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POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE RITENUTE SUBITE PER COMPENSARE DEBITI PROPRI DELL’ASSOCIAZIONE O DELLA SOCIETÀ

(Circolare Agenzia Entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009)

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E del 23 dicembre scorso, ha modificato il proprio orientamento in relazione all’utilizzo delle ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza).

In precedenza le ritenute subite dai suddetti soggetti venivano attribuite, in sede di dichiarazione dei redditi, a ciascun socio in relazione alla quota di partecipazione al reddito della società.

Il socio utilizzava tali ritenute nella propria dichiarazione dei redditi risultando eventualmente a credito d’imposta. Tale credito rimaneva in capo al socio senza possibilità per il soggetto trasparente di utilizzare il credito per compensare eventuali propri tributi o contributi. 

Secondo la nuova interpretazione, il socio continuerà ad utilizzare le ritenute subite dalla società e attribuitegli dalla stessa per trasparenza, però in caso di eccedenza d’imposta potrà restituire alla società la parte non utilizzata affinché la stessa possa utilizzarla in compensazione con propri tributi o contributi. L’eccedenza in parola non potrà più essere riattribuita al socio, che riceverà dalla società un equivalente importo in denaro, pari quindi alle ritenute ricevute.  

L’Agenzia ritiene che i soci possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società; pertanto l’eventuale utilizzo in compensazione da parte della società richiede il preventivo assenso dei soci da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta – con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell’atto - ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa. In ogni caso i soci o associati hanno facoltà di revocare l’assenso – con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell’atto costitutivo – e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la revoca.

Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Ai fini dell’utilizzo del credito da parte della società è in corso di istituzione uno specifico codice tributo da utilizzare per la compilazione dei modelli F24.

 

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