La compilazione della scheda carbrante
Cambia infatti il soggetto che deve effettuare l’annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante. L’obbligo di tale annotazione non ricade più su colui che utilizza il veicolo bensì sull’addetto alla distribuzione di carburante.
Quest’ultimo, all’atto di ogni rifornimento, dovrà indicare sulla scheda carburanti dell’acquirente:
- la data del rifornimento stesso;
- il corrispettivo al lordo dell’Iva;
- la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e nome se persona fisica, nonché l’ubicazione dell’impianto, anche a mezzo di apposito timbro;
- la firma per convalida della regolarità dell’operazione di acquisto da parte dell’addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire. Spesso in pratica la firma si riduce a una semplice sigla, anziché essere costituita dal nome e cognome.
In linea di massima l’apposizione di una sigla può ritenersi valida se non sorgono dubbi sul soggetto che l’ha effettuata e che può, in qualsiasi momento, riconoscerla.
Questo nuovo adempimento da parte del gestore dell’impianto stradale viene evidenziato anche dalla circolare esplicativa n. 205 E che chiarisce come si sia voluto attribuire ai gestori degli impianti una maggiore responsabilizzazione.
A differenza della precedente normativa non è più necessario:
- la rilevazione del tipo e della quantità di carburante acquistato;
- l’indicazione del numero progressivo dell’annotazione;
il tutto per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili.
Un’ulteriore importante novità rispetto alla precedente normativa è contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 4 del decreto 444/1997 ed è costituita dall’obbligatoria indicazione sulla scheda carburanti dei chilometri percorsi.
Infatti prima della registrazione nelle scritture contabili l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, deve annotare sulla scheda il numero di chilometri che si può rilevare, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri esistente nel veicolo (non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo).
Pertanto tutti gli imprenditori che utilizzano mezzi di trasporto dovranno indicare il numero dei chilometri prima di registrare la scheda carburanti nell’apposito registro degli acquisti previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 4 del D.P.R. n. 444/1997 parla di “intestatario del mezzo di trasporto” e il lettore attento potrebbe dedurne che l’obbligo di indicare il numero di chilometri non sussista per coloro che non sono intestatari dei veicoli, come ad esempio nei casi di comodato, leasing e in ogni caso in presenza di un diritto di godimento. La disposizione è imprecisa ma risulta chiaro che l’obbligo di indicazione dei chilometri prima della registrazione ricade su tutti gli utilizzatori (salvo qualche eccezione), indipendentemente dalla qualità di intestatario o semplice possessore.
A tale proposito la circolare 205 E precisa che “la disposizione, ispirata a motivi di cautela fiscale, è diretta a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda.
Va da sé che in assenza dell’apposito dispositivo (per esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all’acquacoltura) che misuri i chilometri percorsi, il disposto normativo predetto potrà ritenersi osservato con l’indicazione sulla scheda carburanti delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l’impiego del mezzo di trasporto (per esempio contaore).”
Si deve inoltre sottolineare come l’ultimo periodo dell’art. 4 del D.P.R. n.444/ 1997 parla di “intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa.”
Questa precisazione è importante in quanto esclude pertanto dall’obbligo di annotare i chilometri i seguenti soggetti:
- gli artisti e professionisti;
- i rivenditori di veicoli nuovi o usati e di quelli a uso dimostrativo o di prova, relativamente alla scheda unica aziendale (vedi casi speciali);
- i riparatori di veicoli loro affidati per la riparazione.
Con l’obbligo di annotare i chilometri da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa (obbligo tra l’altro in contrasto con la finalità di semplificazione), il verificatore fiscale potrà far rilevare più agevolmente eventuali abusi di false annotazioni rapportando il numero dei chilometri percorsi, dal primo periodo al successivo, al consumo di carburante.
Ha lasciato un pò perplessi la non obbligatorietà di indicare sulla scheda carburanti il tipo e la quantità di carburante utilizzato. Chi, ad esempio, utilizza gpl, potrebbe far indicare, con la complicità del gestore dell’impianto, il corrispettivo per l’acquisto di benzina, notoriamente più elevato, senza che dai chilometri indicati sulla scheda il verificatore possa rilevare le maggiori detrazioni.
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