DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
(Circolare Agenzia Entrate 31.12.2009, n. 58/E)
Dal 1° gennaio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA dei servizi e disciplina di riferimento per la compilazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie.
Il 12 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che rende operativo nel nostro ordinamento quanto disposto dalle suddette direttive comunitarie; in particolare, risultano interessati dalle modifiche in parola il D.P.R. n. 633/72 e il D.L. n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93. Tuttavia ad oggi non risulta approvato il testo definitivo del provvedimento, che si attende a giorni, né tantomeno le disposizioni attuative che regolamentano nel dettaglio i nuovi adempimenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 hanno pertanto effetto le seguenti disposizioni:
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Direttiva n. 2008/8/CE |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO |
Il luogo di tassazione ai fini dell’IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari è la residenza del COMMITTENTE |
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Direttiva n. 2008/8/CE |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO |
Viene esteso l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO effettuate in ambito comunitario. |
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Direttiva n. 2008/117/CE |
NUOVA PERIODICITA’ INTRASTAT |
Viene disposta la periodicità MENSILE di presentazione degli elenchi INTRASTAT quale regola generale, derogando ai singoli stati la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, una cadenza trimestrale. |
Sulla base della c.d. “Direttiva Servizi” (n. 2008/8/CE) le prestazioni di servizi generiche, ossia quelle prestazioni per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi, si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente).
Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:
- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo.
Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore).
Per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia in base alla regola del committente e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA, in particolare:
- i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
- le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
□ prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
□ prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
□ prestazioni pubblicitarie;
□ prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
□ prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
□ prestazioni di interpreti e traduttori;
□ prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
□ prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
□ prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
□ prestazioni relative a prestiti di personale;
□ concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
□ cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
Le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi (committenti) stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, probabilmente a norma del nuovo articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/72, per carenza del requisito territoriale.
Esempi:
1) La società italiana X effettua servizi di manutenzione su macchinari installati in Svizzera per conto della società italiana Y:
- fino al 31.12.2009 la prestazione era fuori campo IVA ex art. 7, co. 4 lett. b) perché eseguita fuori dal territorio italiano;
- dal 1° gennaio 2010 la prestazione viene assoggettata ad IVA in Italia in quanto rileva la residenza del committente italiano Y.
2) Una società Italiana effettua lavorazioni, per conto di una ditta Tedesca, su beni che si trovano in Italia:
- fino al 31.12.2009 la prestazione era rilevante in Italia, luogo dove si trovano i beni;
- dal 1° gennaio 2010 la lavorazione è fuori campo IVA in Italia, pertanto il prestatore italiano emette fattura senza applicazione di Iva al committente tedesco.
Si ricorda che talune prestazioni, che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, vengono attratte dal regime di non imponibilità se considerate servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. In altre parole questo dovrebbe significare che qualora il committente sia un soggetto passivo IVA in Italia e il servizio commissionato riguarda ad esempio beni in esportazione, lo stesso committente, quando riceve la fattura dal prestatore estero, dovrà emettere un’autofattura non imponibile IVA.
In deroga ai suddetti principi generali, la Direttiva Servizi ha introdotto particolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto.
Deroghe già vigenti
Trattasi delle fattispecie disciplinate dall’art. 7, quarto comma, lettere a) e c) (DPR n. 633/72), nonché di talune contenute nella lettera b):
□ prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
□ prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
□ prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.
Nuove fattispecie derogatorie
Trattasi in particolare di:
a) prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
b) prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità: si considerano soggette all’imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato. Come precisato dallo Direttiva IVA, si considera:
«parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri;
«luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;
«luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità. Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto. Qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l’operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;
c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato. Per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.
Deroghe previste esclusivamente per i servizi resi a privati
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato e pertanto ivi assoggettate ad IVA, i seguenti servizi resi a committenti privati (non soggetti passivi):
a. prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;
b. le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;
c. prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell’art. 40, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993;
d. prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;
e. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell’art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972;
f. prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato.
Per converso, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, se rese a committenti privati extra UE:
a. prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
b. prestazioni pubblicitarie;
c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
d. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e. messa a disposizione del personale;
f. prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g. concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
h. servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione;
i. servizi prestati per via elettronica;
j. prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
Secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul committente soggetto passivo tramite il meccanismo dell’inversione contabile, meccanismo che al contrario non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell’IVA.
ELENCHI INTRASTAT
Con riferimento agli elenchi INTRASTAT le modifiche comunitarie hanno disposto:
a) un obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT anche in relazione alle prestazioni di servizio effettuate e ricevute in ambito intracomunitario;
b) un'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, ossia l’invio telematico.
Pur in assenza del testo definitivo del Decreto nonché delle conseguenti disposizioni attuative, l’agenzia delle Dogane ha anticipato che gli elenchi riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie dovrebbero seguire la seguente disciplina:
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FINO AL 31.12.2009 |
DAL 1° GENNAIO 2010 |
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CONTENUTI
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gli elenchi riepilogativi contengono i dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione di beni, effettuate in ambito comunitario. |
gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario a partire dal 1° gennaio 2010. |
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
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Cartaceo; Supporto magnetico (floppy disk);
Telematico. |
ESCLUSIVAMENTE con modalità TELEMATICA |
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PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE
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Cessioni di beni: Fino a €. 40.000,00: Annuale Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00: Trimestrale Superiore a €. 250.000,00: Mensile
Acquisti di beni: Fino a €. 180.000,00: Annuale Superiore a €. 180.000,00: Mensile
La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale |
Acquisti e cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti e resi: Trimestrale: per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 € negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento. Mensile: tutti gli altri. Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre. (NON E’ PIU’ PREVISTA LA PRESENTAZIONE ANNUALE). |
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SCADENZE DI PRESENTAZIONE
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mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento; trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; annuale: entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; |
mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010) trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I° trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010). |
versamento ritenute dichiarazione redditi irpef imposte acconto pagamento associazioni tributo unico contributi addizionale dichiarazioni comunicazione compensi corrispettivi sanzione cessioni compensazioni liquidazione adempimenti ravvedimento inps registro agenzia fattura appalto approfondimento assistenza ricevute contabilità versamenti impresa imprese professionisti intrastat contribuente consulenza compensazione ricevuta scadenze telematico autotassazione scadenza rappresentanza termini intracomunitari trasmissione commercianti rateizzazione detrazione tassazione carburanti fatture artigiani scontrino accertamento rimborso commissione certificazione imponibile professionista rimborsi tariffa omaggi registri avviamento deduzione circolare minimi provvigioni provvigioni; autovetture amministrazione percipiente leasing agevolabili apparecchiature agevolazioni imprenditore addizionali commercialista analisi agenziadogane omaggio autofattura approfondimenti artisti iva; deleghe decadenza agevolato adeguamento ammortamento approfondimenti tematici avvocati azienda agevolabile 770/semplificato agevolazione architetti accertamento fiscale avviso bonario avviso di accertamento avviso bonario ricorso avviso bonario pagamento avviso bonario notifica avvisi di irregolarità avvisi di accertamento autotutela cartella esattoriale annullamento cartella esattoriale agenzia delle entrate accertamento fiscale ricorso accertamento agenzia delle entrate agenzia delle entrateaccertamenti associazioni sportive dilettantistiche








