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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Inventario di fine anno

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INVENTARIO DI FINE ANNO (Adempimenti)

Come di consueto, in occasione della fine dell’anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2009.

A tal fine, il primo passo da compiere per la determinazione del valore è quello di raggruppare i beni in categorie omogenee:

  • per natura: i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
  • per valore:  i beni devono avere identico contenuto economico.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

  • materie prime: materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
  • materie sussidiarie: materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
  • materiali di consumo: materiali usati indirettamente nella produzione;
  • merci: beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
  • prodotti in corso di lavorazione: beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un’identità fisica ben definita;
  • semilavorati: beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
  • prodotti finiti: beni pronti per la commercializzazione;
  • lavori in corso su ordinazione: si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell’esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l’impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

  • fisicamente esistenti nei magazzini dell’impresa;
  • in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
  • presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
  • merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d’ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d’ordine.

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All’impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all’altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). L’assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Nell’inventario deve essere riportata la consistenza delle rimanenze finali distinta per categorie omogenee per natura e per valore, il valore attribuito a ciascun gruppo nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). E’ possibile non trascrivere nel Libro inventari l’elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo ma alla condizione di tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le distinte analitiche che sono servite per la compilazione dell’inventario opportunamente datate e sottoscritte.

Quindi, tutte le imprese in indirizzo dovranno provvedere alla redazione di un inventario di magazzino al 31/12/2009, nel quale dovranno essere indicate in apposita distinta analitica tutte le giacenze.

Data l'importanza civilistica e fiscale dell'adempimento, l'inventario dovrà essere redatto con la massima cura e precisione. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche.

 


 

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO (Adempimenti)

Si ricorda che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze.

In particolare, qualora:

  • i ricavi sono superiori a euro 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno)
  • e le rimanenze sono superiori a euro 1.032.913,80,
  • e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi,
l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati.  Quindi, nel caso l’impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2007 e 2008, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall’esercizio 2010, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2009.

Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Infine, si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l'accertamento induttivo.


 

Ultimo aggiornamento (24 Dicembre 2009)

 

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