i "contribuenti minimi"
La legge Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime dedicato ai “contribuenti minimi”
In base a quanto previsto i contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’Iva e l’Irap.
Il nuovo regime, infatti, prevede l’applicazione di una sola imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi o spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Gli unici obblighi che continueranno a sussistere riguardano:
- Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- Certificazione dei corrispettivi
- Conservazione dei documenti emessi e ricevuti
Requisiti per essere contribuenti minimi
- Nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro
- Non hanno effettuato cessione all’esportazione
- Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente
-
Non hanno acquisito anche mediante contratti di appalto e di locazione anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro
I contribuenti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che in caso di inizio attività in corso d’anno, il limite di 30.000 euro deve essere ragguagliato ad anno.
Attività escluse dal regime dei minimi
- Agricoltura ed attività connesse alla pesca
- Vendita di Sali e tabacchi
- Commercio dei fiammiferi
- Editoria
- Gestione dei servizi di telefonia
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
- Intrattenimenti e giochi
- Agenzia di viaggi e turismo
- Agriturismo
- Vendite a domicilio
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte e antiquariato o da collezione
- Agenzia di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Agevolazioni
- Applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%
- Esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi
- Esonero degli adempimenti IVA
Semplificazioni contabili
Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:
- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- Certificare i corrispettivi
-
Annotare sulle fatture emesse che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria 2008”
I contribuenti minimi non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti né esercitare il diritto di rivalsa, pertanto, la fattura emessa non dovrà recare l’addebito dell’imposta.
Le fatture rilasciate dai contribuenti minimi, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo di 1,81 euro (da acquistare alle rivendite governative).
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato in base al principio di cassa, cioè, in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo, nonché di effettivo sostenimento del costo.
Ritenute
I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione delle ritenute previste dal DPR n.600 del 1973, che si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva.
Ultimo aggiornamento (01 Marzo 2011)
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