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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Il ravvedimento operoso

PostHeaderIcon Il ravvedimento operoso

Con il “ravvedimento operoso” il contribuente può regolarizzare spontaneamente omissioni e irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, a determinate condizioni ed entro determinati limiti di tempo.

Condizioni per la regolarizzazione mediante il "ravvedimento operoso":

  • La violazione non deve essere stata già constatata dall’ufficio o ente impositore e né essere stata notificata all’autore della stessa;
  • Non devono essere avvenuti accessi, ispezioni e verifiche in relazione ai periodi ed ai tributi che si intende regolarizzare;
  • Non devono essere sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati.
  • Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento. 

Il ravvedimento per mancato pagamento di tributi per imposte dirette e IVA

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
  • della sanzione in misura ridotta.

Limiti di tempo per la regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso

  • Ravvedimento "breve": effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prescritta
    • le sanzioni dovute sono pari al 2,5% dell'imposta regolarizzata
  • Ravvedimento "ordinario": effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza prescritta ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa
    • le sanzioni dovute sono pari al 3% dell'imposta regolarizzata
  • Decorsi i termini per il ravvedimento "ordinario", salvo particolari circostanze (es. avviso bonario di irregolarità), la sanzione ordinaria è del 30%. 

Il ravvedimento è valido solo con il pagamento di tutti gli importi dovuti: imposta, interessi, sanzione.


 

Ultimo aggiornamento (21 Dicembre 2009)

 

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