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Pubblicazioni Approfondimenti tematici IRAP e i Professionisti

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Sin dai tempi della sua introduzione, i principi applicativi l’IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) sono stati notoriamente oggetto di numerose contestazioni di legittimità. Le varie questioni che hanno interessato questa imposta, gravante per il 4,25% sul reddito dato dalle “attività produttive” (imprese e professionisti), hanno visto impegnati tutti gli organismi giurisprudenziali fino ai più autorevoli, quali Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea.

Il tenore e la criticità delle questioni poste ma anche la numerosità dei contribuenti interessati da questa imposta potrebbero in qualche misura giustificare l’assenza di interventi legislativi definitivamente condivisibili dai Contribuenti, in particolare per quanto riguarda la questione della cosiddetta “autonoma organizzazione” mancando la quale, secondo quanto argomentato della Corte Costituzionale al punto 9 della sentenza n. 156 del 21/5/2001, l’IRAP non sarebbe applicabile.  A tale sentenza seguirono innumerevoli domande di rimborso tradottisi poi in ricorsi, molti dei quali approdati all’esame della Corte di Cassazione.

Dalla lettura delle numerose sentenze dalla Corte di Cassazione pubblicate nel corso di questi ultimi mesi (circa una sessantina), il caso più eclatante è risultato quello dello scrittore, il quale può contare solamente sull’opera del suo ingegno, mentre è emerso con molta frequenza l’orientamento secondo cui un professionista che esercita l’attività esclusivamente con la propria opera, cioè senza la responsabilità della struttura organizzativa nella quale è inserito e senza che i beni strumentali utilizzati o i capitali impiegati eccedano il minimo indispensabile, non risulterebbe soggetto all’imposizione dell’IRAP.

Il condizionale deriva dal fatto che la non applicabilità dell’IRAP deve necessariamente essere sottoposta di caso in caso al giudizio del “giudice di merito”, insindacabile se congruamente motivato, mediante ricorso alle commissioni tributarie, ovviamente qualora (altamente probabile), l’Agenzia delle Entrate non intendesse corrispondere ad una semplice istanza di rimborso.

Dott. Fabio Maggi
 

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