Rassegna tributaria tematica - venditore ambulante - scontrino o ricevuta?
Rassegna tributaria intorno agli adempimenti fiscali obbligatori di un venditore ambulante di oggettistica, durante l'attività di vendita. (bozza da verificare)
(art. 2 DPR 26/10/1972 n. 633 - Cessioni di beni - estratto)
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
(art 21 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Fatturazione delle operazioni - estratto)
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili,
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La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
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La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni
effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità;
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Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura.
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3. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte.
(art. 22 DPR 26/10/1972 n. 633 - Commercio al minuto e attività assimilate - estratto)
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
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Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
(Art. 8 L. 10/05/1976, n. 249 - estratto)
Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura.
L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
(art.1 L. 26/01/1983 n. 18 - Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'Iva di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa - sintesi di estratto)
Per l'attività di vendita di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, quando non vige l'obbligo di emettere la fattura, diventa obbligatoria l'emissione dello scontrino fiscale mediante registratore di cassa. Sono previste alcune esclusioni (es. vendita di tabacchi o di generi di monopolio).
Il Ministero delle Finanze può estendere tale obbligo ad altre categorie di contribuenti e può stabilire metodi alternativi di emissione dello scontrino fiscale.
L'emissione dello scontrino fiscale sostituisce l'eventuale obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale.
(Art. 12 L. 30/12/1991, n. 413. [c.d. "Legge Formica"] - estratto)
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, ...
(D.M. 30 marzo 1992 - estratto)
Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. ...
(Art. 1 - D.M. 30 marzo 1992 - estratto)
1. Per le categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura soltanto a richiesta del cliente, è obbligatoria la certificazione delle operazioni mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi.
2. La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello A allegato al presente decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione e copia della stessa deve essere consegnata contestualmente al cliente. In ogni caso, all'atto della ultimazione della prestazione, deve
essere rilasciata ricevuta fiscale o fattura-ricevuta fiscale.
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(Art. 2 - D.M. 30 marzo 1992 - estratto)
1. La ricevuta fiscale prevista nel precedente articolo, contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, deve essere datata e rilasciata per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;
2) natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione;
3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale deve contenere altresì il numero progressivo attribuito dall'emittente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i dati identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, l'ammontare imponibile e l'imposta relativa. La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni del documento previsto dall'art. 21 del decreto suddetto.
(Art. 3 - D.M. 30 marzo 1992 - estratto)
1. I documenti previsti dal presente decreto, sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978,.
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(Art. 1 D.P.R. 21/12/1996, n. 696 - Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale - estratto)
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
(Art. 2 D.P.R. 21/10/1996, n. 696 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione - estratto)
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo
1 le seguenti operazioni:
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bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
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dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
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(Art. 3 D.P.R. 21/12/1996, n. 696 - Modalità di documentazione)
1. Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.
2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 21, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Applicazione delle norme ai "Contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della L. 24/12/2007 n. 244
Dal testo normativo della L. 24/12/2007 n. 244 rileviamo il seguente comma 100:
100. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.
In concreto, per quanto riguarda l'emissione dello scontrino o della ricevuta, osserviamo il punto 3.3 della Circ. n. 7/E del 28/01/2008:
(Circ. n. 7/E del 28 gennaio 2008 - Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso
Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria per l’anno 2008
Ulteriori chiarimenti. - estratto)
3.3. Emissione dello scontrino o della ricevuta
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L’articolo 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 disciplina in maniera dettagliata il contenuto obbligatorio dello scontrino fiscale. La richiamata disposizione non prevede che nello scontrino debbano essere indicati l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto; pertanto dal contenuto di tale documento non è possibile determinare se vi è stato o meno addebito dell’imposta a carico dell’acquirente e, dunque, dall’emissione dello scontrino fiscale non può desumersi l’esercizio del diritto di rivalsa.
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Analogamente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 nella ricevuta fiscale devono essere indicati:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;
2) natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione;
3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, dai dati contenuti nella ricevuta fiscale non è possibile ricostruire se vi sia stato o meno da parte del cedente o prestatore esercizio del diritto di rivalsa e, dunque, un comportamento concludente.
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Per converso la ricevuta-fattura di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale è, ai fini della certificazione dei corrispettivi, del tutto assimilata alla fattura, per cui, in caso di emissione di ricevuta-fattura, con indicazione dell’imponibile e dell’imposta, da parte di un contribuente che intende avvalersi del regime fiscale dei minimi sarà necessario seguire le procedure descritte con riferimento alla fattura.
Ultimo aggiornamento (25 Gennaio 2011)
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