Autovetture: Le problematiche della deducibilità dei costi
Esaminiamo l’orientamento dato dalle norme più comuni e la ratio che le ispira.
Tra gli automezzi vanno distinti gli autocarri dalle autovetture. Gli automezzi sono funzionali per il trasporto di beni o di attrezzature e possono perciò trovare inerenza nell’ambito dell’impresa che compravende beni oppure produce servizi ma certamente non nell’attività dei professionisti i quali per la loro attività null’altra esigenza hanno fuorché trasportare la propria persona. Le autovetture sono invece funzionali al trasporto delle persone e possono allora trovare inerenza sia nell’attività dell’impresa sia in quella del professionista.
L’individuazione in concreto dei costi inerenti alle finalità dell’attività economica svolta, può essere difficoltosa nell’ipotesi di beni suscettibili di utilizzazione indifferenziata (ad esempio l’autovettura) perché non connessi direttamente ed esclusivamente all’attività economica esercitata. In questi casi la valutazione va adottata caso per caso, in base alle prove fornite dal contribuente (Cass.19 marzo 1002, n. 3419). In linea teorica, così come la stessa penna usata per compilare una fattura a un cliente piuttosto che per scrivere una cartolina di saluti a un amica sarebbe potrebbe (estremizzando) considerarsi in uso “promiscuo”, anche l’autovettura utilizzata sia per l’attività economica esercitata dal e sia per la vita privata dell’imprenditore o del professionista, occorrerebbe distinguere per quanta parte dei relativi costi si avrebbe diritto alla deducibilità/detraibilità IVA.
Per rendere più semplice la vita amministrativa, la norma fiscale giunge a una conclusione salomonica: i costi dell’autovettura sono deducibili al 50%. Per quanto riguarda l’IVA è invece previsto che il diritto alla detraibilità sia limitato al 15% dell’IVA applicata dal concessionario e di questo solo il 50% è infine detraibile; la parte di IVA che non è consentito detrarre si assomma quindi al costo di acquisto.
Le norme fiscali impongono poi un limite al valore per l’acquisto dell’autovettura, stabilendo che l’importo di 18.075,99 Euro (comprensivi dell’IVA non detratta) corrisponda al valore massimo ai fini della deducibilità del costo, da ridurre quindi del 50% e da distribuirsi in quattro anni (25% annuale) con il metodo dell’ammortamento. Nel caso in cui l’autovettura avesse un costo di acquisto superiore ai 18.075,99 Euro, tutta la parte del costo eccedente risulta di conseguenza indeducibile, come se cioè non rientrasse più nella “inerenza” dell’attività o come altrimenti dire che l’autovettura avente costo di acquisto superiore a 18.075,99 Euro, per la legge fiscale essa ha costo di acquisto paria a 18.075,99 Euro. L’identico principio è esteso al caso del leasing, dove la deducibilità del canone risulta dal rapporto tra il costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto dell’autovettura e quel limite dei 18.075,99 Euro. Esempio: costo di acquisto dell’autovettura = 30.000 Euro; 18.075,99 : 30.000 = 60,25% percentuale di deducibilità dei relativi canoni di leasing, sempre da assumere poi al 50% per via della presunzione assoluta di “promiscuità” dell’uso.
Un altro aspetto da considerare è che per il professionista la deducibilità è limitata ad un solo veicolo, nuovamente affermandosi così il fatto che il mezzo di trasporto è per egli funzionale allo spostamento della propria persona.
Sono infine da segnalare i recentissimi provvedimenti normativi riguardanti anche le autovetture (D.L. 223 del 4 luglio 2006) attualmente in corso di discussione al Parlamento per la conversione in legge definitiva, e cioè, in estrema sintesi:
1. Abolizione dell’ammortamento “anticipato” delle autovetture [1]
Per l’impresa viene abolita la possibilità di ammortizzare il costo dell’autovettura in misura doppia dell’aliquota prevista del 25%
Schemi di calcolo dell’ammortamento
Con ammortamento anticipato (abolito)
1° anno: 12,5% + 12,5% = 25%
2° anno: 25% + 25% = 50%
3° anno: 25%
Senza ammortamento anticipato
1° anno: 12,5%
2° anno: 25%
3° anno: 25%
4° anno: 25%
5° anno: 12,5%
Per il professionista il calcolo dell’ammortamento è rimasto invariato e come già in precedenza è dunque così articolato:
1° anno: 25%
2° anno: 25%
3° anno: 25%
4° anno: 25%
2. Gli autoveicoli che trasportano persone anche in seguito a speciali adattamenti, saranno comunque considerati autovetture
La norma risulta già sufficientemente chiara, ma in sintesi l’Agenzia delle Entrate provvederà a consultarsi con il Ministero dei Trasporti per individuare quelle categorie di veicoli che, seppure omologate in categorie diverse dalle autovetture in seguito a speciali adattamenti, qualora conservino la caratteristica di poter trasportare privatamente le persone, dovranno allora essere fiscalmente considerate al pari delle autovetture (con tutte le rispondenti conseguenze).
Daniele De Federici
Milano, 31 luglio 2006
[2] Articolo 35 - Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale; comma 11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 [2]del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Dott. Daniele De Federici
Ultimo aggiornamento (08 Novembre 2009)
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