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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Quando gli interessi sono deducibili

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"...gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle imposte a seguito di liquidazione operata dall’ufficio non sono equiparabili alle sanzioni, in quanto espressamente correlati alle imposte o maggiori imposte dovute... la loro deducibilità non può venire esclusa alla luce del disposto dell’art. 63 del Dpr 602/73". Sentenza di Cassazione n° 12.990 depositata il 4 giugno 2007.

L’Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento nel caso in cui rilevi dalla dichiarazione dei redditi di un contribuente che lo stesso si sia portato in deduzione somme che l’Agenzia stessa non ritiene deducibili. 

E' questo il caso di un contribuente che si è visto disconoscere la deduzione degli interessi passivi dovuti per un ritardato pagamento dell’IRPEG e dell’ILOR. Il contribuente ha fatto valere le sue ragioni prima presso la competente commissione provinciale, poi presso la commissione regionale, che sostenendo l’equiparazione delle somme dovute a titolo di sanzione a quelle dovute a titolo di interesse ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente si è rivolto alla Corte di Cassazione sostenendo che gli interessi passivi sono deducibili a prescindere dal tributo a cui fanno riferimento. La Corte ha confortato le ragioni del contribuente, sostenendo che "gli interessi passivi relativi al ritardato pagamento non sono conseguenze legali di una violazione tributaria, ma sono solo un onere accessorio". La Corte di Cassazione ha anche concluso con una logica osservazione relativa al fatto che gli interessi attivi sui crediti di imposta sono componenti positivi di reddito e come tali tassabili: "Sarebbe del tutto incoerente e ingiustificato, anche sul piano costituzionale, non poter dedurre gli interessi passivi sul ritardato pagamento delle imposte". Per concludere, le somme pagate a titolo di interesse per ritardato versamento sono da considerarsi componenti negativi di reddito e quindi deducibili in quanto non equiparabili alle sanzioni.

Dott. Fabio Maggi

 

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