.131 del 26/04/1986, nella misura in cui prevede per gli agenti di mediazione immobiliare l’obbligo di registrazione per tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di affari; gli agenti, inoltre, diventano solidamente responsabili per il pagamento dell’imposta in questione.

Mediatori immobiliari

Obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tuttele scritture private poste in essere nell’ambito della propria attività. Aumenta la sanzione per esercizio abusivo dell’attivitàdi mediazione. Obbligo per le parti in caso di cessione di immobile di dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore. Obbligo per le parti in caso di cessione di immobile di dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore.

Art. 1, comma 46

    46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la  seguente:

«d-bis) gli agenti di affari in  mediazione  iscritti  nella  sezione  degli

agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della  legge  3  febbraio

1989, n. 39, per le scritture private non autenticate  di  natura  negoziale

stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;

    b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.  Gli

agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma  1,  lettera  d-bis),  sono

solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture  private  non

autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività  per

la conclusione degli affari».                                                                          

 

Art. 1, comma 47

    47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3  febbraio  1989,  n.  39,  le

parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono

sostituite dalle seguenti:  «una  somma  compresa  fra  euro  7.500  e  euro

15.000».                                                                          

 

Art. 1, comma 48

    48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  è

sostituito dai seguenti:

    «22. All'atto della cessione dell'immobile,  anche  se  assoggettata  ad

IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione  sostitutiva

di atto di notorietà  recante  l'indicazione  analitica  delle  modalità  di

pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle  parti

ha l'obbligo di dichiarare:

    a) se si è avvalsa di  un  mediatore  e,  nell'ipotesi  affermativa,  di

fornire i  dati  identificativi  del  titolare,  se  persona  fisica,  o  la

denominazione, la ragione  sociale  ed  i  dati  identificativi  del  legale

rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del  mediatore

non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

    b) il codice fiscale o la partita IVA;

    c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione

e della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di

riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o  mediatore

che ha operato per la stessa società;

    d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e  le  analitiche

modalità di pagamento della stessa.

    22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in

mediazione ai sensi della  legge  3  febbraio  1989,  n.  39,  e  successive

modificazioni, il notaio è obbligato ad  effettuare  specifica  segnalazione

all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso  di  omessa,  incompleta  o

mendace indicazione dei dati di cui al comma  22,  si  applica  la  sanzione

amministrativa da 500  euro  a  10.000  euro  e,  ai  fini  dell'imposta  di

registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi

dell'articolo 52, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni  concernenti

l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26

aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ».                                                                          

 

Art. 1, comma 49

    49.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  22   dell'articolo   35   del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data  di  entrata

in vigore della presente legge,  trovano  applicazione  con  riferimento  ai

pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.                                                                           

 

Banche dati fiscali - (commi 56,57)

Art. 1, comma 56

    56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito  il

sistema integrato delle banche dati in  materia  tributaria  e  finanziaria

finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni

dell'intero  settore  pubblico  per  l'analisi  ed  il  monitoraggio   della

pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.                                                                       

 

Art. 1, comma 57

    57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del

Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  delegato  per  le  riforme  e  le

innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Commissione  parlamentare  di

vigilanza  sull'anagrafe  tributaria  che  esprime   il   proprio   giudizio

tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007  ai

sensi  del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni,   sono

individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema

integrato  e  sono  definiti  le  regole  tecniche  per   l'accesso   e   la

consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni  abilitate  nonché  i

servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia  e

delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano  richiesta  per  la

utilizzazione e la valorizzazione del sistema.                                                                          

 

Anagrafe tributaria  - (commi 58,59,60)

 

Art. 1, comma 58

    58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2,  è  inserito  il

seguente:  «Art.  2-bis.  -  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  di   cui

all'articolo 2, la Commissione:

    a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni  e  audizioni  di

organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni

tecniche sugli intermediari  incaricati  di  svolgere  servizi  fiscali  tra

contribuenti e amministrazioni;

    b) esprime un parere sulle  attività  svolte  annualmente  dall'anagrafe

tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno».                                                                           

 

Art. 1, comma 59

    59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  è  sostituito  dal  seguente:  «Il

Ministero dell'economia e delle finanze  ha  facoltà  di  rendere  pubblici,

senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative  ai  dati

di cui al primo comma,  nonché,  per  esclusive  finalità  di  studio  e  di

ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni  campionarie,  privi  di

ogni riferimento che ne permetta  il  collegamento  con  gli  interessati  e

comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili».                                                                       

 

Art. 1, comma 60

    60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59  non  derivano  oneri  per  il

bilancio dello Stato.                                                                         

 

Modalità di comunicazione dei preavvisi telematici – (comma 62)

Art. 1, comma 62

    62.  Al  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  l'articolo  2-  bis  è

sostituito dal seguente:

    «Art. 2-bis. -  (Comunicazione  degli  esiti  della  liquidazione  delle

dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio

2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma  5,  della  legge  27  luglio

2000, n. 212, è effettuato:

    a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,  del

regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio

1998, n.  322,  che  portano  a  conoscenza  dei  contribuenti  interessati,

tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma  2,  del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  e  successive  modificazioni,

gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

    b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

    2.  L'Agenzia  delle  entrate  può,  su   istanza   motivata,   derogare

all'obbligo  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma   1,   qualora   siano

riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento  delle

attività di cui alla medesima lettera a).

    3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal  sessantesimo

giorno successivo a quello di trasmissione  telematica  dell'invito  di  cui

alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

    4. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono

definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».                                                                          

 

Accertamento e dichiarazioni: gli assegni all’ex coniuge - (comma 63)

Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge beneficiario degli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

Art. 1, comma 63

    63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle  imposte  sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, che  deducono  dal  reddito  complessivo

somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui  alla  lettera  c)

del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  devono  indicare   nella

dichiarazione annuale il codice  fiscale  del  soggetto  beneficiario  delle

somme.                                                                         

 

Accertamento e dichiarazioni: le spese sanitarie rimborsate - (comma 64)

43. Finanziaria. Spese mediche rimborsate. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili per le spese mediche sostenute gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati.

Art. 1, comma 64

    64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il  comma

25 sono inseriti i seguenti:

    «25-bis. Ai fini dei  controlli  sugli  oneri  detraibili  di  cui  alla

lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n.  917,  e  successive  modificazioni,  gli  enti   e   le   casse   aventi

esclusivamente  fine  assistenziale  devono  comunicare  in  via  telematica

all'Anagrafe tributaria  gli  elenchi  dei  soggetti  ai  quali  sono  state

rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati  di  cui  alla

lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo  unico  di  cui  al

decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive modificazioni.

    25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità  delle  trasmissioni  sono

definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».                                                                         

 

Paradisi fiscali – indeducibilità delle penali contrattuali – (commi 65,66)

Art. 1, comma 65

    65. All'articolo 37-bis, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è  aggiunta  la

seguente:

       «f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate

ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali  avente  sede

legale in uno degli Stati o nei territori  a  regime  fiscale  privilegiato,

individuati ai sensi dell'articolo 167,  comma  4,  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a  titolo  di

clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».                                                                         

 

Art. 1, comma 66

    66. Le disposizioni di cui al comma 65  si  applicano  a  decorrere  dal

periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.                                                                        

 

Modelli delle dichiarazioni annuali – disponibilità entro il 15 febbraio (comma 67)

Art. 1, comma 67

    67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22

luglio 1998, n. 322,  all'articolo  2,  dopo  il  comma  3,  è  inserito  il

seguente:

    «3-bis.  I  modelli  di  dichiarazione,  le  relative  istruzioni  e  le

specifiche tecniche per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  sono  resi

disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate  entro  il  15

febbraio».                                                                       

 

Accertamento e controllo: tracciabilità dei pagamenti ai professionisti - (comma 69)

A partire dal luglio 2007 i pagamenti a professionisti oltre i 100 euro dovranno essere effettuati con moneta elettronica o assegni. Un successivo decreto ministeriale stabilirà i casi in cui i cittadini sono considerati oggettivamente “impediti”nell’effettuare pagamenti con la moneta elettronica.

Art. 1, comma 69

    69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  il  comma  12-bis  è

sostituito dal seguente:

    «12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma  dell'articolo  19

del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,

introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1°

luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite  è  stabilito  in  1.000

euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il  limite  è  stabilito  in  500

euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze

presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del  presente  comma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare  apposito

decreto che individua  le  condizioni  impeditive  del  soggetto  tenuto  al

pagamento, che consentono  di  derogare  ai  limiti  indicati  nel  presente

comma».                                                                       

 

Reddito d’impresa e IRES – trattamento delle rimanenze finali - (comma 70)

Art. 1, comma 70

    70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo

precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata  ultrannuale

la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a

quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.                                                                          

 

Reddito d’impresa – deducibilità spese per opere pubbliche – (comma 71)

Art. 1, comma 71

    71. All'articolo 107,  comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n.  917,  e  successive  modificazioni,  al  terzo   periodo,   le   parole:

«nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il  quinto»  sono

sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell'esercizio  stesso  e  nei

cinque successivi».                                                                        

 

Reddito d’impresa – limiti alla deducibilità delle perdite – (commi 72,73)

Art. 1, comma 72

    72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:

«Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione  totale  o  parziale

del reddito la perdita riportabile è diminuita in  misura  proporzionalmente

corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito

imponibile.  Per  i  soggetti  che  fruiscono  di  un  regime  di  esenzione

dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile  che

non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».                                                                           

 

Art. 1, comma 73

    73. Le disposizioni  del  secondo  e  del  terzo  periodo  del  comma  1

dell'articolo 84 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti

dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e  agli

utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2006.                                                                         

 

Trust e beneficiari – integrazioni alla disciplina fiscale (commi 74,75,76)

Art. 1, comma 74

    74. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

    1) alle lettere b) e c), dopo le parole: «dalle società,» sono  inserite

le seguenti: «nonché i trust,»;

    2) alla lettera d), dopo le parole: «di ogni  tipo,»  sono  inserite  le

seguenti: «compresi i trust,»;

    b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nei  casi  in

cui i beneficiari del trust siano  individuati,  i  redditi  conseguiti  dal

trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di

partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust  o  in  altri

documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»;

    c) al  comma  3,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Si

considerano altresì  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  salvo  prova

contraria, i trust e gli istituti  aventi  analogo  contenuto  istituiti  in

Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro  delle  finanze  4

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19  settembre

1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno

uno dei beneficiari del trust siano  fiscalmente  residenti  nel  territorio

dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i

trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel  citato  decreto

del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  quando,  successivamente  alla

loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui

in  favore  del  trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di

proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento  di  diritti

reali immobiliari, anche per quote, nonché  vincoli  di  destinazione  sugli

stessi».                                                                           

 

Art. 1, comma 75

    75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

dopo la lettera g-quinquies) è inserita la seguente:  «g-sexies)  i  redditi

imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2,  anche

se non residenti;».                                                                           

 

Art. 1, comma 76

    76. All'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: «persone  giuridiche,»

sono inserite le seguenti: «nonché i trust,»;

       b)  al  secondo  comma,  lettera  g),  dopo   le   parole:   «persone

giuridiche,» sono inserite le seguenti: «nonché i trust,».                                                                           

 

Successioni e donazioni – franchigia per fratelli e sorelle – (comma 77)

Art. 1, comma 77

    77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) nel comma 48, dopo la lettera a), è  inserita  la  seguente:  «a-bis)

devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo  netto

eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;

    b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:  «a-bis)  a

favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto  eccedente,

per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento»;

    c) dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. Se il  beneficiario

dei trasferimenti di cui ai commi 48  e  49  è  una  persona  portatrice  di

handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,

l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del

legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro».                                                                         

 

Successioni e donazioni - trasferimenti di azienda – (commi 78,79)

Successioni

Novità per i fratelli, per i quali è stata introdotta la franchigia di 100mila euro. Resta l'aliquota del 6% sulla quota eccedente tale cifra. Per gli eredi disabili la franchigia

sale a 1,5 milioni. Confermata dal Senato la franchigia di 1 milioni di euro per moglie e figli e l'aliquota del 4% per la parte eccedente. Per gli eredi che non sono parenti

aliquota all'8% e nessuna franchigia. Per le successioni o donazioni di aziende familiari (o pacchetto di controllo) che passano di padre in figlio (o a parenti fino al

terzo grado) non si paga la tassa a patto che l'erede di impegni a proseguire l'attività per 5 anni.

Art. 1, comma 78

    78. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle

successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre  1990,  n.

346, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di

cui agli articoli  768-bis  e  seguenti  del  codice  civile  a  favore  dei

discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali  e  di  azioni  non

sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti  di

cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte  sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle  partecipazioni  mediante  le

quali è acquisito o integrato il  controllo  ai  sensi  dell'articolo  2359,

primo comma, numero 1),  del  codice  civile.  Il  beneficio  si  applica  a

condizione  che  gli  aventi  causa  proseguano  l'esercizio   dell'attività

d'impresa o detengano il controllo per un periodo  non  inferiore  a  cinque

anni  dalla  data  del   trasferimento,   rendendo,   contestualmente   alla

presentazione della dichiarazione di successione o  all'atto  di  donazione,

apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di

cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il  pagamento

dell'imposta in misura ordinaria,  della  sanzione  amministrativa  prevista

dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  e  degli

interessi di mora decorrenti dalla data in cui  l'imposta  medesima  avrebbe

dovuto essere pagata»;

    b) all'articolo 8, dopo il comma 1,  è  inserito  il  seguente:  «1-bis.

Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della

base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali»;

    c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «dodici mesi».                                                                         

 

Art. 1, comma 79

    79. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  77  e  78  si  applicano  alle

successioni apertesi a decorrere  dal  3  ottobre  2006,  nonché  agli  atti

pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture  private

autenticate e alle scritture  private  non  autenticate  presentate  per  la

registrazione a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge.                                                                         

 

Imposta di bollo – modalità di pagamento e arrotondamento (comma 80)

Art. 1, comma 80

    80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre

1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo  si  corrisponde

secondo le indicazioni della tariffa allegata:

    a) mediante pagamento dell'imposta ad  intermediario  convenzionato  con

l'Agenzia delle  entrate,  il  quale  rilascia,  con  modalità  telematiche,

apposito contrassegno;

    b)  in  modo  virtuale,  mediante  pagamento  dell'imposta   all'ufficio

dell'Agenzia  delle  entrate  o  ad  altri  uffici  autorizzati  o  mediante

versamento in conto corrente postale.

    2. Le frazioni degli importi dell'imposta  di  bollo  dovuta  in  misura

proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per  difetto  o  per  eccesso  a

seconda che si tratti rispettivamente  di  frazioni  fino  ad  euro  0,05  o

superiori ad euro 0,05.

    3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00,  ad

eccezione delle cambiali e dei  vaglia  cambiari  di  cui,  rispettivamente,

all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b),  e  numero  2,  della  tariffa  -

Allegato A - annessa al presente decreto, per i  quali  l'imposta  minima  è

stabilita in euro 0,50».                                                                           

 

Immobili e dichiarazione annuale – dati identificativi e ICI - (commi 101,102,103,104,105)

45. Finanziaria. Indicazione dei dati relativi all’Ici nella dichiarazione dei redditi. Questa norma serve a incrociare nello stesso documento i dati fiscali relativi agli immobili, in modo da ridurre l’ampia area della possibile evasione dell’Ici o dell’Irpef.

Ici

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007 ne quadro dei fabbricati deve essere indicato per ogni immobile l’importo dell’Ici dovuta per l’anno precedente.

 

Art. 1, comma 101

    101.  A  decorrere  dall'anno  2008,  nella  dichiarazione  dei  redditi

presentata dai contribuenti diversi da quelli  di  cui  al  comma  102,  per

ciascun fabbricato è specificato:

    a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito

dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione,  dalla  particella  e  dal

subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare  negli

anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a  solo  uno

di essi;

    b) l'importo dell'imposta  comunale  sugli  immobili  pagata  nell'anno

precedente.                                                                          

 

Art. 1, comma 102

    102. La  dichiarazione  dei  redditi  presentata  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, in relazione  ai  periodi  d'imposta  in

corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai  fini  del

trattamento dell'imposta comunale  sugli  immobili.  Tali  indicazioni  sono

riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative  ai  periodi  di  imposta

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione

relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per

le politiche  fiscali  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la  Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e  le

modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed

al comma 101.                                                                         

 

Art. 1, comma 103

    103. In sede  di  controllo  delle  dichiarazioni  effettuato  ai  sensi

dell'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29

settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  si  verifica   il

versamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili   relativo   a   ciascun

fabbricato, nell'anno precedente.  L'esito  del  controllo  è  trasmesso  ai

comuni competenti.                                                                          

 

Art. 1, comma 104

    104. Nelle dichiarazioni dei  redditi  presentate  nell'anno  2007,  nel

quadro relativo ai  fabbricati,  per  ogni  immobile  deve  essere  indicato

l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.                                                                        

 

Art. 1, comma 105

    105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia  del  territorio,  per

via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione  dei  controlli  previsti

dal  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   504,   e   successive

modificazioni,  in  materia  di  imposta  comunale   sugli   immobili,   ove

discordanti da quelli catastali, secondo modalità e  nei  termini  stabiliti

con  decreto  del  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).                                                                        

 

Immobili - Comunicazioni dati rifiuti all'Agenzia delle Entrate (commi 106,107,108)

Art. 1, comma 106

    106. I soggetti che gestiscono,  anche  in  regime  di  concessione,  il

servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano  annualmente  per  via

telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti

sul territorio comunale  per  i  quali  il  servizio  è  istituito,  i  dati

acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione  che  abbiano  rilevanza  ai

fini delle imposte sui redditi.                                                                        

 

Art. 1, comma 107

    107. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da

pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  approvati   il   modello   di

comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.                                                                         

 

Art. 1, comma 108

    108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui  al  comma

106 si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo  11  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.                                                                          

 

Società di comodo – parametri di individuazione, scioglimento o trasformazione agevolata - (commi da 109 a 118)

Art. 1, comma 109

    109. All'articolo  30  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo prova contraria,» sono

soppresse;

    b) al comma 1, lettera a), le parole: «beni indicati  nell'articolo  85,

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  anche

se  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie»  sono   sostituite   dalle

seguenti: «beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote  di  partecipazione

nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del  medesimo  testo  unico,

anche se i predetti beni  e  partecipazioni  costituiscono  immobilizzazioni

finanziarie»;

    c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono

aggiunte  le  seguenti:  «per  gli  immobili  classificati  nella  categoria

catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per  cento;  per  gli

immobili a destinazione abitativa acquisiti o  rivalutati  nell'esercizio  e

nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;»;

    d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole:

    «4) alle società  ed  enti  i  cui  titoli  sono  negoziati  in  mercati

regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «4) alle società  ed

enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in  mercati

regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati

ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»;

    e) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'articolo  76»  sono

sostituite dalle seguenti: «l'articolo 110»;

    f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «locazione finanziaria;» sono

aggiunte le seguenti: «per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a

destinazione abitativa acquisiti  o  rivalutati  nell'esercizio  e  nei  due

precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;»;

    g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai  fini  dell'imposta

regionale sulle attività produttive per  le  società  e  per  gli  enti  non

operativi indicati nel comma 1 si presume che  il  valore  della  produzione

netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma  3

aumentato delle retribuzioni sostenute  per  il  personale  dipendente,  dei

compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi

passivi»;

    h)  al  comma  4-bis,  le  parole:  «di  carattere  straordinario»  sono

soppresse.                                                                           

 

Art. 1, comma 110

    110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più  favorevoli

ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e  f)  si  applicano  a

decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del

decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248. I  trasferimenti  erariali  alle  regioni  sono

ridotti in misura pari al gettito derivante dalla  disposizione  di  cui  al

comma 109, lettera g).                                                                           

 

Art. 1, comma 111

    111. Le società considerate non operative  nel  periodo  di  imposta  in

corso alla data del 4  luglio  2006,  nonché  quelle  che  a  tale  data  si

trovavano nel primo periodo di imposta e  che,  entro  il  31  maggio  2007,

deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in  società  semplice  e

richiedono la  cancellazione  dal  registro  delle  imprese  a  norma  degli

articoli 2312 e 2495 del codice civile  entro  un  anno  dalla  delibera  di

scioglimento o trasformazione, sono assoggettate  alla  disciplina  prevista

dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e

che risultino iscritti nel libro  dei  soci,  ove  previsto,  alla  data  di

entrata in vigore della presente legge ovvero  che  vengano  iscritti  entro

trenta giorni dalla medesima data,  in  forza  di  titolo  di  trasferimento

avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.                                                                           

 

Art. 1, comma 112

    112. Sul reddito di impresa del  periodo  compreso  tra  l'inizio  e  la

chiusura della liquidazione, determinato  ai  sensi  dell'articolo  182  del

testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel  caso  di  trasformazione,

sulla differenza tra il valore normale dei  beni  posseduti  all'atto  della

trasformazione ed  il  loro  valore  fiscalmente  riconosciuto,  si  applica

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'imposta  regionale

sulle attività produttive nella misura del  25  per  cento;  le  perdite  di

esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i  fondi  in

sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta  sostitutiva;

per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella

misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta,  previsto  dalle

rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci  del

saldo attivo di rivalutazione.                                                                          

 

Art. 1, comma 113

    113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  47,  comma  7,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  riguardante  la  qualificazione  come

utili delle somme e dei beni ricevuti  dai  soci  in  caso  di  recesso,  di

riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le  somme  o  il  valore

normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati

all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto

dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per

i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai

soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad

imposta sostitutiva.                                                                            

 

Art. 1, comma 114

    114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo  oneroso  e

gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa

natura, posti in essere dalle società di cui al  comma  111  successivamente

alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad  un  valore  non

inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per  gli  immobili,

su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il

valore normale è  quello  risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori

stabiliti dalle singole leggi di imposta alle  rendite  catastali  ovvero  a

quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,

riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.                                                                         

 

Art. 1, comma 115

    115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi  da  111  a  114

deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei  redditi

del periodo di imposta anteriore allo scioglimento  o  alla  trasformazione;

per il medesimo periodo di imposta, alle  società  che  si  avvalgono  della

predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30  della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.                                                                            

 

Art. 1, comma 116

    116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella

misura dell'1 per  cento  e  non  sono  considerate  cessioni  agli  effetti

dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad

oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in

misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può

essere inferiore a quella risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori

stabiliti dalle singole leggi di imposta alle  rendite  catastali  ovvero  a

quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su

richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni  prescritte.  Per

le assegnazioni di beni la cui base imponibile non  è  determinabile  con  i

predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli  50,

51 e  52  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,

n. 131, riguardanti la  determinazione  della  base  imponibile  di  atti  e

operazioni  concernenti  società,  enti,  consorzi,  associazioni  e   altre

organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure

precedentemente indicate. L'applicazione  del  presente  comma  deve  essere

richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.                                                                          

 

Art. 1, comma 117

    117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni  e

il contenzioso si applicano le disposizioni  previste  per  le  imposte  sui

redditi.                                                                           

 

Art. 1, comma 118

    118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili,  gli

assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di  accatastamento

o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa,  contenente

eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.                                                                           

 


Addizionale comunale all'IRPEF – nuovi criteri - (commi 143,144)

Viene sbloccata, può arrivare a un massimo dello 0,8% (era lo 0,5%).

Arriverà direttamente ai Comuni e le amministrazioni potranno individuare esenzioni per particolari situazioni reddituali

 

Art. 1, comma 143

    143.   A   decorrere   dall'anno   d'imposta   2007,    il    versamento

dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai  comuni  di

riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun  comune.

A tal fine, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.                                                                           

 

Art. 1, comma 144

    144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della  legge  30  dicembre

2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.                                                                            

 

Imposta di scopo – istituzione – (commi da 145 a 151)

Imposta di scopo per opere pubbliche

I Comuni a decorrere dal 1°gennaio 2007 possono istituire una imposta di scopo destinata alla parziale copertura (massimo 30%) delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni in un apposito regolamento. Possibile per opere di trasporto pubblico urbano, opere viarie, di arredo urbano, di risistemazione di parchi e giardini, realizzazione di parcheggi pubblici, restauro, conservazione dei beni artistici e architettonici, opere per nuovi spazi per eventi e attività culturali allestimenti mussali e biblioteche, realizzazione e manutenzione di opere di edilizia scolastica.  

Art. 1, comma 145

    145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono  deliberare,  con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  15

dicembre  1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  l'istituzione   di

un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale  copertura  delle

spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai  comuni  nello

stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.                                                                           

 

Art. 1, comma 146

    146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

    a) l'opera pubblica da realizzare;

    b) l'ammontare della spesa da finanziare;

    c) l'aliquota di imposta;

    d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni  o  detrazioni  in  favore  di

determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari

situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che

già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del  versamento  dell'imposta

comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore

a 20.000 euro;

    e) le modalità di versamento degli importi dovuti.                                                                        

 

Art. 1, comma 147

    147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un

periodo massimo di  cinque  anni  ed  è  determinata  applicando  alla  base

imponibile dell'imposta comunale sugli  immobili  un'aliquota  nella  misura

massima dello 0,5 per mille.                                                                          

 

Art. 1, comma 148

    148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti

in materia di imposta comunale sugli immobili.                                                                           

 

Art. 1, comma 149

    149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

    a) opere per il trasporto pubblico urbano;

    b) opere viarie, con l'esclusione della  manutenzione  straordinaria  ed

ordinaria delle opere esistenti;

    c) opere particolarmente significative di arredo  urbano  e  di  maggior

decoro dei luoghi;

    d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

    e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

    f) opere di restauro;

    g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

    h) opere relative  a  nuovi  spazi  per  eventi  e  attività  culturali,

allestimenti museali e biblioteche;

    i) opere di realizzazione  e  manutenzione  straordinaria  dell'edilizia

scolastica.                                                                         

 

Art. 1, comma 150

    150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al  30

per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.                                                                          

 

Art. 1, comma 151

    151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla

data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti  al  rimborso  dei

versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.                                                                          

 

ICI – deliberazione (comma 156)

Art. 1, comma 156

    156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo  30

dicembre 1992, n. 504, la parola:  «comune»  è  sostituita  dalle  seguenti:

«consiglio comunale».                                                                         

 

Tributi locali – Poteri di accertamento e rettifica attribuiti agli enti locali – (commi da 161 a 168)

Art. 1, comma 161

    161. Gli enti locali, relativamente ai tributi  di  propria  competenza,

procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete  o  infedeli  o  dei

parziali o ritardati versamenti,  nonché  all'accertamento  d'ufficio  delle

omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,

anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un  apposito

avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio  devono

essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione o il  versamento  sono  stati  o

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini  devono  essere

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a  norma  degli

articoli 16 e 17 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e

successive modificazioni.                                                                           

 

Art. 1, comma 162

    162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio  devono  essere

motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che

li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto  non

conosciuto  né  ricevuto  dal  contribuente,  questo  deve  essere  allegato

all'atto che lo  richiama,  salvo  che  quest'ultimo  non  ne  riproduca  il

contenuto essenziale. Gli avvisi devono  contenere,  altresì,  l'indicazione

dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni  complete  in

merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o

dell'autorità amministrativa  presso  i  quali  è  possibile  promuovere  un

riesame anche nel merito dell'atto in sede di  autotutela,  delle  modalità,

del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,  nonché

il termine di sessanta giorni entro cui effettuare  il  relativo  pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale  per

la gestione del tributo.                                                                         

 

Art. 1, comma 163

    163. Nel caso di riscossione coattiva dei  tributi  locali  il  relativo

titolo  esecutivo  deve  essere  notificato  al  contribuente,  a  pena   di

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a  quello  in  cui

l'accertamento è divenuto definitivo.                                                                           

 

Art. 1, comma 164

    164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere  richiesto

dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del  versamento,

ovvero da quello in cui è stato  accertato  il  diritto  alla  restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso  entro  centottanta  giorni

dalla data di presentazione dell'istanza.                                                                           

 

Art. 1, comma 165

    165. La misura annua degli interessi  è  determinata,  da  ciascun  ente

impositore, nei limiti di tre punti percentuali di  differenza  rispetto  al

tasso di interesse legale. Gli  interessi  sono  calcolati  con  maturazione

giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti  esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad  esso

dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.                                                                          

 

Art. 1, comma 166

    166.  Il  pagamento  dei  tributi  locali  deve  essere  effettuato  con

arrotondamento all'euro  per  difetto  se  la  frazione  è  inferiore  a  49

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.                                                                           

 

Art. 1, comma 167

    167.  Gli  enti  locali  disciplinano  le  modalità  con  le   quali   i

contribuenti possono compensare le somme a  credito  con  quelle  dovute  al

comune a titolo di tributi locali.                                                                           

 

Art. 1, comma 168

    168. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti  dall'articolo  25

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per  ciascun  tributo  di

propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non

sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza,  si

applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge  n.  289

del 2002.                                                                            

 

Immobili e ICI – nuove disposizioni – (commi 173,174,175)

 

Art. 1, comma 173

    173. Al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

    b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole:  «adibita  ad  abitazione

principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «,  intendendosi

per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;

    c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta

amministrativa il curatore  o  il  commissario  liquidatore,  entro  novanta

giorni dalla  data  della  loro  nomina,  devono  presentare  al  comune  di

ubicazione  degli  immobili  una  dichiarazione  attestante  l'avvio   della

procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al  versamento  dell'imposta

dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale  entro  il

termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;

    d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;

    e) all'articolo 12, comma 1, le  parole:  «90  giorni»  sono  sostituite

dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il  ruolo  deve  essere

formato» fino alla fine del comma sono soppresse;

    f) l'articolo 13 è abrogato;

    g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.                                                                        

 

Art. 1, comma 174

    174. Al comma 53 dell'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  è

aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Resta  fermo   l'obbligo   di

presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti  ai

fini dell'imposta dipendano da atti per i  quali  non  sono  applicabili  le

procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del  decreto  legislativo

18 dicembre 1997, n.  463,  concernente  la  disciplina  del  modello  unico

informatico».                                                                           

 

Art. 1, comma 175

    175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.                                                                           

 

Tributi locali - poteri di accertamento e riscossione attribuiti alle province e dei comuni – (commi 179,180)

Art. 1, comma 179

    179. I comuni e le province, con provvedimento  adottato  dal  dirigente

dell'ufficio competente, possono conferire  i  poteri  di  accertamento,  di

contestazione  immediata,  nonché  di  redazione  e  di  sottoscrizione  del

processo verbale di accertamento per le  violazioni  relative  alle  proprie

entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a  dipendenti

dell'ente locale o dei soggetti  affidatari,  anche  in  maniera  disgiunta,

delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e  di

riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera

b),  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive

modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della

legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  relative  all'efficacia  del  verbale  di

accertamento.                                                                         

 

Art. 1, comma 180

    180.  I  poteri  di  cui  al  comma  179  non  includono,  comunque,  la

contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura  sanzionatoria

amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.                                                                         

 

 

Immobili e catasto immobiliare – Attribuzione di funzioni ai Comuni – (commi da 194 a 200)

Funzioni catastali ai Comuni

A decorrere dal 1°novembre 2007 i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dal Dlgs112/1998. È esclusa la possibilità di servirsi di società private, pubbliche o miste pubblico-private.

Art. 1, comma 194

    194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 dell'articolo 65:

    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità

di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure  e

certificati ipotecari »;

    2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g) al controllo  di  qualità  delle  informazioni  e  dei  processi  di

aggiornamento degli atti»;

    3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e

dei flussi di aggiornamento delle  informazioni  di  cui  alla  lettera  g),

assicurando il coordinamento operativo per  la  loro  utilizzazione  a  fini

istituzionali attraverso il sistema pubblico di  connettività  e  garantendo

l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

    b) la lettera a)  del  comma  1  dell'articolo  66  è  sostituita  dalla

seguente:

    «a) alla conservazione, alla utilizzazione  ed  all'aggiornamento  degli

atti catastali, partecipando al  processo  di  determinazione  degli  estimi

catastali  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  65,  comma   1,

lettera h)».                                                                          

 

Art. 1, comma 195

    195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente,

anche in forma associata, o attraverso  le  comunità  montane,  le  funzioni

catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31  marzo

1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo,

fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di  conservazione

degli atti catastali. Al fine di  evitare  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le

funzioni  catastali  affidandole  a  società  private,  pubbliche  o   miste

pubblico-private.                                                                          

 

Art. 1, comma 196

    196.  L'efficacia   dell'attribuzione   della   funzione   comunale   di

conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto  edilizio  urbano

decorre dalla data di emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

adottato previa intesa  tra  l'Agenzia  del  territorio  e  l'ANCI,  recante

l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale  trasferimento

delle    funzioni,    tenendo    conto    dello    stato    di    attuazione

dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità

organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino  di  utenza,  dei

comuni interessati. La previsione  di  cui  al  precedente  periodo  non  si

applica ai poli catastali già costituiti.                                                                          

 

Art. 1, comma 197

    197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei  comuni

di  stipulare  convenzioni  soltanto  con  l'Agenzia  del   territorio   per

l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo

66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo  modificato

dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose,  hanno

durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più  decreti  del

Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,   attraverso   criteri   definiti   previa

consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,

tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di  intesa  concluso

dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e  gli

elementi  necessari  al  convenzionamento  e  al  completo  esercizio  delle

funzioni catastali decentrate, ivi compresi  i  livelli  di  qualità  che  i

comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché  i  controlli  e  le

conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento  degli  stessi,  e,  in

particolare,  le  procedure  di  attuazione,  gli  ambiti  territoriali   di

competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie,

tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali,  da  trasferire

agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o  di

loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.                                                                          

 

Art. 1, comma 198

    198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,  sentita

la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,   nel   rispetto   delle

disposizioni  e  nel  quadro  delle  regole  tecniche  di  cui  al   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  predispone

entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio  in  grado  di

garantire l'accessibilità e la  interoperabilità  applicativa  delle  banche

dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati  catastale.  Le

modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione  applicativa

tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il  territorio

nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.                                                                           

 

Art. 1, comma 199

    199. L'Agenzia del territorio salvaguarda  il  contestuale  mantenimento

degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del  processo,

garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la  circolazione  e

la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e  supporto  ai

comuni nelle  attività  di  specifica  formazione  del  personale  comunale.

L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.                                                                         

 

Art. 1, comma 200

    200. Al fine di  compiere  un  costante  monitoraggio  del  processo  di

attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a  199,  l'Agenzia  del

territorio, con la collaborazione dei comuni,  elabora  annualmente  l'esito

della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia  e

delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.                                                                           

 

Codice della strada – esenzioni per trascrizioni e annotazioni (comma 218)

Art. 1, comma 218

    218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

    «3-bis. Tutte le  trascrizioni  ed  annotazioni  nei  pubblici  registri

relative agli atti posti in essere in attuazione delle  operazioni  previste

dal presente articolo e dagli  articoli  213  e  214  sono  esenti,  per  le

amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».                                                                        

 

Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali – (commi da 242 a 249)

 

Art. 1, comma 242

    242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),  del

testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano  da  operazioni  di

aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate

negli anni 2007 e 2008, si  considera  riconosciuto,  ai  fini  fiscali,  il

valore di avviamento e quello attribuito ai  beni  strumentali  materiali  e

immateriali, per effetto della imputazione  in  bilancio  del  disavanzo  da

concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni

di euro.                                                                           

 

Art. 1, comma 243

    243. Nel caso di operazioni di conferimento  di  azienda  effettuate  ai

sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni

2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori

iscritti dal  soggetto  conferitario  di  cui  al  comma  242  a  titolo  di

avviamento o beni strumentali materiali  e  immateriali,  per  un  ammontare

complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.                                                                           

 

Art. 1, comma 244

    244. Le disposizioni dei commi 242  e  243  si  applicano  qualora  alle

operazioni di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente  imprese

operative da almeno due anni. Le  medesime  disposizioni  non  si  applicano

qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni  facciano  parte

dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti  legati

tra  loro  da  un  rapporto  di  partecipazione  ovvero  controllati   anche

indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del  codice

civile.                                                                          

 

Art. 1, comma 245

    245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si  applicano  qualora  le

imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino  o

si siano trovate ininterrottamente, nei due  anni  precedenti  l'operazione,

nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di  cui  ai  commi

242 e 243.                                                                           

 

Art. 1, comma 246

    246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242  a  245  è

subordinata alla presentazione all'Agenzia  delle  entrate  di  una  istanza

preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212,  al

fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242  a

249.                                                                           

 

Art. 1, comma 247

    247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le

sanzioni e il contenzioso si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le

imposte sui redditi.                                                                           

 

Art. 1, comma 248

    248. La società  risultante  dall'aggregazione  che  nei  primi  quattro

periodi  d'imposta  dalla  effettuazione  dell'operazione  pone  in   essere

ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  cede  i  beni  iscritti  o

rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione,  fatta

salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.                                                                          

 

Art. 1, comma 249

    249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo  d'imposta  in  cui  si

verifica la decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare

e versare l'imposta sul reddito delle società e  l'imposta  regionale  sulle

attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di

imposta precedenti, determinato  senza  tenere  conto  dei  maggiori  valori

riconosciuti fiscalmente ai sensi  dei  commi  242  e  243.  Sulle  maggiori

imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.                                                                           

 

Eredità giacenti – individuazione dei beni giacenti o vacanti – (commi 260, 261)

Art. 1, comma 260

    260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti  o  derivanti  da

eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro

dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  determina,  con

decreto da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e  delle  informazioni

rilevanti per individuare i beni giacenti o  vacanti  nel  territorio  dello

Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da  eredità

giacenti si applica la disposizione dell'articolo  1163  del  codice  civile

sino a quando il terzo  esercente  attività  corrispondente  al  diritto  di

proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio  di

essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità  giacenti.  Nella

comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli  immobili  sui  quali  è

esercitato il possesso corrispondente al diritto di  proprietà  o  ad  altro

diritto  reale  devono  essere  identificati  descrivendone  la  consistenza

mediante la indicazione dei dati catastali.                                                                          

 

Art. 1, comma 261

    261. All'articolo 14 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2  è  aggiunto  il

seguente: «2-bis. Per i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1

dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo

periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni  può

essere stabilita in anni cinquanta».                                                                          

 

Cuneo fiscale: le regole – (commi da 266 a 269)

Cuneo fiscale

Intervento per favorire la competitivitàdelle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell’Irap: la norma prevede la deducibilitàdal valore della produzione degli oneri sociali e di un importoforfetario per ciascun lavoratore dipendente. Due le nuove deduzioni dalla baseimponibile introdotte, che riguardano solo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La prima deduzione riguarda i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, la seconda consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5mila euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, importo che aumenta a 10mila euro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La deduzione èalternativa a quella di 5mila euro. L'agevolazione prevista per queste Regioni non può comunque superare i limiti imposti dalla regola "de minimis". Le nuove deduzioni sono alternative a quelle giàvigenti nella normativa Irap (costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, deduzione di 2mila euro per un massimo di 5 dipendenti per i soggetti passivi di minori dimensioni, eccetera), fatta eccezione per i contributi Inailche mantengono un'autonoma deducibilità. Le nuove deduzioni devono essere autorizzate da Bruxelles in quanto misure selettive ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (sono, infatti, esclusi dall'agevolazione alcuni settori: bancario, finanziario, assicurativo e le cosiddette utilities).

Art. 1, comma 266

    266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a)  al

comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) sono ammessi in deduzione: 1)  i  contributi  per  le  assicurazioni

obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;  2)  per  i  soggetti  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le  banche,  gli  altri

enti finanziari, le imprese  di  assicurazione  e  le  imprese  operanti  in

concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,

delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e  smaltimento  rifiuti,

un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore  dipendente

a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di

cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a  e),  esclusi  le  banche,  gli

altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti  in

concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,

delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e  smaltimento  rifiuti,

un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente

a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia;  tale

deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e  può  essere  fruita

nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de  minimis

di cui al regolamento (CE) n. 69/2001  della  Commissione,  del  12  gennaio

2001, e successive modificazioni; 4) per i soggetti di cui  all'articolo  3,

comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri  enti  finanziari,

le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa

nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,  delle  infrastrutture,

delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta  e  depurazione  delle

acque di scarico e  della  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  i  contributi

assistenziali e previdenziali relativi  ai  lavoratori  dipendenti  a  tempo

indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese

per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i

soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettere  da  a)  a  e),  i  costi

sostenuti per il personale addetto alla ricerca  e  sviluppo,  ivi  compresi

quelli  per  il  predetto  personale  sostenuti  da  consorzi  tra   imprese

costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a

condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal

presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da  un  revisore  dei

conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei

dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti

del  lavoro,  nelle  forme  previste  dall'articolo   13,   comma   2,   del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 28 maggio  1997,  n.  140,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dal

responsabile del centro di assistenza fiscale»;

    b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000»  sono  inserite

le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione  »  fino  a:

«di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

    c) al comma 4-bis.2 è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le

deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2)  e  3),  e  4-bis.1  sono

ragguagliate ai giorni di durata  del  rapporto  di  lavoro  nel  corso  del

periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a  tempo  indeterminato  e

parziale, nei diversi tipi e modalità di  cui  all'articolo  1  del  decreto

legislativo 25  febbraio  2000,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  ivi

compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto,  sono

ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma

1,  lettera  e),  le  medesime  deduzioni  spettano  solo  in  relazione  ai

dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e,  in  caso  di

dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto

in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

    d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di  cui  ai  commi  4-bis  e

4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente

articolo»;

    e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

    «4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione  di

lavoratore svantaggiato di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della

Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore

dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto  dal  comma  4-quinquies,

l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque

nelle suddette aree, ma in questo caso  l'intera  maggiorazione  spetta  nei

limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento

sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

    4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse  dai

precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il  limite

massimo rappresentato dalla retribuzione e  dagli  altri  oneri  e  spese  a

carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al

comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione  delle

disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero  5),  4-bis.  1,  quater,

4-quinquies e 4-sexies».                                                                           

 

Art. 1, comma 267

    267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2)

e 4), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  come  da  ultimo

modificato dal  comma  266,  spettano,  subordinatamente  all'autorizzazione

delle competenti autorità europee, a decorrere dal  mese  di  febbraio  2007

nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal

successivo mese di luglio, con conseguente  ragguaglio  ad  anno  di  quella

prevista dal citato numero 2).                                                                           

 

Art. 1, comma 268

    268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  a),  numero

3), del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  come  da  ultimo

modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal

mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a  decorrere  dal  successivo

mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.                                                                           

 

Art. 1, comma 269

    269. Nella  determinazione  dell'acconto  dell'imposta  regionale  sulle

attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso  al  1°  febbraio

2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore  imposta

che si sarebbe determinata applicando in tale periodo  le  disposizioni  dei

commi 266, 267  e  268.  Agli  stessi  effetti,  per  il  periodo  d'imposta

successivo a quello in corso  al  1°  febbraio  2007,  può  assumersi,  come

imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata

applicando  le  disposizioni  del  comma  266  senza  tenere   conto   delle

limitazioni previste dai commi 267 e 268.                                                                           

 

Imprese del Mezzogiorno –agevolazioni per l'acquisto dei beni strumentali – (commi da 271 a 279)

Credito d Credito d’imposta per nuovi investimenti in aree imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate

svantaggiate

Introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti attraverso l’acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato istitutivo della Comunitàeuropea). Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Art. 1, comma 271

    271. Alle imprese che effettuano  l'acquisizione  dei  beni  strumentali

nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle

aree  delle  regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,   Sicilia,   Basilicata,

Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo

87, paragrafo 3, lettere a) e c), del  Trattato  istitutivo  della  Comunità

europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al

31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta  in  corso  alla

data del 31 dicembre 2013, è attribuito  un  credito  d'imposta  secondo  le

modalità di cui ai commi da 272 a 279.                                                                          

 

Art. 1, comma 272

    272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita

in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli

aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-20 13 e non è cumulabile  con

il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto  i

medesimi costi ammissibili.                                                                           

 

Art. 1, comma 273

    273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le  acquisizioni,

anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

    a)  macchinari,  impianti,  diversi  da  quelli  infissi  al  suolo,  ed

attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato  patrimoniale  di

cui al primo comma, voci B.II.2 e  B.II.3,  dell'articolo  2424  del  codice

civile, destinati  a  strutture  produttive  già  esistenti  o  che  vengono

impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

    b)  programmi  informatici  commisurati  alle  esigenze   produttive   e

gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

    c)  brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di  prodotti  e   processi

produttivi, per la parte  in  cui  sono  utilizzati  per  l'attività  svolta

nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai  sensi  della

normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni  sono  agevolabili  nel

limite del 50 per cento del complesso degli investimenti  agevolati  per  il

medesimo periodo d'imposta.                                                                           

 

Art. 1, comma 274

    274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo

dei beni indicati nel comma  273  eccedente  gli  ammortamenti  dedotti  nel

periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni  d'investimento

della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni

che formano  oggetto  dell'investimento  agevolato  effettuati  nel  periodo

d'imposta della loro entrata in funzione. Per  gli  investimenti  effettuati

mediante contratti di locazione finanziaria, si assume  il  costo  sostenuto

dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese  di

manutenzione.                                                                           

 

Art. 1, comma 275

    275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai  soggetti  che

operano nei settori dell'industria siderurgica  e  delle  fibre  sintetiche,

come definiti rispettivamente agli allegati I  e  II  agli  Orientamenti  in

materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013,  pubblicati  nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del  4  marzo  2006,  nonché  ai

settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio,  finanziario  e

assicurativo. Il credito d'imposta  a  favore  di  imprese  o  attività  che

riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori  soggetti  a   discipline

comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi

progetti,  è  riconosciuto  nel  rispetto  delle  condizioni  sostanziali  e

procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e  previa

autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.                                                                          

 

Art. 1, comma 276

    276.  Il  credito  d'imposta  è  determinato  con  riguardo   ai   nuovi

investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e  deve  essere  indicato

nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla  formazione

del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96  e  109,

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e   successive

modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti  delle  imposte  sui

redditi; l'eventuale eccedenza è  utilizzabile  in  compensazione  ai  sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, a decorrere dal sesto  mese  successivo  al  termine  per  la

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d'imposta

con riferimento al quale il credito è concesso.                                                                          

 

Art. 1, comma 277

    277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in  funzione  entro

il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro  acquisizione  o

ultimazione,  il  credito  d'imposta  è   rideterminato   escludendo   dagli

investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.  Se  entro

il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale  sono  entrati  in

funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee

all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture  produttive  diverse

da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il  credito  d'imposta  è

rideterminato escludendo dagli investimenti  agevolati  il  costo  dei  beni

anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica  una  delle  predette

ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di  quelli  agevolati,

il credito d'imposta è rideterminato escludendo il  costo  non  ammortizzato

degli investimenti agevolati per la parte che eccede  i  costi  delle  nuove

acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le  disposizioni

di cui al presente comma si applicano  anche  se  non  viene  esercitato  il

riscatto.  Il  credito  d'imposta  indebitamente   utilizzato   che   deriva

dall'applicazione del presente comma è  versato  entro  il  termine  per  il

versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo  d'imposta

in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.                                                                          

 

Art. 1, comma 278

    278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,

di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  adottate  le

disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a  garantire  la

corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da  effettuare

dopo almeno dodici  mesi  dall'attribuzione  del  credito  d'imposta,  sono,

altresì, finalizzate  alla  valutazione  della  qualità  degli  investimenti

effettuati, anche  al  fine  di  valutare  l'opportunità  di  effettuare  un

riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.                                                                          

 

Art. 1, comma 279

    279. L'efficacia dei  commi  da  271  a  278  è  subordinata,  ai  sensi

dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della  Comunità

europea, all'autorizzazione della Commissione europea.                                                                           

 

Credito d'imposta per le attività di ricerca – (commi da 280 a 284)

Credito d Credito d’imposta per ricerca e innovazione imposta per ricerca e innovazione

Credito d’imposta per investimenti e costi sostenuti dalle imprese per ricerca e innovazione. Il credito èconcesso per 3 anni, a decorrere dal periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’imposta 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti. La misura èelevata al 15% se i costi di ricerca e sviluppo sono riferiti acontratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Art. 1, comma 280

    280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al

31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta  in  corso  alla

data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito  un  credito  d'imposta

nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per  attività  di  ricerca

industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo,  in  conformità  alla  vigente

disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le  modalità

dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento

qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a  contratti  stipulati

con università ed enti pubblici di ricerca.                                                                           

 

Art. 1, comma 281

    281. Ai fini della determinazione del  credito  d'imposta  i  costi  non

possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per  ciascun

periodo d'imposta.                                                                           

 

Art. 1, comma 282

    282.  Il  credito  d'imposta  deve  essere   indicato   nella   relativa

dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito  né

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive,  non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96  e  109,  comma  5,  del

testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed  è

utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta  in  cui

le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale  eccedenza  è

utilizzabile  in  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  a  decorrere

dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito  è

concesso.                                                                          

 

Art. 1, comma 283

    283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi  di

comunicazione a carico delle imprese per  quanto  attiene  alla  definizione

delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità  di  verifica

ed accertamento della effettività delle spese  sostenute  e  coerenza  delle

stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.                                                                          

 

Art. 1, comma 284

    284. L'efficacia dei  commi  da  280  a  283  è  subordinata,  ai  sensi

dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della  Comunità

europea, all'autorizzazione della Commissione europea.                                                                           

 

Credito d'imposta per le produzioni musicali – (commi da 287 a 290)

Agevolazioni fiscali per imprese di produzione Agevolazioni fiscali per imprese di produzione musicale

musicale

Alle PMI di produzione musicale è concesso un credito d’imposta per le spese di sviluppo, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il beneficio è limitato alle aziende che non abbiano un fatturato annuo superiore a 15 milioni di euro e non siano possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi.

Art. 1, comma 287

    287.  Le  piccole  e  medie  imprese  di  produzioni  musicali   possono

beneficiare di un credito d'imposta a titolo  di  spesa  di  produzione,  di

sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni  fonografiche

o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.                                                                          

 

Art. 1, comma 288

    288. Possono accedere al credito d'imposta di cui  al  comma  287  fermo

restando  il  rispetto  dei  limiti  della  regola  de  minimis  di  cui  al

regolamento (CE) n. 69/200 1 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le

imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale  di  bilancio  annuo  non

superiore a 15 milioni di euro e che non  siano  possedute,  direttamente  o

indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.                                                                           

 

Art. 1, comma 289

    289.  Per  gli  anni  2007,  2008  e  2009  alle  imprese   agricole   e

agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo

della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/199 1,  del  Consiglio,

del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20

marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma  cooperativa,

è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle  spese

sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative

attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, sono  stabilite,  nel  rispetto  delle  disposizioni

comunitarie in  materia  di  aiuti  di  Stato,  le  modalità  per  l'accesso

all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa  pari  a

10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.                                                                            

 

Art. 1, comma 290

    290. Nelle more degli accordi internazionali in sede  di  Organizzazione

mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui  al  comma

precedente gli oneri sostenuti dalle  imprese  agricole  ed  agroalimentari,

anche se riunite in consorzi o  costituite  in  forma  cooperativa,  per  la

registrazione nei Paesi  extracomunitari  delle  denominazioni  protette  ai

sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.                                                                           

 

Immobili e Dl 223 (commi da 292 a 295)

Art. 1, comma 292

    292. Sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  delle

norme, oggetto di mancata conversione, di  cui  all'articolo  35,  commi  8,

lettera a), e 10, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  concernenti

l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta  di  registro

alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il

cedente o locatore può optare per  l'applicazione  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  in  presenza  dei

presupposti ivi previsti. In caso di opzione  l'imposta  di  registro  e  le

imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle  regole  di  cui

all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n.  223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente

o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi  diverse  da  quelle

disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto-legge,

ne dà comunicazione nella dichiarazione  annuale  relativa  all'imposta  sul

valore  aggiunto  dovuta  per  l'anno  2006.  Per  le  cessioni  l'eventuale

eccedenza   dell'imposta   di   registro    conseguente    all'effettuazione

dell'opzione è compensata con  i  maggiori  importi  dovuti  ai  fini  delle

imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il

rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.                                                                           

 

Art. 1, comma 293

    293.  All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  dopo  il

comma 14 è inserito il seguente:

    «14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la  adozione  di  regolamenti

ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti  dal  citato

articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque  essere

adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute  dal

presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non  lo

escluda espressamente».                                                                            

 

Art. 1, comma 294

    294. All'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  il

comma 23, è inserito il seguente:

    «23-bis. Agli agenti della riscossione non si  applicano  l'articolo  2,

comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11

settembre 2000, n. 289, e  le  disposizioni  di  tale  regolamento  relative

all'esercizio di influenza dominante  su  altri  agenti  della  riscossione,

nonché al divieto, per i  legali  rappresentanti,  gli  amministratori  e  i

sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero  coniugi,  parenti  ed  affini

entro il secondo grado di pubblici dipendenti».                                                                          

 

Art. 1, comma 295

    295. Alle Agenzie  fiscali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni

riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26  ottobre  1972,  n.  642  e  26

aprile 1986, n. 131.                                                                           

 

Fondi per l'acquisto di nuovi PC – (comma 298)

 

Pc ai collaboratori

Fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto, per le spese documentate sostenute entro il

31 dicembre 2007 per l’acquisto di un pcnuovo di fabbrica. Un decreto Economia stabilità le modalitàdi fruizione del beneficio.

Art. 1, comma 298

    298. Nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno

2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori  coordinati  e

continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese  documentate

sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un  personal  computer

nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio

decreto,  definisce  modalità,  limiti  e  criteri  per  l'attribuzione  dei

contributi  di  cui  al  presente  comma,  ivi  comprese  le  procedure  per

assicurare il  rispetto  dei  limiti  di  stanziamento  di  cui  al  periodo

precedente.                                                                          

 

Spettacoli e teatro – (commi 299,300)

Art. 1, comma 299

    299. All'articolo 67 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  1,  lettera  m),  sono

apportate le seguenti modifiche:

    a) al primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati» sono inserite le

seguenti:  «ai  direttori  artistici  ed  ai   collaboratori   tecnici   per

prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande  musicali  e

filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati»;

    b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti  parole:  «e  di  cori,

bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».                                                                           

 

Art. 1, comma 300

    300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali  di

cui al n.  119)  della  Tabella  A,  parte  III,  allegata  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  devono  intendersi  i

contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati  al  n.  123)

della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente  della

Repubblica n. 633 del 1972.                                                                          

 

Costi “black list” – (commi 301,302,303)

Art. 1, comma 301

    301. All'articolo 110, comma 11,  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le spese e  gli  altri

componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente

indicati nella dichiarazione dei redditi.»;

    b) l'ultimo periodo è soppresso.                                                                         

 

Art. 1, comma 302

    302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,

dopo il comma 3  è  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Quando  l'omissione  o

incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e  degli  altri  componenti

negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo  unico  delle  imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al  10  per  cento

dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non  indicati

nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo  di

euro 50.000».                                                                           

 

Art. 1, comma 303

    303. La disposizione del comma 302 si applica anche  per  le  violazioni

commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge,  sempre

che il contribuente fornisca la prova di cui  all'articolo  110,  comma  11,

primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma

in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo  8,  comma  1,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.                                                                         

 

Detraibilità dell'imposta relativa a somministrazione alimenti e bevande, spese convegni e congressi – (commi 304,305)

Art. 1, comma 304

    304.  All'articolo  19-bis1,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:  «,  a

somministrazioni di alimenti e  bevande,  con  esclusione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con  esclusione

di quelle inerenti alla  partecipazione  a  convegni,  congressi  e  simili,

erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,».                                                                         

 

Art. 1, comma 305

    305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma  304  spettano  nella

misura del 50 per cento.                                                                        

 


Edilizia – (commi 306,307)

Art. 1, comma 306

    306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto- legge 4  luglio  2006,  n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  le

parole: «edilizia residenziale convenzionata pubblica» sono sostituite dalle

seguenti: «edilizia residenziale convenzionata ». La disposizione recata dal

periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e  le  scritture

private autenticate a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge.                                                                           

 

Art. 1, comma 307

    307. Per  la  uniforme  e  corretta  applicazione  delle  norme  di  cui

all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972,  n.  633,  all'articolo  39,  primo  comma,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui  al

decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  con

provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  individuati

periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale  dei

fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto  n.  633  del  1972,

dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.                                                                           

 

Reverse charge – (comma 308)

46. Finanziaria. Inversione contabile. La norma prevede l’applicazione del cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile. In particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell’imposta sia tenuto il cessionario, se è un soggetto passivo di imposta nel territorio italiano. inoltre la fattura emessa del cedente senza addebito d’imposta deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta nell’apposito registro.

Questa disposizione si applica oltre che all’oro da investimento, alle cessioni di immobili imponibili per opzione e alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, e alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre. A questa misura non è collegata alcune previsione di gettito, anche se la sua applicazione potrà avere effetti concreti in questo senso.

Art. 1, comma 308

    308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, le parole: «di cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) ed e)»;

    b) dopo l'ultimo  comma,  è  aggiunto  il  seguente:  «Con  decreti  del

Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   sono   individuate,   anche

progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie  di

operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali  i  rimborsi

di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in  via  prioritaria  entro

tre mesi dalla richiesta».                                                                          

 

Immobili – compravendite (commi 309,310)

Art. 1, comma 309

    309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge  23  dicembre

2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «per le  sole  cessioni

fra  persone  fisiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  fatta  salva

l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera  d),  ultimo  periodo,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  per

le sole cessioni nei confronti di persone fisiche».                                                                          

 

Art. 1, comma 310

    310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23  dicembre

2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «e  di  terreni

suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici

vigenti al momento della cessione,» sono soppresse.                                                                         

 

Insegne commerciali e imposta di pubblicità – (comma 311)

Art. 1, comma 311

    311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il primo periodo è inserito il seguente:  «Con  regolamento  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro  per  lo

sviluppo economico, da emanare, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-città  e

autonomie locali, entro il 31 marzo  2007,  possono  essere  individuate  le

attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente  i

5 metri quadrati.»;

    b) nel secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente»,  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma».                                                                           

 

Ritenute su interessi di capitale – (commi 316,317)

Art. 1, comma 316

    316. Il terzo periodo del comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  è  sostituito  dal

seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi

da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato  da

azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione

europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo

che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19  settembre

1996, e successive modificazioni, emanato in  attuazione  dell'articolo  11,

comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  ovvero

da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica  a  condizione  che,  al

momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a)

al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le  obbligazioni  ed  i

titoli similari  negoziati  in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri

dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo   spazio

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto  del

Ministro delle finanze 4  settembre  1996,  e  successive  modificazioni,  o

collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente  al

momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due

terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».                                                                         

 

Art. 1, comma 317

    317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.

239, e  successive  modificazioni,  le  parole:  «in  mercati  regolamentati

italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in  mercati  regolamentati  degli

Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo

spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto  del

Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni».                                                                          

 

Deduzioni per giovani inventori – (comma 318)

Art. 1, comma 318

    318. All'articolo 54,  comma  8,  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, dopo le  parole:  «ridotto  del  25  per

cento a titolo di  deduzione  forfettaria  delle  spese»  sono  inserite  le

seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi  sono  percepiti

da soggetti di età inferiore a 35 anni».                                                                           

 

Deduzioni per attività sportive e affitti per studenti, e oneri per le badanti – (comma 319)

55. Finanziaria. Detrazione del canone di locazione corrisposto per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede. La norma prevede, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19 per cento del canone di locazione pagato per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede, per un importo massimo di 500 euro. La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese. E’ una norma che da un lato sostiene le famiglie dei giovani universitari, ma dall’altro crea un conflitto di interesse tra proprietario dell’appartamento e affittuario.

Detraibilità spese sportive dei minori, di locazione spese sportive dei minori, di locazione degli universitari fuori sede e delle spese per badanti.

degli universitari fuori sede e delle spese per badanti.

Detrazione del 19% dall’imposta lorda per i seguenti oneri sostenuti dai contribuenti: iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni per un massimo di 210 euro; canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede distanti almeno 100 chilometri da casa (l’importo di spesa su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 2.633 euro annui; spese sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le spese su cui calcolare la detrazione non possono superare i 2.100 euro) se il reddito complessivo non supera i 40mila euro.

 

Art. 1, comma 319

    319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:

    «i-quinquies) le spese,  per  un  importo  non  superiore  a  210  euro,

sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per  i  ragazzi  di  età

compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni  sportive,  palestre,  piscine  ed

altre  strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica  sportiva

dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

    i-sexies) i canoni di locazione derivanti  dai  contratti  di  locazione

stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e

successive modificazioni, dagli studenti iscritti  ad  un  corso  di  laurea

presso una università ubicata in un comune diverso da quello  di  residenza,

distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in  una  provincia

diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in  cui  ha  sede

l'università o in comuni limitrofi, per un importo  non  superiore  a  2.633

euro;

    i-septies) le  spese,  per  un  importo  non  superiore  a  2.100  euro,

sostenute  per  gli  addetti  all'assistenza  personale  nei  casi  di   non

autosufficienza nel compimento degli  atti  della  vita  quotidiana,  se  il

reddito complessivo non supera 40.000 euro»;

    b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle

seguenti: «e), f),  i-quinquies)  e  i-sexies)»;  nel  secondo  periodo  del

medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal

comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese  di  cui

alla lettera i-septies) del citato  comma  1,  la  detrazione  spetta,  alle

condizioni ivi stabilite, anche se  sono  state  sostenute  per  le  persone

indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni  previste

dal comma 2 del medesimo articolo».                                                                            

 

Tasse automobilistiche – sostituzione della tabella (commi 321,322,323)

Tasse automobilistiche

Gli aumenti del bollo delle autovetture sono scaglionati in base alle caratteristiche

inquinanti dei veicoli (da euro 0 a euro 5) e in relazione alla potenza dei motori, per

ogni kw superiore a 100 kw di potenza.

Art. 1, comma 321

    321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro  delle  finanze  27

dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre

1997, è  sostituita  dalla  Tabella  2  annessa  alla  presente  legge.  Gli

incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome  di

Trento e di Bolzano prima della data di entrata  in  vigore  della  presente

legge  vengono  ricalcolati  sugli  importi  della  citata  Tabella   2.   I

trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome  di

cui al periodo precedente sono ridotti in misura  pari  al  maggior  gettito

derivante ad esse dal presente comma.                                                                         

 

Art. 1, comma 322

    322. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente

legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  effettuate  le

regolazioni   finanziarie   delle   maggiori   entrate    nette    derivanti

dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti  i  criteri  e  le

modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato  alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.                                                                           

 

Art. 1, comma 323

    323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,

nonché quelle dell'articolo 1 del  decreto-legge  13  gennaio  2003,  n.  2,

convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  marzo  2003,  n.  39,  si

interpretano  nel  senso  che  le  esenzioni  ivi  previste   si   applicano

esclusivamente agli atti di acquisto di  autoveicoli  le  cui  richieste  di

iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro

i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli  articoli

93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.                                                                         

 

Auto aziendali e fringe benefit – (comma 324)

I dipendenti che godono del benefit dell'auto aziendale non subiranno per il 2006 un maggior prelievo fiscale, come inizialmente previsto nel decreto fiscale per compensare gli effetti della sentenza europea sull'indetraibilità Iva sulle vetture aziendali.

Fonte del commento: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/finanziariaAZ.html

Art. 1, comma 324

    324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo periodo è sostituito dai seguenti:  «Le  disposizioni  della

lettera a) del comma 71 hanno effetto  a  partire  dal  periodo  di  imposta

successivo a quello di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le  altre

disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge  27

luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei  diritti

del contribuente, hanno effetto a partire dal  periodo  d'imposta  in  corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

    b) nel terzo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988,  n.  400,»,

sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

    c) nel quarto periodo, dopo le parole: «La modifica è effettuata,»  sono

inserite le seguenti: «prioritariamente con riferimento alle disposizioni in

materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla  lettera  a)  del  comma

71,».                                                                         

 

Prestazioni di intermediazione e territorialità – (comma 325)

Art. 1, comma 325

    325.  All'articolo  7,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta  la

seguente:

    «f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad  operazioni

diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da  quelle  di

cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  si

considerano effettuate nel  territorio  dello  Stato  quando  le  operazioni

oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno  che  non

siano commesse da soggetto passivo in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione

europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate  nel

territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo

d'imposta».                                                                        

 

Società di comodo e coefficienti di non operatività - (comma 326)

Art. 1, comma 326

    326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle  lettere

a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i

beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».                                                                         

 

Corrispettivi e misuratori fiscali per trasmissione telematica – (commi 327,328)

Art. 1, comma 327

    327. Il comma 37 dell'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  è

sostituito dal seguente:

    «37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35  decorre

dalla  data  progressivamente  individuata,   per   singole   categorie   di

contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  da

adottare entro il 1° giugno 2008».                                                                           

 

Art. 1, comma 328

    328.  All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  dopo  il

comma 37 sono inseriti i seguenti:

    «37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge  26

gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere  dal  1°  gennaio  2008

devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai  commi  33  e

seguenti. Per detti apparecchi è consentita  la  deduzione  integrale  delle

spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute,  anche  in

deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico  delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori

di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione  periodica  di

cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28  luglio

2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23  settembre  2003.  I

soggetti che effettuano la trasmissione telematica  emettono  scontrino  non

avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento  di

cui al comma 37-ter.

    37-ter. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte

a  disciplinare  le  modalità   di   rilascio   delle   certificazioni   dei

corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione,

in via telematica, dei corrispettivi medesimi ».                                                                       

 

IVA nei piani di edilizia abitativa convenzionata – (commi 330,331)

Art. 1, comma 330

    330. All'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

    a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono  inserite

le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate  in  attuazione  di  piani  di

edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o  che

hanno realizzato sugli stessi  interventi  di  cui  all'articolo  31,  primo

comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  entro

quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e

a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro  anni,  e

le locazioni di»;

    b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino alla fine

del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli

stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese

appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31,  primo  comma,  lettere

c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro  quattro  anni  dalla

data  di  ultimazione  della   costruzione   o   dell'intervento   o   anche

successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano  stati

locati per un  periodo  non  inferiore  a  quattro  anni  in  attuazione  di

programmi di edilizia residenziale convenzionata».                                                                            

 

Art. 1, comma 331

    331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II,  allegata  al  decreto

del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  sono  ricomprese  anche  le

prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)  dell'articolo  10

del predetto decreto rese in  favore  dei  soggetti  indicati  nel  medesimo

numero 41-bis) da cooperative  e  loro  consorzi  sia  direttamente  sia  in

esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.  Resta  salva

la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.

381, di optare per la previsione  di  cui  all'articolo  10,  comma  8,  del

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella  tabella  A,  parte  III,

allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,

n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione  effettuate  in

esecuzione di programmi di edilizia abitativa  convenzionata  dalle  imprese

che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui

all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e),  della  legge  5  agosto

1978, n. 457».                                                                          

 

Assistenza fiscale - Modello 730 affidato anche a commercialisti e consulenti del lavoro – (comma 333)

Le Sanzioni meno severe per i Caf(Centri assistenza fiscale) e i commercialisti che commettono errori materiali nella stesura della dichiarazione dei redditi.

Art. 1, comma 333

    333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a  decorrere

dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti  e  degli

esperti contabili di cui all'articolo 1, comma  4,  e  all'articolo  78  del

decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei  consulenti  del

lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,».                                                                          

 

Reddito di lavoro autonomo – deducibilità immobili strumentali – (commi 334,335)

Art. 1, comma 334

    334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1-bis,  alinea,  le  parole:  «e  le  minusvalenze»  e  «gli

immobili e» sono soppresse e, dopo le  parole:  «o  da  collezione  »,  sono

inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

    b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-bis.1. Le minusvalenze

dei beni  strumentali  di  cui  al  comma  1-bis  sono  deducibili  se  sono

realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;

    c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2.  Per  i  beni  strumentali  per  l'esercizio   dell'arte   o   della

professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione  di

cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento  non

superiori a quelle  risultanti  dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei

coefficienti stabiliti, per categorie di  beni  omogenei,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita  la  deduzione

integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di

acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia  superiore  a

euro 516,4. La  deduzione  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  di  beni

strumentali è ammessa a condizione che  la  durata  del  contratto  non  sia

inferiore  alla  metà  del  periodo  di   ammortamento   corrispondente   al

coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto

anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.  Ai

fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili  dei  beni  immobili

strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge  4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto

2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,  lettera  b),  la

deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione  che

la durata del  contratto  non  sia  inferiore  al  periodo  di  ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni

di locazione finanziaria dei beni strumentali sono  deducibili  nel  periodo

d'imposta in  cui  maturano.  Le  spese  relative  all'ammodernamento,  alla

ristrutturazione e alla manutenzione di immobili  utilizzati  nell'esercizio

di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non  sono  imputabili

ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono,  sono  deducibili,

nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del  costo

complessivo  di  tutti  i  beni  materiali  ammortizzabili,  quale   risulta

all'inizio del periodo d'imposta dal registro di  cui  all'articolo  19  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e

successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile  in  quote  costanti  nei

cinque periodi d'imposta successivi»;

    d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

    «Per  gli  immobili  utilizzati  promiscuamente,  a  condizione  che  il

contribuente non disponga nel medesimo  comune  di  altro  immobile  adibito

esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma

pari al 50 per cento della rendita ovvero, in  caso  di  immobili  acquisiti

mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per  cento  del

relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i  servizi

relativi  a  tali  immobili  nonché  quelle   relative   all'ammodernamento,

ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per  le  loro

caratteristiche non sono imputabili ad incremento  del  costo  dei  beni  ai

quali si riferiscono».                                                                         

 

Art. 1, comma 335

    335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in  materia  di  deduzione

dell'ammortamento o dei  canoni  di  locazione  finanziaria  degli  immobili

strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano  agli

immobili acquistati nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai

contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia,

per i periodi d'imposta 2007, 2008  e  2009,  gli  importi  deducibili  sono

ridotti a un terzo.                                                                          

 

IVA ed elenco clienti e fornitori – (comma 337)

Art. 1, comma 337

    337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo  8

[recte: articolo 8-bis, n.d.r.], comma 4-bis,  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  come

modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  si

considerano validamente effettuate  anche  se  il  contribuente,  invece  di

indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui  sono

stati effettuati acquisti  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dell'IVA,

abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.                                                                        

 

Catasto - Terreni agricoli e fabbricati rurali – (comma 339)

Art. 1, comma 339

    339.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

    «34. In sede di prima applicazione del comma 33,  l'aggiornamento  della

banca  dati  catastale  avviene  sulla  base  dei   dati   contenuti   nelle

dichiarazioni di cui  al  comma  33,  presentate  dai  soggetti  interessati

nell'anno  2006  e  messe  a  disposizione  della  Agenzia  del   territorio

dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire  in  atti  i  nuovi

redditi relativi agli immobili oggetto  delle  variazioni  colturali,  anche

sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette  dichiarazioni.  In

deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1,

della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito

comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto,  per  ciascun

comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per  i

sessanta giorni successivi  alla  pubblicazione  del  comunicato,  presso  i

Comuni interessati, tramite  gli  uffici  provinciali  e  sul  proprio  sito

internet, i risultati delle relative operazioni catastali di  aggiornamento;

i ricorsi di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei

redditi  possono  essere  proposti  entro  il  termine  di  sessanta  giorni

decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del

comunicato relativo  al  completamento  delle  operazioni  di  aggiornamento

catastale per gli immobili interessati;  i  nuovi  redditi  così  attribuiti

producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono  dovute

le sanzioni previste dall'articolo 3 del  decreto  legislativo  18  dicembre

1997, n. 471.»;

    b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

    «36. L'Agenzia del  territorio,  anche  sulla  base  delle  informazioni

fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da

sopralluogo sul terreno, dalla  stessa  effettuate  nell'ambito  dei  propri

compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti  al  catasto  terreni

per i quali siano venuti  meno  i  requisiti  per  il  riconoscimento  della

ruralità ai fini fiscali, nonché quelli  che  non  risultano  dichiarati  al

catasto. L'Agenzia del territorio, con  apposito  comunicato  da  pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per  ciascun  comune,

dell'elenco degli immobili individuati  ai  sensi  del  periodo  precedente,

comprensivo,  qualora  accertata,  della  data  cui  riferire   la   mancata

presentazione della dichiarazione al catasto, e  provvede  a  pubblicizzare,

per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i

comuni interessati e tramite gli  uffici  provinciali  e  sul  proprio  sito

internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per  i  titolari  dei

diritti reali,  di  presentazione  degli  atti  di  aggiornamento  catastale

redatti ai sensi del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle

finanze 19 aprile 1994, n.  701.  Se  questi  ultimi  non  ottemperano  alla

richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di

cui  al  periodo  precedente,  gli  uffici  provinciali   dell'Agenzia   del

territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato,  alla  iscrizione

in  catasto  attraverso  la  predisposizione  delle  relative  dichiarazioni

redatte in conformità al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  delle

finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite

catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga  alle

vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  successivo  alla

data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,

in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio  dell'anno  di  pubblicazione

del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedi-mento  del  Direttore

dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data  di

entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  modalità

tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si  applicano  le

sanzioni per le violazioni previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-

legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».                                                                           

 

Risparmio energetico e detrazioni fiscali per gli edifici esistenti, pannelli fotovoltaici e nuove costruzioni – (commi da 344 a 352)

Pannelli fotovoltaici

Nel regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia

elettrica per gli edifici di nuova costruzione in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.

Art. 1, comma 344

    344. Per le spese documentate, sostenute  entro  il  31  dicembre  2007,

relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici  esistenti,

che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo  per

la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai

valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso  al  decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda

per una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a  carico  del

contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro,  da

ripartire in tre quote annuali di pari importo.                                                                           

 

Art. 1, comma 345

    345. Per le spese documentate, sostenute  entro  il  31  dicembre  2007,

relative ad interventi su edifici esistenti, parti di  edifici  esistenti  o

unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture  opache

orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta

una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per  cento  degli

importi rimasti a carico del contribuente, fino a un  valore  massimo  della

detrazione di 60.000 euro,  da  ripartire  in  tre  quote  annuali  di  pari

importo, a condizione che  siano  rispettati  i  requisiti  di  trasmittanza

termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.                                                                            

 

Art. 1, comma 346

    346. Per le spese documentate, sostenute  entro  il  31  dicembre  2007,

relative all'installazione di pannelli solari per  la  produzione  di  acqua

calda per usi domestici o industriali e per la copertura del  fabbisogno  di

acqua calda in  piscine,  strutture  sportive,  case  di  ricovero  e  cura,

istituti scolastici e università, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda

per una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a  carico  del

contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000  euro,  da

ripartire in tre quote annuali di pari importo.                                                                          

 

Art. 1, comma 347

    347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,  per

interventi di sostituzione di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con

impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a  punto  del

sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda  per  una

quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del  contribuente,

fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro,  da  ripartire  in

tre quote annuali di pari importo.                                                                           

 

Art. 1, comma 348

    348. La detrazione fiscale di cui  ai  commi  344,  345,  346  e  347  è

concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni, e  alle  relative  norme  di  attuazione

previste dal regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  18

febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate

le seguenti ulteriori condizioni:

    a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata  da

un   tecnico   abilitato,   che    risponde    civilmente    e    penalmente

dell'asseverazione;

    b)   il   contribuente   acquisisce   la    certificazione    energetica

dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale,  ovvero,  negli

altri casi, un «attestato  di  qualificazione  energetica»,  predisposto  ed

asseverato da un  professionista  abilitato,  nel  quale  sono  riportati  i

fabbisogni di energia primaria di calcolo, o  dell'unità  immobiliare  ed  i

corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in  vigore

per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un  identico

edificio di nuova  costruzione.  L'attestato  di  qualificazione  energetica

comprende anche l'indicazione di  possibili  interventi  migliorativi  delle

prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità  immobiliare,  a  seguito

della  loro  eventuale  realizzazione.  Le  spese  per   la   certificazione

energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione  energetica,  rientrano

negli importi detraibili.                                                                          

 

Art. 1, comma 349

    349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si  applicano  le

definizioni di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192.  Con

decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il  28  febbraio  2007,

sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345,

346 e 347.                                                                          

 

Art. 1, comma 350

    350. All'articolo 4 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1,  ai  fini  del  rilascio  del

permesso di costruire, deve essere  prevista  l'installazione  dei  pannelli

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova

costruzione, in  modo  tale  da  garantire  una  produzione  energetica  non

inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».                                                                          

 

Art. 1, comma 351

    351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi  complessi

di edifici, di volumetria complessiva superiore a  10.000  metri  cubi,  con

data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i  tre  anni

successivi, che  conseguono  un  valore  limite  di  fabbisogno  di  energia

primaria  annuo  per  metro  quadrato  di  superficie  utile   dell'edificio

inferiore  di  almeno  il  50  per  cento  rispetto  ai   valori   riportati

nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso  al  decreto  legislativo  19

agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento

estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento

degli extra costi sostenuti per conseguire  il  predetto  valore  limite  di

fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.                                                                           

 

Art. 1, comma 352

    352. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15  milioni

di euro per ciascuno degli anni del  triennio  2007-2009.  Con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e

l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi  al  fabbisogno

di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.                                                                            

 

Risparmio energetico e incentivi frigoriferi e lampade – (commi da 353 a 356)

Art. 1, comma 353

    353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,  per

la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi

apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+  spetta  una  detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi  rimasti

a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di  200

euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.                                                                         

 

Art. 1, comma 354

    354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del

commercio  che  effettuano   interventi   di   efficienza   energetica   per

l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari  al

36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

    a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi  illuminanti  con

altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;

    b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con

lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti

ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;

    c) sostituzione,  negli  ambienti  esterni,  di  apparecchi  illuminanti

dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi  illuminanti  ad  alto

rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di  lampade  a

vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;

    d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni,  di  regolatori

del flusso luminoso.                                                                            

 

Art. 1, comma 355

    355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte  sul

reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a  quello  in

corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo  precedente,

quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni  del

comma 354.                                                                         

 

Art. 1, comma 356

    356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro  per

ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del

Fondo di cui al comma 362.                                                                         

 

Bonus TV – (comma 357)

Tv digitale

Detrazione Irpef pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto per l’acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati

(massimo 200 euro).

Art. 1, comma 357

    357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco  apparecchi  televisivi

in vista della  migrazione  della  televisione  analogica  alla  televisione

digitale, agli utenti del servizio  di  radiodiffusione  che  dimostrino  di

essere  in  regola,  per  l'anno  2007,  con  il  pagamento  del  canone  di

abbonamento di  cui  al  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,

convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai  fini  dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una

quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31  dicembre  2007

ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle  stesse

di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato  anche  di

sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della  legge  27

luglio 2000, n.  212,  nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ai  fini

dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  per  il  periodo  d'imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore  della  presente

legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che

si sarebbe determinata senza  tenere  conto  delle  disposizioni  del  primo

periodo del presente comma.                                                                            

 

Risparmio energetico e motori elettrici ad alta capacità – detrazioni d'imposta per l'acquisto – (commi da 358 a 361)

Art. 1, comma 358

    358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,  per

l'acquisto e l'installazione di motori  ad  elevata  efficienza  di  potenza

elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché  per  la  sostituzione  di  motori

esistenti con motori ad elevata efficienza di  potenza  elettrica,  compresa

tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una  quota  pari

al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino  a  un

valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.                                                                            

 

Art. 1, comma 359

    359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,  per

l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti

con potenza elettrica compresa  tra  7,5  e  90  kW  spetta  una  detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi  rimasti

a carico del contribuente, fino a un  valore  massimo  della  detrazione  di

1.500 euro per intervento, in un'unica rata.                                                                            

 

Art. 1, comma 360

    360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono

definite le caratteristiche  cui  devono  rispondere  i  motori  ad  elevata

efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i

tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei  variatori

di velocità (inverter) di cui ai medesimi  commi,  nonché  le  modalità  per

l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la  verifica

del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro  delle  apparecchiature

sostituite.                                                                           

 

Art. 1, comma 361

    361.  Entro  il  28  febbraio  2007,  con  decreto  del  Ministro  delle

comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

sono definite le caratteristiche a  cui  devono  rispondere  gli  apparecchi

televisivi di cui al  comma  357  al  fine  di  garantire  il  rispetto  del

principio di neutralità tecnologica e la compatibilità  con  le  piattaforme

trasmissive esistenti, nonché  le  modalità  per  l'applicazione  di  quanto

disposto al medesimo comma 357.                                                                          

 

Risparmio ed efficienza energetica – l'IVA sui carburanti alimenterà un fondo speciale – (commi da 362 a 365)

Art. 1, comma 362

    362. Il maggiore gettito fiscale derivante  dall'incidenza  dell'imposta

sul valore aggiunto sui prezzi  di  carburanti  e  combustibili  di  origine

petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del  petrolio

greggio, rispetto  al  valore  di  riferimento  previsto  nel  Documento  di

programmazione economico- finanziaria per gli anni 2007-2011,  è  destinato,

nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione  di  un  apposito

Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e  di

riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.                                                                          

 

Art. 1, comma 363

    363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  è

istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il  triennio  2007-2009,  ha

una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.                                                                          

 

Art. 1, comma 364

    364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre  mesi  dalla

data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti   le

condizioni, le modalità e i termini per