Legge Finanziaria 2009 - Principali provvedimenti di carattere fiscale
Agricoltura e cooperative di piccola pesca (articolo 2, comma 1)
Dispone a favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, nonché delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, la proroga dell’applicazione dell’aliquota Irap dell’1,9 per cento per l’anno d’imposta 2008 e per i successivi.
E’ prevista l’applicazione “a regime” dell’aliquota agevolata ai medesimi settori, al fine di evitare di ricorrere annualmente a provvedimenti di proroga.
Si stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2009, l’applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, e l’estensione nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Autotrasporto, deduzione trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune dove ha sede l'impresa (articolo 2, comma 4).
Prorogata al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Spese di auto-aggiornamento e formazione dei docenti (articolo 2, comma 5)
Il comma 5 ripropone per l’anno 2009 la detrazione ai fini dell’IRPEF introdotta - limitatamente al periodo d’imposta 2008 - dall’articolo 1, comma 207 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008). La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l’auto-aggiornamento e per la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un importo non superiore a 500 euro annui.
Asili nido (articolo 2, comma 6).
Va a regime la proroga della detrazione Irpef , nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.
Trasporto pubblico locale, detrazione Irpef per l'abbonamento (articolo 2, comma 7).
Prorogata fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di detrarre il 19% delle spese documentate (non più di 250 euro) sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il beneficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico, sempre entro lo stesso limite. La detrazione Irpef massima è quindi di 47,50 euro.
Agevolazioni per l’acquisto di terreni destinati alla piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 8)
Con la disposizione di cui al comma 8 si intende prorogare al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l’acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina; tali agevolazioni consistono nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1%) l’imposta catastale.
Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio (articolo 2, comma 15).
Proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010:
- della detrazione ai fini dell’Irpef spettante nella misura del 36:
- delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.
La detrazione spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempre ché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2012
fonti: Governo Italiano e Il Sole 24 Ore
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