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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Rassegna tributaria tematica - venditore ambulante - scontrino o ricevuta?

PostHeaderIcon Rassegna tributaria tematica - venditore ambulante - scontrino o ricevuta?

Rassegna tributaria intorno agli adempimenti fiscali obbligatori di un venditore ambulante di oggettistica, durante l'attività di vendita. (bozza da verificare)

(art. 2 DPR 26/10/1972 n. 633 - Cessioni di beni - estratto)

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che  importano trasferimento  della  proprietà  ovvero  costituzione  o  trasferimento  di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

(art 21 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Fatturazione delle operazioni - estratto)

1. Per ciascuna operazione  imponibile  il  soggetto  che  effettua  la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di  nota,  conto,  parcella  e  simili,
...
La  fattura  si  ha  per  emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra  parte  ovvero  all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
...
La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è  effettuata  l'operazione,  del  rappresentante  fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non  si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati,  in  luogo  della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualità e  quantità  dei  beni  e  dei  servizi  formanti oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni  ceduti  a  titolo  di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
e)  aliquota,   ammontare   dell'imposta   e   dell'imponibile   con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del  committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente  o  del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
f-bis) il numero  di  identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato membro di stabilimento del cessionario o  committente,  per  le  operazioni
effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di  un  altro Stato membro della Comunità;
...

Se  l'operazione  o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote  diverse,  gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed  e),  devono  essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.  Per  le  operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di  un  medesimo  destinatario può essere emessa una sola fattura.
...

3. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. 

(art. 22 DPR 26/10/1972 n. 633 - Commercio al minuto e attività assimilate - estratto)

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta  dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
        1) per le cessioni di beni effettuate  da  commercianti  al  minuto autorizzati in locali aperti  al  pubblico,  in  spacci  interni,  mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

...

 Gli  imprenditori   che   acquistano   beni   che   formano   oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al  minuto  ai  quali  è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.

(Art. 8 L. 10/05/1976, n. 249 - estratto)

Con decreti del Ministro  per  le  finanze  può  essere  stabilito  nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul  valore aggiunto  l'obbligo  di  rilasciare  apposita  ricevuta  fiscale  per  ogni operazione per la quale  non  è  obbligatoria  l'emissione  della  fattura.
L'obbligo può essere  imposto  anche  per  limitati  periodi  di  tempo  in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i  medesimi  decreti  sono  determinate  le  caratteristiche  della ricevuta fiscale e le modalità per  il  rilascio  nonché  tutti  gli  altri adempimenti  atti  ad  assicurare  l'osservanza  dell'obbligo  di  cui   al precedente comma.

(art.1 L. 26/01/1983 n. 18 - Obbligo da parte di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'Iva  di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa - sintesi di estratto)

Per l'attività di vendita di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, quando non vige l'obbligo di emettere la fattura, diventa obbligatoria l'emissione dello scontrino fiscale mediante registratore di cassa. Sono previste alcune esclusioni (es. vendita di tabacchi o di generi di monopolio).

Il Ministero delle Finanze può estendere tale obbligo ad altre categorie di contribuenti e può stabilire metodi alternativi di emissione dello scontrino fiscale.

L'emissione dello scontrino fiscale sostituisce l'eventuale obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale.

(Art. 12 L. 30/12/1991, n. 413. [c.d. "Legge Formica"] - estratto)

    1. I corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di servizi di cui agli articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  per  le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a  richiesta  del cliente, devono essere certificati  mediante  il  rilascio  della  ricevuta fiscale di cui all'articolo 8  della  legge  10  maggio  1976,  n.  249,  e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche  manuale  o prestampato a tagli fissi, ...

(D.M. 30 marzo 1992 - estratto)

Caratteristiche della ricevuta fiscale e  dello  scontrino  fiscale,  anche manuale o prestampato a  tagli  fissi,  idonei  alla  certificazione  delle operazioni di cui all'art. 12, comma  1,  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413. ...

(Art. 1 - D.M. 30 marzo 1992 - estratto)

    1. Per le categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali  sussiste l'obbligo di emissione della fattura soltanto a richiesta  del  cliente,  è obbligatoria la certificazione delle  operazioni  mediante  rilascio  della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, anche manuale o  prestampato  a tagli fissi.
    2.  La  ricevuta  fiscale  deve  essere  emessa  in  duplice  esemplare utilizzando stampati sostanzialmente conformi  al  modello  A  allegato  al presente decreto,  all'atto  del  pagamento  del  corrispettivo,  totale  o parziale,  antecedente  o  successivo  al  momento  di  ultimazione   della prestazione e copia della stessa deve essere consegnata contestualmente  al cliente. In ogni caso, all'atto della ultimazione della  prestazione,  deve
essere rilasciata ricevuta fiscale o fattura-ricevuta fiscale.

...

(Art. 2 - D.M. 30 marzo 1992 - estratto)

    1. La ricevuta fiscale prevista nel precedente articolo, contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche  con  l'adozione di prefissi alfabetici di  serie,  deve  essere  datata  e  rilasciata  per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni:
       1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome  se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita  IVA  dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui  viene  esercitata  l'attività  e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;
       2) natura, qualità e quantità dei beni e servizi  che  sono  oggetto dell'operazione;
       3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi  dell'imposta  sul valore aggiunto.
    2. Qualora il medesimo documento assuma la  forma  di  fattura-ricevuta fiscale  deve  contenere   altresì   il   numero   progressivo   attribuito dall'emittente, a norma dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  i  dati  identificativi  del  cliente, l'aliquota  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   applicata,   l'ammontare imponibile e l'imposta relativa. La fattura-ricevuta  fiscale  deve  essere rilasciata a richiesta del cliente ed  assolve  le  medesime  funzioni  del documento previsto dall'art. 21 del decreto suddetto.
 

(Art. 3 - D.M. 30 marzo 1992 - estratto)

1. I documenti previsti dal presente decreto, sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978,.

...

 

(Art. 1 D.P.R. 21/12/1996, n. 696 - Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale - estratto)

    1. I corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di servizi di cui agli articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  per  le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a  richiesta  del cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di  certificazione   fiscale   stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di  apposita  opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di  cui  all'articolo  8  della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale  di  cui  alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

(Art. 2 D.P.R. 21/10/1996, n. 696 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione - estratto)

    1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui  all'articolo
1 le seguenti operazioni:
...
      bb) le cessioni da  parte  di  venditori  ambulanti  di  palloncini, piccola oggettistica per bambini,  gelati,  dolciumi,  caldarroste,  olive, sementi e affini non muniti di  attrezzature  motorizzate,  e  comunque  da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di  beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
...
dd) le cessioni di cartoline  e  souvenirs  da  parte  di  venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
...
 

(Art. 3 D.P.R. 21/12/1996, n. 696 - Modalità di documentazione)

1. Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.

2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 21, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Applicazione delle norme ai "Contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della L. 24/12/2007 n. 244

Dal testo normativo della L. 24/12/2007 n. 244 rileviamo il seguente comma 100:

100. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore  aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto  alla  detrazione  dell’imposta  sul valore  aggiunto  assolta,  dovuta  o  addebitata   sugli   acquisti   anche intracomunitari e sulle  importazioni. 

In concreto, per quanto riguarda l'emissione dello scontrino o della ricevuta, osserviamo il punto 3.3  della Circ. n. 7/E del 28/01/2008:

(Circ. n. 7/E del 28 gennaio 2008 - Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso
Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da  96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,  Finanziaria  per  l’anno  2008 
Ulteriori chiarimenti. - estratto)

3.3. Emissione dello scontrino o della ricevuta

...

    L’articolo 12 del decreto  ministeriale  23  marzo  1983  disciplina  in maniera dettagliata il contenuto obbligatorio dello  scontrino  fiscale.  La richiamata disposizione non  prevede  che  nello  scontrino  debbano  essere indicati  l’aliquota  applicata  e  l’ammontare  dell’imposta   sul   valore aggiunto;  pertanto  dal  contenuto  di  tale  documento  non  è   possibile determinare  se  vi  è  stato  o  meno  addebito   dell’imposta   a   carico dell’acquirente e, dunque, dall’emissione dello scontrino  fiscale  non  può desumersi l’esercizio del diritto di rivalsa.
...
    Analogamente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 nella ricevuta fiscale devono essere indicati:

    1) ditta, denominazione o ragione sociale,  ovvero  nome  e  cognome  se persona fisica, domicilio fiscale e numero di  partita  IVA  dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;
    2) natura, qualità e quantità  dei  beni  e  servizi  che  sono  oggetto dell'operazione;
    3) ammontare  dei  corrispettivi  dovuti  comprensivi  dell'imposta  sul valore aggiunto”.

    Come si evince dal tenore letterale  della  norma,  dai  dati  contenuti nella ricevuta fiscale non è possibile ricostruire se vi sia stato o meno da parte del cedente o prestatore esercizio del diritto di rivalsa  e,  dunque, un comportamento concludente.
...
    Per converso la ricevuta-fattura di cui all’articolo  2,  comma  2,  del citato  decreto  ministeriale  è,   ai   fini   della   certificazione   dei corrispettivi, del tutto assimilata  alla  fattura,  per  cui,  in  caso  di emissione   di   ricevuta-fattura,   con   indicazione   dell’imponibile   e dell’imposta, da parte di un contribuente che intende avvalersi  del  regime fiscale dei minimi  sarà  necessario  seguire  le  procedure  descritte  con riferimento alla fattura.

 


Ultimo aggiornamento (25 Gennaio 2011)

 

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