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Pubblicazioni Approfondimenti tematici Termini di decadenza per gli accertamenti sulle dichiarazioni fiscali

PostHeaderIcon Termini di decadenza per gli accertamenti sulle dichiarazioni fiscali

La legge impone dei termini entro i quali gli Uffici possono effettuare i controlli e notificare le eventuali rettifiche ai contribuenti.

La conoscenza di tali termini risulta utile per valutare il grado di cura e di sicurezza da dedicare alla conservazione delle dichiarazioni e della documentazione, allorquando risultasse necessaria per l'esibizione agli Uffici, in caso di richiesta o per la difesa in caso di contenzioso.

In relazione alla tipologia di accertamento sono previsti termini diversi, in linea di massima più brevi per il controllo formale e più lunghi per quello di merito.
Entro i suddetti termini possono essere esercitati i poteri istruttori degli Uffici e della Guardia di Finanza (accessi, ispezioni, verifiche e acquisizioni in genere di dati, elementi e notizie).

Il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il controllo è l'anno di presentazione della dichiarazione originale (relativa all'annualità precedente).

Esaminiamo ora le varie fasi dei controlli.

  • Controllo automatizzato sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti d'imposta (art. 36 bis D.P.R. 600/73)
    • Il controllo viene svolto in maniera automatizzata, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni per l'anno successivo (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, questo controllo verrà eseguito indicativamente entro il 2 maggio del 2009).
      Questo termine è tuttavia di carattere ordinatorio, nel senso che il suo superamento non comporta una effettiva decadenza, perciò gli Uffici in questo caso possono eseguirlo anche successivamente, fino alla decadenza per il controllo di merito.
    • Controlli automatizzati compresi in questa procedura:
      • correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
      • correzione degli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi premi risultanti dalle precedenti comunicazioni;
      • riduzione delle detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
      • riduzione delle deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
      • riduzione dei crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
      • controllo della rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
  • Controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta (art. 36 ter D.P.R. 600/73)
    • Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quelli di presentazione della dichiarazione (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, il controllo formale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2010)
    • I controlli compresi in questa procedura sono normalmente basati su documenti od informazioni richiesti direttamente ai contribuenti per l'esibizione, oppure da dati ed informazioni  risultanti da dichiarazioni od elenchi trasmessi da soggetti terzi alla Agenzia delle Entrate (ad esempio da sositituti d'imposta, da enti previdenziali o da imprese di assicurazioni):
      • esclusione in tutto o in parte:
        • dello scomputo delle ritenute d'acconto risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazione dei contribuenti stessi;
        • delle detrazioni d'imposta non spettanti;
        • delle deduzioni dal reddito non spettanti;
      • determinazione dei crediti d'imposta spettanti;
      • liquidazione della maggiore IRPEF e dei maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
      • correzione degli errori materiali e di coalcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
  • Controllo di merito, ovvero il controllo sostanziale sui contenuti di una dichiarazione e l'eventuale accertamento
    • Regola generale: entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione (esempio: per una dichiarazione presentata nell'anno 2008, il controllo di merito dovrà essere eseguito e notificato entro il 31 dicembre del 2012).
    • Questo ulteriore controllo può essere attivato a discrezione degli uffici e può assumere caratteristiche e metodi diversi, ad esempio:
      • è detto "accertamento generale" quello volto a rettificare il reddito complessivo o il volume d'affari del contribuente, in un determinato periodo
        • metodi dell'accertamento generale:
          • per tutti i contribuenti
            • analitico o contabile
            • d'ufficio
          • per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
            • induttivo o extra-contabile
          • per le persone fisiche
            • sintetico
      • è detto accertamento parziale quello volto solamente ad alcuni redditi o determinate operazioni.

    Casi particolari:

  • in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla, il termine è prorogato di un anno
  • in caso di mancata adesione alle sanatorie degli anni 2003 e 2004, il termine è prorogato di due anni
  • in caso di compiuta violazione di entità tale da configurarsi un reato tributario (esempio: imposta evasa per cospicuo ammontare), il termine è raddoppiato.

Tanto premesso, segue una tavola sinottica dei termini di decadenza per il controllo di merito e per l'eventuale accertamento delle violazioni, da parte degli Uffici.

 

Termini di decadenza per l’accertamento delle dichiarazioni fiscali, vigenti al:
12 gennaio 2010
(imposte dirette, IVA, sostituto d'imposta)

Anno di imposta

Anno di presentazione della dichiarazione

con condono

senza condono

dichiarazione presentata

dichiarazione omessa

dichiarazione presentata

dichiarazione omessa

1996
1997
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
1997
1998
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
1998
1999
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
1999
2000
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
2000
2001
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
2001
2002
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
2002
2003
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
2003
2004
A partire dai redditi del 2003 non si applica più il condono
scaduto
scaduto
2004
2005
scaduto
scaduto
2005
2006
scaduto
31.12.2011
2006
2007
31.12.2011
31.12.2012
2007
2008
31.12.2012
31.12.2013
2008
2009
31.12.2013
31.12.2014
2009
2010
31.12.2014
31.12.2015
2010 2011 31.12.2015 31.12.2016

 


Ultimo aggiornamento (11 Ottobre 2011)

 

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