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Pubblicazioni Approfondimenti tematici INTRASTAT - Nuove regole dal 2010

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INTRASTAT – NUOVE REGOLE DAL 2010
(direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008)

Dal 1° gennaio 2010 saranno applicabili le nuove disposizioni che riguardano contenuti e modalità di presentazione degli elenchi intrastat, per effetto del recepimento delle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA dei servizi e disciplina di riferimento per la compilazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie.

Il 12 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che rende operativo nel nostro ordinamento quanto disposto dalle suddette direttive comunitarie; in particolare, risultano interessati dalle modifiche in parola il D.P.R. n. 633/72 e il D.L. n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93. 

Tuttavia ad oggi i provvedimenti attuativi che regolamentano nel dettaglio i nuovi adempimenti non sono ancora stati resi pubblici. Infatti, dopo l’approvazione del citato schema di decreto legislativo, si attendono eventuali modifiche apportate dalle commissioni parlamentari, l’ulteriore passaggio del decreto al Consiglio dei Ministri e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seguire dovranno essere rapidamente approvati un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze nonché una determinazione del direttore dell’agenzia delle Dogane (di concerto con le Entrate e con l’Istat) per consentire ai numerosi contribuenti italiani di effettuare la prima presentazione degli elenchi intrastat, in vigenza della nuova disciplina, prevista per il prossimo 19 febbraio.

In ogni caso, pur in assenza di un quadro normativo definitivo, lo scrivente ritiene opportuno, anche tenuto conto dei complessi nuovi adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, rendere noto che:

dal 1° gennaio 2010, in tema di IVA, saranno applicabili le seguenti disposizioni:

Direttiva  n. 2008/8/CE

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Il luogo di tassazione ai fini dell’IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari è la residenza del COMMITTENTE

 

Viene esteso l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO effettuate in ambito comunitario. Attualmente l’adempimento viene assolto solo per le operazioni di cessione e acquisto di beni intracomunitarie.

Direttiva  n. 2008/117/CE

NUOVA PERIODICITA’ INTRASTAT

Viene disposta la periodicità MENSILE di presentazione degli elenchi INTRASTAT quale regola generale, derogando ai singoli stati la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, una cadenza trimestrale.

 

Viene quindi previsto:

a)      un obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT anche in relazione alle prestazioni di servizio effettuate e ricevute in ambito intracomunitario;
b)      un'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, ossia l’invio telematico.

Al fine di individuare il tipo di prestazioni da includere nei modelli intrastat, occorre fare riferimento alla nuova formulazione dei suddetti articoli (7-quater e quinquies), pur in assenza della doverosa approvazione legislativa; in particolare l’articolo 7-quater contempla le prestazioni di servizio:
  • relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia nonché ogni prestazione inerente la preparazione e l’esecuzione dei lavori immobiliari, ivi compresa la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi tra cui i campi di vacanza e i terreni attrezzati per il campeggio;
  • relative al trasporto di passeggeri
  • relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia nonché ogni prestazione inerente la preparazione e l’esecuzione dei lavori immobiliari, ivi compresa la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi tra cui i campi di vacanza e i terreni attrezzati per il campeggio;
  • relative al trasporto di passeggeri; di ristorazione e catering, anche rese a bordo di navi, aerei e treni;
  • relative alle locazioni, anche finanziarie, al noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, mentre l’articolo 7-quinquies disciplina le prestazioni di servizi relativi ad attività:
    • culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere ed esposizioni, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché quelle accessorie alle precedenti.

Secondo le nuove disposizioni gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non devono comprendere le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. In altre parole, il prestatore nazionale si troverà nella difficile condizione di dover conoscere se i servizi da lui forniti sono soggetti ad IVA nel paese membro in cui il destinatario dei medesimi è stabilito; nel caso si trattasse di prestazioni esenti nel paese del cliente, queste non dovranno essere indicate nei modelli intrastat presentati dal fornitore italiano.

Sempre con riferimento alle prestazioni di servizio, è opportuno dare evidenza al fatto che dal prossimo anno, in seguito alla modifica apportata dallo schema di decreto in via di approvazione all’articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/72, le prestazioni di servizio rese da un soggetto passivo comunitario ad un soggetto passivo nazionale si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime, purché:

  • siano effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno;
  • e non comportino versamenti di acconti o pagamenti, anche parziali, nel medesimo periodo.

Pertanto l’IVA dovrà essere assolta dal committente nazionale al termine di ogni anno, con l’emissione di un’autofattura, da indicare anche nei nuovi modelli intrastat, fino a quando non si esaurisce la prestazione di servizi.

Per quanto concerne la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat, fermo restando la cadenza mensile quale regola generale, l’agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni sugli  elenchi riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie, in particolare:

 

ATTUALE

DAL 1° GENNAIO 2010

CONTENUTI

gli elenchi riepilogativi contengono i dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione di beni, effettuate in ambito comunitario.

gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario a partire dal 1° gennai

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Cartaceo;
Supporto magnetico (floppy disk);
Telematico.

ESCLUSIVAMENTE con modalità TELEMATICA

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE

Cessioni di beni:

Fino a    €. 40.000,00: Annuale
Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00:  Trimestrale
Superiore a €. 250.000,00: Mensile        

Acquisti di beni:

Fino a    €. 180.000,00: Annuale
Superiore a €. 180.000,00: Mensile

La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale

Acquisti e cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti e resi:

Trimestrale: per i soggetti che non hanno superatosoglia trimestrale di 50.000 € negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento.
Mensile: tutti gli altri.

Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre.

(NON E’ PIU’ PREVISTA LA PRESENTAZIONE ANNUALE).

SCADENZE DI PRESENTAZIONE

mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento;

trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;

annuale: entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;

mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010)

trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I° trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010).


Inoltre, dalle bozze dei nuovi modelli disponibili è possibile desumere che saranno richieste le seguenti informazioni con riferimento ai servizi resi / ricevuti:

  • codice ISO e codice IVA rispettivamente dell’acquirente e del fornitore;
  • ammontare dell’operazione in euro;
  • ammontare dell’operazione in valuta (solo per i servizi ricevuti);
  • numero e data della fattura emessa / ricevuta;
  • codice servizio;
  • modalità di erogazione;
  • modalità di incasso;
  • paese di pagamento.

Permane altresì l’obbligo di indicare, per volumi di spedizioni (cessioni) e arrivi (acquisti) di beni intracomunitari superiori a 20 milioni di euro annui, anche le informazioni di natura statistica, quali:

  • il valore statistico delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • le condizioni di consegna;
  • le modalità di trasporto.

Per prepararsi ad effettuare concretamente la spedizione telematica degli elenchi intrastat di gennaio, i contribuenti dovranno preventivamente attivarsi al fine di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, firme digitali, software e quant’altro necessita all’impostazione della procedura elettronica. I suddetti strumenti sono già disponibili sul sito dell’agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it. A tal fine si invitano tutti i contribuenti interessati ad attivarsi per tempo onde evitare di trovarsi impreparati all’appuntamento telematico di prossima scadenza.

Lo studio si riserva di tornare sul tema in oggetto non appena il quadro normativo sarà definitivo.


Ultimo aggiornamento (23 Dicembre 2009)

 

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