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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Materiale pubblicitario acquistato da enti senza scopo di lucro e ONLUS

PostHeaderIcon Materiale pubblicitario acquistato da enti senza scopo di lucro e ONLUS

 


Domanda:

Siamo un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro e abbiamo l'intenzione di acquistare del materiale pubblicitario da distribuire a possibili interessati alle nostre attività.

Da un'altra associazione senza fini di lucro abbiamo appreso che esiste una qualche agevolazione per l'IVA sull'acquisto di beni o di servizi finalizzati alla divulgazione pubblicitaria istituzionale delle associazioni senza fini di lucro.

Ci interesserebbe qualche conferma al riguardo.

Grazie

Risposta:

Esaminando la disciplina dell'IVA contenuta nel D.P.R. 633/72 rilevo ed osservo all'art.3 - Prestazioni di servizi, il seguente passo:

(comma 1) Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

(comma 2) Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

  1. Le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
  2. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
  3. i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
  4. le somministrazioni di alimenti e bevande;
  5. le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

(comma 3) Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.
 ...

Riassumendo, le disposizioni contenute nell'art. 3 DPR 633/72 individuano varie categorie di servizi che risultano assoggettati all'imposta in quanto prestati verso corrispettivo (commi 1 e 2) mentre il comma 3 si occupa del caso in cui tali servizi fossero prestati gratuitamente (nel qual caso, non essendovi corrispettivo, non vigerebbe l'imposizione). 

Orbene, nell'ambito di servizi prestati gratuitamente (ad esempio dall'imprenditore nei confronti di se stesso o della propria famiglia, o comunque per finalità estranee all'impresa), la norma stabilisce che, allorquando il valore di detti servizi fosse superiore a 50 mila lire (oggi il valore è da intendersi in euro), verrebbero allora considerati  servizi ad ogni effetto rientrando così nella sfera impositiva ed essere assoggettati all'IVA. (Poiché privi di corrispettivo, l'IVA andrebbe liquidata sulla base di un valore "normale" mediante, presumo, un'autofattura).

Tale "rientro" nella sfera impositiva dei servizi gratuiti del valore superiore a 50 mila lire prevede tuttavia alcune fattispecie escluse, cioè rimangono esclusi dall'IVA in quanto gratuite:

  • le somministrazioni nelle mense aziendali
  • le prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente
  • le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali
    • di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale
    • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
  • le diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.

La caratteristica della gratuità dei suddetti servizi, quale condizione essenziale per fruire dell'esclusione dall'IVA, è stata inoltre ribadita nella Ris. n. 50/E-79883 del 18/4/2000.

Concludendo in sintesi la risposta al quesito, l'acquisto di beni o di servizi finalizzati alla divulgazione pubblicitaria istituzionale delle associazioni senza fini di lucro potrebbe non essere applicata alla unica condizione che che la fornitura sia a titolo gratuito. 

Dott. Daniele De Federici


Ultimo aggiornamento (18 Gennaio 2011)

 

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