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 Dott. Daniele De Federici 
 commercialista


iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Via Vincenzo Foppa, 58 – 20144 Milano

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Circolare informativa - Ottobre 2008

 


Contenuti della circolare informativa:

La circolare informativa contiene informazioni di carattere fiscale in generale.

La preghiamo di volerci informare se non desideraste di ricevere più la circolare informativa, inviandoci una e-mail a info@maggidefederici.com  semplicemente indicando nell'oggetto: Circolare informativa - cancellazione dalla mailing-list


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Calendario delle principali scadenze fiscali - Ottobre 2008

 

 

    15 OTTOBRE 2008 - Mercoledì  

        IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro e pro loco - Annotazione delle operazioni

 

    16 OTTOBRE 2008 - Giovedì  

        IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

        IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento

        ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento

        IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

        IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Dividendi

        IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

        IVA - Contribuenti mensili - Mese di settembre 2008 - Versamento

        IVA – Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione

        INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento

 

    20 OTTOBRE 2008 - Lunedì  

        IVA – Commercio elettronico – Regime speciale – Dichiarazione trimestrale e versamento

 

    25 OTTOBRE 2008 - Sabato  

        ASSISTENZA FISCALE - Dichiarazione modello 730 integrativo - Presentazione

 

    30 OTTOBRE 2008 - Giovedì 

        REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

 

    31 OTTOBRE 2008 - Venerdì  

        AGEVOLAZIONI - Rideterminazione del valore delle partecipazioni e di terreni - Perizia giurata - Versamento imposta sostitutiva

        IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

        IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione

 

 


Novità legislative e approfondimenti tematici


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La detraibilità dell’IVA per le spese di vitto e alloggio

 

a partire dal 1° settembre 2008, L’IVA concernente i servizi alberghieri e di ristorazione (alberghi e ristoranti) è interamente detraibile, alla condizione che la spesa sia (dimostrabilmente) inerente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta e che la stessa sia documentata da fattura regolarmente intestata (e non da ricevuta fiscale o scontrino).

 

La nuova disposizione convive con quella immutata che prevede la non detraibilità dell’IVA per le spese di rappresentanza, tra le quali devono annoverarsi anche quelle di vitto ed alloggio offerte ai clienti o fornitori o più in generale a soggetti terzi.

 

 

Professionista, Artista o Imprenditore individuale

Sono interamente detraibili le spese inerenti in occasione di trasferte eseguite fuori dal territorio comunale (di residenza o della sede) e, allo scopo di dimostrare l’inerenza della spesa sostenuta (la prova è a carico del contribuente), è opportuno che sul retro del documento di spesa venga indicata una breve descrizione indicante il motivo della spesa e l’oggetto della pratica (es.: incontro con Dott. Verdi per la pratica “Expo 2015”)

 

Risulta evidente che la spesa di ristorazione deve riportare un solo coperto poiché, diversamente, si configurerebbe una “spesa di rappresentanza” con conseguente indetraibilità dell’IVA.

 

Dipendenti, Amministratori e collaboratori

E’ interamente detraibile l’IVA concernente le spese di alberghi e ristoranti sostenute da dipendenti, amministratori e collaboratori per le trasferte al di fuori del territorio comunale, e fermo restando il principio di inerenza con l’attività svolta. La spesa deve dunque essere sostenuta per motivi aziendali e documentata da fattura, dove è richiesto che oltre a tutti i dati fiscali della società o della ditta, compaia anche il cognome e nome del dipendente o amministratore o collaboratore.

In questi casi il dipendente o amministratore o collaboratore, sarà rimborsato dall’azienda dietro presentazione dettagliata di nota spese dove sia indicata la causale del viaggio.

 

Riduzione della detraibilità dal 1° gennaio 2009

Per bilanciare la perdita di gettito derivante dalla detraibilità dell’IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2009 le predette spese diverranno deducibili, ai fini delle imposte dirette, nel limite del 75% del costo sostenuto. Tale limitazione non è applicata alle spese sostenute dai lavoratori dipendenti ed assimilati, sicché per tali soggetti rimane fermo il limite giornaliero di € 180,76 (€ 258,23 per le trasferte all’estero) già prefissato dalle vigenti norme.

 

Per i professionisti la deducibilità rimane ancorata al limite massimo del 2% dei compensi e ridotta successivamente al 75%.

 

Suggerimenti operativi per le contabilità gestite internamente

Si suggerisce di modificare il piano dei conti in uso inserendo le voci:

·         Spese di vitto ed alloggio deducibili al 75%

·         Spese di vitto ed alloggio dipendenti e collaboratori

 

Dott. Daniele De Federici 

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Gli Studi di Settore e le scelte per l’adeguamento

 

Com’è noto, l’Amministrazione Finanziaria utilizza già da diversi anni uno strumento di accertamento presuntivo dei ricavi o dei compensi dichiarati, denominato “Studi di Settore”.

 

Gli studi di settore sono uno strumento costruito sulla base di una complessa struttura informativa che consente di determinare i ricavi o i compensi potenziali delle imprese e degli esercenti arti o professioni all’interno dei singoli settori economici, considerando le effettive condizioni di operatività degli stessi e tenendo conto non solo di variabili di natura contabile, ma anche di variabili strutturali interne ed esterne, nonché di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato di un’attività di impresa oppure professionale.

 

Gli studi di settore, attraverso l’analisi di variabili contabili ed extracontabili, verificano la congruità dei ricavi/compensi dichiarati e la coerenza del valore effettivamente riscontrato per i principali indicatori economici (produttività per addetto, rotazione del magazzino, ecc…) rispetto ai valori minimi e massimi tipici del settore di attività del contribuente. Per l’elaborazione di tutti gli elementi, contabili ed extracontabili, l’Amministrazione Finanziaria si avvale dell’applicazione informatica GE.RI.CO.

 

A partire dal periodo d’imposta 2007, gli Studi di Settore si sono ulteriormente evoluti con l’inserimento dei nuovi indici di controllo denominati “indicatori di normalità economica”

 

I possibili esiti derivanti dalla elaborazione dell’applicazione GE.RI.CO. possono sicché attenere i seguenti ordini di valutazione:

 

-          Congruità o non congruità

-          Coerenza o non coerenza

-          Normalità economica o non normalità economica.

 

Gli scenari possibili tra i quali il contribuente possa esercitare una scelta, variano in funzione di specifiche circostanze, sussistenti sia dal lato del contribuente sia dal lato dello studio di settore utilizzato, ad esempio:

-          lato contribuente

o        presenza di eventuali cause che possano dimostrabilmente avere influenzato in senso negativo  il normale svolgimento dell’attività

o        non congruità già manifestatasi in anni precedenti

-          lato studio di settore

o        studio di settore elaborato prima del 2008 e non revisionato

o        studio di settore revisionato nel 2008

o        studio di settore a carattere sperimentale

o        studio di settore monitorato

 

In considerazione della varietà delle scelte possibili, gli interessati sono invitati a rivolgersi allo studio  per l’assistenza più specifica ed opportuna.

 

http://www.studidisettore.it

 

 

Dott. Daniele De Federici


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Termini di decadenza per gli accertamenti sulle dichiarazioni fiscali (imposte dirette, IVA, sostituti d'imposta)

La legge pone dei termini entro i quali gli Uffici possono effettuare i controlli e notificare le eventuali rettifiche ai contribuenti. La conoscenza di tali termini risulta utile per valutare il grado di cura e sicurezza nella conservazione della documentazione contabile che potrebbe risultare necessaria in caso di richiesta di esibizione da parte degli Uffici o difesa in caso di contenzioso.
In relazione alla tipologia di accertamento sono previsti termini diversi, in linea di massima più brevi per il controllo formale e più lunghi per quello di merito.
Entro i suddetti termini possono essere esercitati i poteri istruttori degli Uffici e della Guardia di Finanza (accessi, ispezioni, verifiche e acquisizioni in genere di dati, elementi e notizie.
 

Il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il controllo è l'anno di presentazione della dichiarazione originale (relativa all'annualità precedente). Esaminiamo ora le varie fasi dei controlli.

Controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti d'imposta (art. 36 bis D.P.R. 600/73)

Entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, questo controllo verrà eseguito indicativamente entro il 2 maggio del 2009).
Questo termine è tuttavia di carattere ordinatorio, nel senso che il suo superamento non comporta una effettiva decadenza, perciò gli Uffici in questo caso possono eseguirlo anche successivamente, fino alla decadenza per il controllo di merito.

Controllo formale "vero e proprio" delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta (art. 36 ter D.P.R. 600/73)

Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quelli di presentazione della dichiarazione (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, il controllo formale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2010)

Controllo di merito, ovvero il controllo sostanziale sui contenuti di una dichiarazione e l'eventuale accertamento

Regola generale: entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, il controllo di merito dovrà essere eseguito e notificato entro il 31 dicembre del 2012).

Casi particolari:

in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla, il termine è prorogato di un anno
in caso di mancata adesione alle sanatorie degli anni 2003 e 2004, il termine è prorogato di due anni
in caso di compiuta violazione di entità tale da configurarsi un reato tributario (esempio: imposta evasa per cospicuo ammontare), il termine è raddoppiato

Tanto premesso, segue una tavola sinottica dei termini di decadenza per il controllo di merito e per l'eventuale accertamento delle violazioni, da parte degli Uffici.   

Termini di decadenza per l’accertamento delle dichiarazioni fiscali, vigenti al 30 giugno 2008

(imposte dirette, IVA, sostituto d'imposta)

Periodo di imposta

Anno di presentazione della dichiarazione

con condono

senza condono

dichiarazione presentata

dichiarazione omessa

dichiarazione presentata

dichiarazione omessa

1996

1997

scaduto

scaduto

scaduto

scaduto

1997

1998

scaduto

scaduto

scaduto

scaduto

1998

1999

scaduto

scaduto

scaduto

scaduto

1999

2000

scaduto

scaduto

scaduto

scaduto

2000

2001

scaduto

scaduto

scaduto

31.12.2008

2001

2002

scaduto

scaduto

31.12.2008

31.12.2009

2002

2003

scaduto

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

2003

2004

A partire dai redditi del 2003 non si applica più il condono

31.12.2008

31.12.2009

2004

2005

31.12.2009

31.12.2010

2005

2006

31.12.2010

31.12.2011

2006

2007

31.12.2011

31.12.2012

2007

2008

31.12.2012

31.12.2013

2008

2009

31.12.2013

31.12.2014

 

Dott. Daniele De Federici


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Atti di cessione quote di S.r.l.

 

Con il D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133, gli atti riguardanti la cessione di quote di S.r.l. possono essere depositati presso il registro delle Imprese non più esclusivamente dai notai ma anche dagli intermediari accreditati dal Registro delle Imprese per il deposito e l’autenticazione degli atti telematici. Tale estensione legislativa semplifica la procedura per tale tipo di operazione societaria la quale potrà così essere svolta interamente presso lo studio del Dottore Commercialista di riferimento.

 

Dott. Daniele De Federici 


Comunicazioni dallo studio


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Nuovi servizi accessori di messaggistica SMS dello Studio

Con l’obiettivo di corrispondere sempre meglio alle esigenze dei ns. stimati clienti, lo Studio ha allestito un servizio di messaggistica via SMS, per comunicare informazioni al Cliente tramite i servizi di telefonia mobile; questi i contenuti informativi al momento realizzabili:

SMS - Scadenze Fiscali

E’ l'agenda personalizzata delle scadenze fiscali, analizzate nello specifico caso del Cliente ed inviate al Cliente con l'anticipo di tempo desiderato, via SMS. Il Cliente può così ridurre il rischio di svolgere tardivamente un adempimento che lo compete. 

SMS - Comunicazioni dallo Studio

Usualmente, la corrispondenza e lo scambio di documentazione tra lo Studio e il Cliente avvengono per posta elettronica. Con questo servizio, lo Studio provvede a notificare via SMS l'avvenuto invio di un messaggio rientrante nella casistica di importanza attribuita precedentemente dal Cliente (ad esempio per l'avvenuto invio di un messaggio contenente modulistica per l'esecuzione di un pagamento). Il Cliente può così evitare il rischio di leggere con ritardo una comunicazione dallo Studio.

Dott. Daniele De Federici


 

Per eventuali approfondimenti di interesse particolare, questo Studio rimane a Vs. disposizione.

Distinti saluti.

Studio Commercialista

Dott. Daniele De Federici
daniele.defederici@maggidefederici.com
Via Foppa, 58 - 20144 MILANO

Tel. 02 55.15.115 - Fax 02 97.38.71.27

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