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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Manovra di ferragosto - Aumento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%

PostHeaderIcon Manovra di ferragosto - Aumento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%

Aumento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%
(Decreto Legge n. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, in vigore dal 17 settembre 2011)


Tra le novità contenute nella "manovra di ferragosto", entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011, si evidenzia l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio nazionale.

L'innalzamento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% interessa senza alcun dubbio una vastissima platea di contribuenti:

da un lato, tutti gli operatori economici (imprese, professionisti, commercianti, soggetti con partita IVA in generale, ....) che emettono scontrini o fatture con l’applicazione dell’IVA, sono chiamati ad adeguare i loro sistemi alla nuova aliquota del 21%, a partire dal 17 settembre 2011

dall'altro lato, per tutti i consumatori, direttamente (e sostanzialmente) interessati dall'aumento della principale imposta sui consumi.

Circa gli aspetti operativi:

Eventuali ritardi tecnici in cui si incorresse, nell’adeguamento alla nuova aliquota, potranno essere regolarizzati mediante l’emissione di apposita nota di variazione per la maggiore imposta (1%) non applicata senza che comporti sanzioni, a condizione che la maggiore imposta venga comunque versata nella liquidazione del periodo in cui l’IVA è esigibile (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 16/9/2011).

Restano invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

I contribuenti, nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l’Iva incorporata nei corrispettivi, dovranno applicare solo il “metodo matematico” e non più quello percentuale di scorporo.

L’aumento dell’aliquota Iva sarà applicato alle “operazioni effettuate” a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Poiché il momento di effettuazione di un’operazione rilevante ai fini IVA varia a seconda del tipo di operazione che viene svolta è importante individuare con precisione quando ciò accade per comprendere quale aliquota applicare e addebitare al cliente.

E’ possibile distinguere i seguenti casi:

sugli acconti pagati prima dell’entrata in vigore dello scatto dell’IVA si applicherà l’aliquota del 20% in vigore al momento del pagamento.
Se prima di effettuare l’operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, con riferimento all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In questo caso si applica l’aliquota in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento. Ne consegue che verrà applicata l’IVA del 20% se prima dell’entrata in vigore verrà emessa la fattura o pagato l’acconto. L’emissione della fattura prima della consegna del bene o del pagamento del servizio comporta anche il pagamento anticipato della relativa IVA nella successiva liquidazione periodica.
Se la consegna della merce o il pagamento del saldo avvengono dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e nel frattempo è stata emessa una fattura in acconto con Iva vigente al 20%, la fattura finale dovrà applicare l’Iva del 21% sull’imponibile residuo.
Per la consegna dei beni con fattura differita è rilevante la data di consegna del bene per cui anche la successiva fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo segue l’ aliquota IVA esistente alla data della consegna

Per le operazioni assoggettate all’agevolazione della cosiddetta Iva per cassa o con Iva a esigibilità differita e per quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, in base al comma 2-quater aggiunto all’art. 2 del D.L. 138/2011, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l’aliquota del 20% anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. La novità sta nel fatto che il fornitore dovrà dimostrare:

di avere emesso la fattura in data anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento;
di aver annotato il documento stesso nel proprio registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.

Per i commercianti al dettaglio l’aumento dell’aliquota ordinaria al 21% comporta una modifica del metodo di scorporo dell’Iva. Infatti, per procedere alla liquidazione periodica dovranno determinare l’Iva con lo “scorporo dal corrispettivo” utilizzando il metodo matematico. Con tale metodo l’imponibile viene determinato dividendo l’importo complessivo per 121 e moltiplicare il risultato per 100. Non è più possibile usare il metodo delle percentuali di scorporo

E’ utile ricordare che solo quando l’operazione Iva viene fiscalmente effettuata l’Iva “diviene esigibile” (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72) e nasce l’obbligazione tributaria con i connessi adempimenti previsti quali la fatturazione, la registrazione, la liquidazione e il versamento dell’imposta. Quando l’imposta diviene esigibile, inoltre, nasce il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati (articolo 19, comma 1, dpr 633/72).

Per le note di credito emesse facoltativamente che vanno a rettificare operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni, l’aliquota applicabile è quella utilizzata nella fattura originaria.

 


 

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