COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: DAL 2010 NUOVE REGOLE
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: DAL 2010 NUOVE REGOLE
(art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - provvedimento direttoriale del 21.12.2009 e della C.M. n. 57/E del 23.12.2009)
Dal 1° gennaio 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo alla compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad € 10.000, da effettuarsi a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale (modello TR) dalla quale il credito emerge.
Da un punto di vista operativo, quindi:
□ la compensazione del credito annuale Iva, sarà attuabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale;
□ mentre per le compensazioni Iva infrannuali sarà necessario attendere il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre.
Si precisa che le disposizioni in esame:
□ riguardano esclusivamente i crediti Iva superiori a 10.000 Euro annui e non i crediti di altri tributi e contributi; infatti nulla è cambiato rispetto alle compensazioni di altre imposte (Irap, IRPEF, IRES ecc..), i cui crediti, anche se superiori a 10.000, continueranno ad essere utilizzati secondo le consuete regole;
□ non interessano mai le compensazioni verticali, ossia quelle “Iva da Iva”, anche qualora superino le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.
CREDITI IVA INFERIORI A € 10.000
Coloro che, per l’anno 2010, intendono utilizzare in compensazione un credito Iva non superiore a 10 mila euro, potranno continuare ad operare le compensazioni con le consuete regole:
□ già entro il prossimo 18 gennaio 2010 ( il 16 gennaio scade di sabato);
□ senza dover preventivamente presentare alcuna dichiarazione, posto che il credito Iva 2009 compensato sia quello risultante dalla prossima dichiarazione IVA;
□ utilizzando sia i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), sia il sistema di home o remote banking.
Rimane da chiarire se le compensazioni di crediti IVA non superiori a € 10.000 siano possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo annuo spettante.
CREDITI IVA SUPERIORI A € 10.000
Per poter usufruire celermente della compensazione del credito IVA in esame, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione IVA “sganciandola” dalla dichiarazione unificata di UNICO. Qualora la presentazione della dichiarazione annuale IVA avvenga entro il mese di febbraio, il contribuente potrà:
□ compensare il credito IVA entro il prossimo 16 marzo 2010;
□ essere esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.
OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITI IVA SUPERIORI A 15.000 EURO
Sempre dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva (annuali o trimestrali) per importi superiori a 15.000 euro annui, sono obbligati a richiedere l’apposizione del “visto di conformità” relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Il suddetto visto, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc. ed in alternativa anche dal soggetto incaricato del controllo contabile (revisore o collegio sindacale con compiti di controllo contabile), qualora presente.
CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO
I contribuenti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori ai € 10.000 annui hanno l’obbligo di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le deleghe di versamento potranno dunque essere trasmesse:
a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.
In questo caso l’addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero su quello dell’intermediario.
Si segnala che la presentazione delle deleghe recanti le compensazioni in esame deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.
Attenzione!!
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.
Nell’ambito dei controlli previsti dalla procedura telematica, l’Agenzia rende noto che i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 euro annui saranno oggetto di scarto nei casi in cui:
a) non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l’istanza da cui emerge il credito stesso;
b) non sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva, qualora gli F24 contengano compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui;
c) superino l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.
Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.
In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e postale dell’intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con modello F24 siano scartati per mancanza dei sopra citati presupposti, verrà stornato l’ammontare dei relativi saldi dall’importo dell’addebito complessivamente richiesto.
I DUBBI ANCORA APERTI
Si segnala che, malgrado l’emanazione del provvedimento del 21.12.2009 e della Circolare Ministeriale n. 57/E del 23.12.2009 (relativa agli adempimenti legati al visto di conformità), restano da chiarire alcuni aspetti pratico-operativi legati alle compensazioni in esame, tra cui:
□ l’inclusione o meno nel nuovo regime dei residui crediti IVA relativi all’anno 2008, ovvero dei crediti iva infrannuali relativi ai primi 3 trimestri del 2009 e non compensati al 31.12.2009;
□ il legame tra credito maturato da dichiarazione annuale e crediti infrannuali, con riguardo alla soglia dei 10.000 euro;
□ cosa fare qualora si superino le soglie di 10.000 e 15.000 euro avendo però già compensato liberamente il credito Iva inferiore a 10.000 Euro, attraverso i servizi di home o remote banking (CBI) e senza aver preventivamente presentato apposita Dichiarazione (eventualmente con visto di conformità per importi superiori a 15.000 Euro).
versamento ritenute dichiarazione redditi irpef imposte acconto pagamento associazioni tributo unico contributi addizionale dichiarazioni comunicazione compensi corrispettivi sanzione cessioni compensazioni liquidazione adempimenti ravvedimento inps registro agenzia fattura appalto approfondimento assistenza ricevute contabilità versamenti impresa imprese professionisti intrastat contribuente consulenza compensazione ricevuta scadenze telematico autotassazione scadenza rappresentanza termini intracomunitari trasmissione commercianti rateizzazione detrazione tassazione carburanti fatture artigiani scontrino accertamento rimborso commissione certificazione imponibile professionista rimborsi tariffa omaggi registri avviamento deduzione circolare minimi provvigioni provvigioni; autovetture amministrazione percipiente leasing agevolabili apparecchiature agevolazioni imprenditore addizionali commercialista analisi agenziadogane omaggio autofattura approfondimenti artisti iva; deleghe decadenza agevolato adeguamento ammortamento approfondimenti tematici avvocati azienda agevolabile 770/semplificato agevolazione architetti accertamento fiscale avviso bonario avviso di accertamento avviso bonario ricorso avviso bonario pagamento avviso bonario notifica avvisi di irregolarità avvisi di accertamento autotutela cartella esattoriale annullamento cartella esattoriale agenzia delle entrate accertamento fiscale ricorso accertamento agenzia delle entrate agenzia delle entrateaccertamenti associazioni sportive dilettantistiche








