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Dott. Daniele De Federici
commercialista
iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Via Vincenzo Foppa, 58 – 20144 Milano
tel. 02 5515115 – fax 02 97387127
e-mail daniele.defederici@maggidefederici.com
La circolare informativa contiene informazioni di carattere fiscale in generale.
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15 OTTOBRE 2008 - Mercoledì
IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro e pro loco - Annotazione delle operazioni
16 OTTOBRE 2008 - Giovedì
IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO - Rateizzazione - Titolari di partita IVA
IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento
ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento
IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza
IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Dividendi
IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione
IVA - Contribuenti mensili - Mese di settembre 2008 - Versamento
IVA – Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione
INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento
20 OTTOBRE 2008 - Lunedì
IVA – Commercio elettronico – Regime speciale – Dichiarazione trimestrale e versamento
25 OTTOBRE 2008 - Sabato
ASSISTENZA FISCALE - Dichiarazione modello 730 integrativo - Presentazione
30 OTTOBRE 2008 - Giovedì
REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta
31 OTTOBRE 2008 - Venerdì
AGEVOLAZIONI - Rideterminazione del valore delle partecipazioni e di terreni - Perizia giurata - Versamento imposta sostitutiva
IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA
IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione
a partire dal 1° settembre 2008, L’IVA concernente i servizi alberghieri e di ristorazione (alberghi e ristoranti) è interamente detraibile, alla condizione che la spesa sia (dimostrabilmente) inerente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta e che la stessa sia documentata da fattura regolarmente intestata (e non da ricevuta fiscale o scontrino).
La nuova disposizione convive con quella immutata che prevede la non detraibilità dell’IVA per le spese di rappresentanza, tra le quali devono annoverarsi anche quelle di vitto ed alloggio offerte ai clienti o fornitori o più in generale a soggetti terzi.
Professionista, Artista o Imprenditore individuale
Sono interamente detraibili le spese inerenti in occasione di trasferte eseguite fuori dal territorio comunale (di residenza o della sede) e, allo scopo di dimostrare l’inerenza della spesa sostenuta (la prova è a carico del contribuente), è opportuno che sul retro del documento di spesa venga indicata una breve descrizione indicante il motivo della spesa e l’oggetto della pratica (es.: incontro con Dott. Verdi per la pratica “Expo 2015”)
Risulta evidente che la spesa di ristorazione deve riportare un solo coperto poiché, diversamente, si configurerebbe una “spesa di rappresentanza” con conseguente indetraibilità dell’IVA.
Dipendenti, Amministratori e collaboratori
E’ interamente detraibile l’IVA concernente le spese di alberghi e ristoranti sostenute da dipendenti, amministratori e collaboratori per le trasferte al di fuori del territorio comunale, e fermo restando il principio di inerenza con l’attività svolta. La spesa deve dunque essere sostenuta per motivi aziendali e documentata da fattura, dove è richiesto che oltre a tutti i dati fiscali della società o della ditta, compaia anche il cognome e nome del dipendente o amministratore o collaboratore.
In questi casi il dipendente o amministratore o collaboratore, sarà rimborsato dall’azienda dietro presentazione dettagliata di nota spese dove sia indicata la causale del viaggio.
Riduzione della detraibilità dal 1° gennaio 2009
Per bilanciare la perdita di gettito derivante dalla detraibilità dell’IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2009 le predette spese diverranno deducibili, ai fini delle imposte dirette, nel limite del 75% del costo sostenuto. Tale limitazione non è applicata alle spese sostenute dai lavoratori dipendenti ed assimilati, sicché per tali soggetti rimane fermo il limite giornaliero di € 180,76 (€ 258,23 per le trasferte all’estero) già prefissato dalle vigenti norme.
Per i professionisti la deducibilità rimane ancorata al limite massimo del 2% dei compensi e ridotta successivamente al 75%.
Suggerimenti operativi per le contabilità gestite internamente
Si suggerisce di modificare il piano dei conti in uso inserendo le voci:
· Spese di vitto ed alloggio deducibili al 75%
· Spese di vitto ed alloggio dipendenti e collaboratori
Dott. Daniele De Federici
Com’è noto, l’Amministrazione Finanziaria utilizza già da diversi anni uno strumento di accertamento presuntivo dei ricavi o dei compensi dichiarati, denominato “Studi di Settore”.
Gli studi di settore sono uno strumento costruito sulla base di una complessa struttura informativa che consente di determinare i ricavi o i compensi potenziali delle imprese e degli esercenti arti o professioni all’interno dei singoli settori economici, considerando le effettive condizioni di operatività degli stessi e tenendo conto non solo di variabili di natura contabile, ma anche di variabili strutturali interne ed esterne, nonché di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di un’attività di impresa oppure professionale.
Gli studi di settore, attraverso l’analisi di variabili contabili ed extracontabili, verificano la congruità dei ricavi/compensi dichiarati e la coerenza del valore effettivamente riscontrato per i principali indicatori economici (produttività per addetto, rotazione del magazzino, ecc…) rispetto ai valori minimi e massimi tipici del settore di attività del contribuente. Per l’elaborazione di tutti gli elementi, contabili ed extracontabili, l’Amministrazione Finanziaria si avvale dell’applicazione informatica GE.RI.CO.
A partire dal periodo d’imposta 2007, gli Studi di Settore si sono ulteriormente evoluti con l’inserimento dei nuovi indici di controllo denominati “indicatori di normalità economica”
I possibili esiti derivanti dalla elaborazione dell’applicazione GE.RI.CO. possono sicché attenere i seguenti ordini di valutazione:
- Congruità o non congruità
- Coerenza o non coerenza
- Normalità economica o non normalità economica.
Gli scenari possibili tra i quali il contribuente possa esercitare una scelta, variano in funzione di specifiche circostanze, sussistenti sia dal lato del contribuente sia dal lato dello studio di settore utilizzato, ad esempio:
- lato contribuente
o presenza di eventuali cause che possano dimostrabilmente avere influenzato in senso negativo il normale svolgimento dell’attività
o non congruità già manifestatasi in anni precedenti
- lato studio di settore
o studio di settore elaborato prima del 2008 e non revisionato
o studio di settore revisionato nel 2008
o studio di settore a carattere sperimentale
o studio di settore monitorato
In considerazione della varietà delle scelte possibili, gli interessati sono invitati a rivolgersi allo studio per l’assistenza più specifica ed opportuna.
Dott. Daniele De Federici
La legge pone dei termini entro i quali gli Uffici possono effettuare i controlli e notificare le eventuali rettifiche ai contribuenti. La conoscenza di tali termini risulta utile per valutare il grado di cura e sicurezza nella conservazione della documentazione contabile che potrebbe risultare necessaria in caso di richiesta di esibizione da parte degli Uffici o difesa in caso di contenzioso.
In relazione alla tipologia di accertamento sono previsti termini diversi, in linea di massima più brevi per il controllo formale e più lunghi per quello di merito.
Entro i suddetti termini possono essere esercitati i poteri istruttori degli Uffici e della Guardia di Finanza (accessi, ispezioni, verifiche e acquisizioni in genere di dati, elementi e notizie.
Il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il controllo è l'anno di presentazione della dichiarazione originale (relativa all'annualità precedente). Esaminiamo ora le varie fasi dei controlli.
Controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti d'imposta (art. 36 bis D.P.R. 600/73)
Entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, questo controllo verrà eseguito indicativamente entro il 2 maggio del 2009).
Questo termine è tuttavia di carattere ordinatorio, nel senso che il suo superamento non comporta una effettiva decadenza, perciò gli Uffici in questo caso possono eseguirlo anche successivamente, fino alla decadenza per il controllo di merito.
Controllo formale "vero e proprio" delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta (art. 36 ter D.P.R. 600/73)
Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quelli di presentazione della dichiarazione (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, il controllo formale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2010)
Controllo di merito, ovvero il controllo sostanziale sui contenuti di una dichiarazione e l'eventuale accertamento
Regola generale: entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, il controllo di merito dovrà essere eseguito e notificato entro il 31 dicembre del 2012).
Casi particolari:
in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla, il termine è prorogato di un anno
in caso di mancata adesione alle sanatorie degli anni 2003 e 2004, il termine è prorogato di due anni
in caso di compiuta violazione di entità tale da configurarsi un reato tributario (esempio: imposta evasa per cospicuo ammontare), il termine è raddoppiatoTanto premesso, segue una tavola sinottica dei termini di decadenza per il controllo di merito e per l'eventuale accertamento delle violazioni, da parte degli Uffici.
Termini di decadenza per l’accertamento delle dichiarazioni fiscali, vigenti al 30 giugno 2008
(imposte dirette, IVA, sostituto d'imposta)
Periodo di imposta
Anno di presentazione della dichiarazione
con condono
senza condono
dichiarazione presentata
dichiarazione omessa
dichiarazione presentata
dichiarazione omessa
1996
1997
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
1997
1998
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
1998
1999
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
1999
2000
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
2000
2001
scaduto
scaduto
scaduto
31.12.2008
2001
2002
scaduto
scaduto
31.12.2008
31.12.2009
2002
2003
scaduto
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
2003
2004
A partire dai redditi del 2003 non si applica più il condono
31.12.2008
31.12.2009
2004
2005
31.12.2009
31.12.2010
2005
2006
31.12.2010
31.12.2011
2006
2007
31.12.2011
31.12.2012
2007
2008
31.12.2012
31.12.2013
2008
2009
31.12.2013
31.12.2014
Dott. Daniele De Federici
Atti di cessione quote di S.r.l.
Con il D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133, gli atti riguardanti la cessione di quote di S.r.l. possono essere depositati presso il registro delle Imprese non più esclusivamente dai notai ma anche dagli intermediari accreditati dal Registro delle Imprese per il deposito e l’autenticazione degli atti telematici. Tale estensione legislativa semplifica la procedura per tale tipo di operazione societaria la quale potrà così essere svolta interamente presso lo studio del Dottore Commercialista di riferimento.
Dott. Daniele De Federici
Dott. Daniele De Federici
Per eventuali approfondimenti di interesse particolare, questo Studio rimane a Vs. disposizione.
Distinti saluti.
Studio Commercialista
Dott. Daniele De Federici
daniele.defederici@maggidefederici.com
Via Foppa, 58 - 20144 MILANO
Tel. 02 55.15.115 - Fax 02 97.38.71.27
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