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Pubblicazioni Approfondimenti tematici l'acconto Iva -- la storia --

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ACCONTO IVA A decorrere dall’anno 1991 i soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico, entro il 27.12 di ciascun anno devono versare a titolo di acconto (art. 6, L. 405/1990) un importo pari all’88% (salvo eccezioni) dell’Iva relativa all’ultimo periodo (trimestre o mese dell’anno precedente). Fino al 21.5.1993 la percentuale era del 65% e del 70%, rispettivamente per contribuenti mensili e trimestrali. Fino al 1994 la data di versamento dell’acconto era fissata al 20.12 per i soggetti non titolari di conto fiscale e al 15.12 per i soggetti titolari (vedi sotto: Criteri di calcolo). Solamente per l’anno 2001 il versamento dell’acconto Iva 2001 per effetto dell’art. 2, co. 4, D.L. 25.9.2001, n. 350, conv. con modif. con L. 23.1.2001, n. 409, è stato anticipato al 24.12.2001 (per effetto delle norme Euro). CRITERI DI CALCOLO DELL’ACCONTO 

Si può utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:

1.             METODO STORICO: l’acconto è pari all’88% del versamento dovuto relativamente all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (sempre al lordo dell’acconto Iva precedente). 2.             METODO PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali).3.             METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto può essere pari al 100% dell’importo risultante effettuando entro il giorno 27.12 un’apposita liquidazione Iva, considerando:

a)            l’Iva a debito risultante dalla somma delle:

-                operazioni registrate o da registrare o da annotare dall’1.12 al 20.12 per i mensili o dall’1.10 al 20.12 per i trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari);-                operazioni effettuate dall’1.11 al 20.12, anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);

b)            l’Iva a credito risultante da: acquisti e importazioni registrati dall’1.12 al 20.12 per i contribuenti mensili o dall’1.10 al 20.12 per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito.

  

La scadenza per il versamento dell’acconto sarà il 28 dicembre p.v.

 

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